Language of document : ECLI:EU:T:2013:646

Causa T‑165/12

European Dynamics Luxembourg SA
e

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE

contro

Commissione europea

«Appalto pubblico di servizi – Gara d’appalto – Prestazione di servizi di sostegno finalizzati allo sviluppo di un’infrastruttura informatica e di servizi di e‑government in Albania – Rigetto dell’offerta di un offerente – Trasparenza – Obbligo di motivazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 dicembre 2013

1.      Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Obbligo di rispettare il principio della parità di trattamento degli offerenti – Necessità di garantire la par condicio e di conformarsi al principio di trasparenza – Portata – Obbligo di comunicare il verbale del comitato di valutazione ad un offerente nel corso del procedimento precontenzioso – Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 89, § 1; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 147)

2.      Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Motivo dedotto per la prima volta in sede di replica – Irricevibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), e 48, § 2]

3.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo dell’autorità aggiudicatrice di fornire commenti sufficientemente precisi così da far emergere in modo chiaro le ragioni del rigetto – Violazione – Inosservanza dell’obbligo di motivazione

(Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149)

4.      Ricorso di annullamento – Ricorso diretto contro una decisione di escluder un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Annullamento, per difetto di motivazione, della decisione controversa – Motivo subordinato di annullamento vertente su una violazione del principio che vieta la modifica dei documenti contrattuali nel corso della procedura di gara d’appalto – Fondatezza della violazione dipendente dall’esame di motivi che devono essere diretti contro la decisione che sostituisce la decisione annullata – Carattere prematuro del motivo

1.      L’autorità aggiudicatrice è tenuta a vigilare su ciascuna fase di una gara d’appalto affinché sia rispettato il principio della parità di trattamento e, di conseguenza, della parità di opportunità tra tutti gli offerenti. Il principio di parità di trattamento implica un obbligo di trasparenza al fine di consentire di accertarne il rispetto. Tale principio di trasparenza implica che tutte le informazioni tecniche pertinenti per la buona comprensione del bando di gara o del capitolato d’oneri siano messe, appena possibile, a disposizione di tutte le imprese che partecipano ad una gara d’appalto pubblico, in modo da consentire, da un lato, a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di comprenderne l’esatta portata e di interpretarle allo stesso modo e, dall’altro lato, all’autorità aggiudicatrice di verificare se effettivamente le offerte presentate dagli offerenti rispondano ai criteri che disciplinano l’appalto di cui trattasi.

In tali circostanze, non configura una violazione del principio di trasparenza il rifiuto di un’istituzione di comunicare il verbale del comitato di valutazione ad un offerente nel corso della procedura precontenziosa, ove non abbia avuto l’effetto di rendere impari le possibilità dei ricorrenti rispetto a quelle degli altri offerenti nella formulazione dei termini delle loro offerte. Infatti, come risulta dall’articolo 147 del regolamento n. 2342/2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, il verbale di valutazione non è inteso ad esporre tutte le condizioni e le modalità della procedura di aggiudicazione, ma a presentare il risultato della valutazione effettuata dal comitato di valutazione, a tal fine indicando, tra l’altro, il nome degli offerenti esclusi e i motivi della loro esclusione, nonché il nome del contraente proposto e la motivazione di tale scelta.

(v. punti 45-51)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 55)

3.      Dall’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, e dall’articolo 149 del regolamento n. 2342/2002, recante le modalità d’esecuzione di questo, risulta che l’amministrazione aggiudicatrice assolve il suo obbligo di motivazione se si limita, innanzitutto, a informare immediatamente gli offerenti esclusi del rigetto della loro offerta e se comunica poi, agli offerenti che ne fanno espressa domanda, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario entro quindici giorni a partire dal ricevimento di una domanda scritta.

Tuttavia, sebbene tale disposizione non ponga necessariamente a carico dell’autorità aggiudicatrice l’obbligo di mettere a disposizione dell’offerente escluso il verbale di valutazione o di procedere ad un’analisi comparativa minuziosa dell’offerta selezionata e di quella dell’offerente escluso, tuttavia, perché siano conformi ai requisiti posti dalla citata disposizione, i commenti dell’autorità aggiudicatrice devono essere sufficientemente precisi così da consentire agli offerenti esclusi di conoscere gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali l’autorità aggiudicatrice ha respinto la loro offerta ed ha accettato l’offerta di un altro candidato. Non soddisfano tali condizioni commenti che riguardino unicamente l’offerta dei ricorrenti e non l’offerta dell’aggiudicatario dell’appalto nonché commenti vaghi che non riflettano la disparità dei punteggi assegnati per ciascuno degli esperti dei ricorrenti.

Pertanto, i requisiti posti dall’articolo 100, paragrafo 2, di detto regolamento non sono soddisfatti qualora la Commissione comunichi ai ricorrenti i punteggi attribuiti per i criteri e i sottocriteri relativi alla loro offerta sotto forma di una tabella che non contenga i punteggi ottenuti dall’offerta dell’aggiudicatario dell’appalto per gli stessi criteri e sottocriteri e che, di conseguenza, non consenta ai ricorrenti di confrontare direttamente i punteggi assegnati dalla Commissione alla loro offerta e quelli attribuiti all’offerta dell’aggiudicatario dell’appalto. Ciò vale a fortiori allorché, di per sé, tali punteggi non consentano alle ricorrenti di conoscere i motivi per cui sono stati attribuiti alla loro offerta. Lo stesso vale per quanto riguarda i criteri di assegnazione previsti nella griglia di valutazione che neppure consentano ai ricorrenti di comprendere le ragioni dei punteggi assegnati nonché per i commenti della Commissione sull’offerta dei ricorrenti, quando non fanno emergere in modo chiaro e inequivoco l’iter logico da essa seguito, così da consentire ai ricorrenti di conoscere le ragioni del rigetto della loro offerta.

(v. punti 62, 78-82, 85-87, 89, 90)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 97)