Language of document : ECLI:EU:T:2012:180

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

29 marzo 2012

Causa T‑2/12 P

Ayo Soerensen Ferraresi

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Termine di ricorso — Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 25 novembre 2009, Soerensen Ferraresi (F‑5/09, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑453 e II‑A‑1‑2461).

Decisione: L’impugnazione è respinta. La sig.ra Ayo Soerensen Ferraresi sopporterà le proprie spese.

Massime

Impugnazione — Termini — Sistema di calcolo

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 9, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, § 2)

Ai termini dell’articolo 9, primo comma, dell’allegato I dello Statuto della Corte, può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che concludono il procedimento, nonché avverso le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità. A questo proposito, conformemente all’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, detto termine processuale è aumentato di un termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza. I termini processuali e quelli in ragione della distanza non sono distinti, di modo che, quando il termine processuale scade, occorre aumentarlo di un termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza.

(v. punto 5)