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Ordinanza del Tribunale del 4 dicembre 2014 – Alstom / Commissione

(Causa T-164/12) 1

(«Concorrenza – Azione per risarcimento danni proposta dinanzi ad un giudice nazionale – Domanda di cooperazione – Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Decisione della Commissione di comunicare determinate informazioni ad un giudice nazionale – Revoca della domanda – Revoca della decisione – Non luogo a statuire»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alstom (Levallois-Perret, Francia) (rappresentanti: inizialmente J. Derenne, avvocato, N. Heaton, P. Chaplin e M. Farley, solicitors, successivamente J. Derenne, N. Heaton e P. Chaplin)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Antoniadis, N. Khan e P. Van Nuffel, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: National Grid Electricity Transmission plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: A. Magnus, C. Bryant, E. Coulson, solicitors, J. Turner, D. Beard, QC, e L. John, barrister)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione, comunicato alla ricorrente con lettera del direttore generale della DG Concorrenza della Commissione, del 26 gennaio 2012, recante il riferimento D/2012/006840, di dare seguito ad una domanda di cooperazione proveniente dalla High Court of Justice (England & Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles)], in quanto comporta la divulgazione di informazioni che si asseriscono coperte dal segreto professionale e che figurano nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti nel caso COMP/F/38.899 – Apparecchiature di comando con isolamento in gas.

Dispositivo

Non occorre più statuire sul presente ricorso.

Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese, incluse quelle sostenute nel contesto del procedimento sommario.

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1 GU C 165 del 9.6.2012.