Language of document : ECLI:EU:T:2012:180

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

29 marzo 2012 (*)

«Impugnazione – Termine di ricorso – Irricevibilità manifesta»

Nel procedimento T‑2/12 P,

Ayo Soerensen Ferraresi, residente in Milano, rappresentata dall’avv. Ciro Di Vuolo,

ricorrente,

contro

Commissione europea,

convenuta,

avente ad oggetto un’impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione), del 25 novembre 2009, che respinge in quanto manifestamente irricevibile un ricorso per risarcimento danni diretto ad ottenere la condanna della Commissione a risarcire il danno che la ricorrente avrebbe subìto a causa del suo collocamento a riposo, con decisione 1° febbraio 2003,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto dai sigg. M. Jaeger (relatore), presidente, J. Azizi e S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Procedimento e conclusioni della ricorrente

1        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 gennaio 2012, in forza dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la ricorrente ha proposto l’impugnazione in esame.

2        La predetta chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione a risarcire il danno asseritamente subìto.

 In diritto

3        Ai termini dell’articolo 145 del regolamento di procedura del Tribunale, quando l’impugnazione è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.

4        Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di detto articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.

5        Ai termini dell’articolo 9, primo comma, dell’allegato I dello Statuto della Corte, può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che concludono il procedimento, nonché avverso le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità. A questo proposito, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura, detto termine processuale è aumentato di un termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza. Secondo giurisprudenza costante, i termini processuali e quelli in ragione della distanza non sono distinti [ordinanza della Corte, del 15 maggio 1991, Emsland-Stärke/Commissione, C‑122/90, non pubblicata nella Raccolta, punto 9; ordinanza del Tribunale, del 20 novembre 1997, Horeca-Wallonie/Commissione, T‑85/97, Racc. pag. II‑2113, punti 25 e 26, e ordinanza del presidente del Tribunale, del 15 luglio 2011, Collège des représentants du personnel de la BEI e a./Bömcke, T‑213/11 P(I), punto 11], di modo che, quando il termine processuale scade, occorre aumentarlo di un termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza.

6        Inoltre, secondo giurisprudenza costante, il termine per la presentazione di un ricorso è di ordine pubblico, essendo stato istituito per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia, e spetta al giudice comunitario verificare, d’ufficio, se sia stato rispettato (v., per analogia, sentenza della Corte del 23 gennaio 1997, Coen, C‑246/95, Racc. pag. I‑403, punto 21, e sentenza del Tribunale del 18 settembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commissione, T‑121/96 e T‑151/96, Racc. pag. II‑1355, punti 38 e 39).

7        Nella fattispecie, dagli elementi del fascicolo emerge che l’ordinanza impugnata è stata notificata alla ricorrente il 21 dicembre 2009. Ne consegue che il termine di ricorso, aumentato del termine di distanza forfettario di dieci giorni, è scaduto il 3 marzo 2010. Orbene, la ricorrente ha proposto l’impugnazione contro l’ordinanza impugnata il 3 gennaio 2012. Detta impugnazione è stata quindi proposta tardivamente.

8        Peraltro, la ricorrente non ha dimostrato e nemmeno invocato l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore che avrebbe consentito di derogare al termine di cui trattasi in base all’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53 dello stesso Statuto.

9        Dalle considerazioni che precedono risulta che l’impugnazione in esame dev’essere respinta in quanto manifestamente irricevibile, senza che sia necessario notificarla alla convenuta.

 Sulle spese

10      Essendo stata adottata la presente ordinanza prima della notifica dell’impugnazione alla convenuta e prima che questa abbia potuto sostenere le spese, è sufficiente decidere che la ricorrente sopporterà le proprie spese, a norma dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 144 dello stesso regolamento.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La ricorrente sopporterà le proprie spese.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 marzo 2012.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.