Language of document : ECLI:EU:T:2003:151

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

2 giugno 2003 (1)

«Aiuti concessi dagli Stati - Regime fiscale - Aiuto esistente - Decisione di avvio del procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE - Effetti giuridici - Insussistenza - Irricevibilità»

Nella causa T-276/02,

Forum 187 ASBL, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dai sigg. A. Sutton e J. Killick, barristers,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. Lyal e V. Di Bucci, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento relativa alla decisione della Commissione 27 febbraio 2002, diretta a avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE nei confronti della normativa belga riguardante i centri di coordinamento,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata),

composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, J. Pirrung, P. Mengozzi, A.W.H. Meij, M. Vilaras, giudici,

cancelliere: sig. H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Ambito giuridico

Disposizioni comunitarie

1.
    L'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo [88] del trattato CE (GU L 83, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento “procedura aiuti di Stato”»), entrato in vigore il 16 aprile 1999, include in particolare le seguenti definizioni:

«a) “aiuti” qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo [87], paragrafo 1, del trattato;

b) “aiuti esistenti”:

(...)

v) gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell'evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un'attività da parte del diritto comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione;

c) “nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti;

(...)».

Disposizioni nazionali sui centri di coordinamento

2.
    La normativa belga sui centri di coordinamento trova la sua origine nel regio decreto 30 dicembre 1982, n. 187 (in prosieguo: il «regio decreto n. 187»). Tale normativa è applicabile ai centri di coordinamento autorizzati.

3.
    In deroga al regime fiscale comunitario, l'utile imponibile dei centri di coordinamento autorizzati, in linea di principio, viene determinato in via forfettaria. Corrisponde a una percentuale dell'importo di alcune spese del centro di coordinamento.

4.
    Quando non sussistono criteri obiettivi per determinare la percentuale da prendere in considerazione al fine di determinare l'utile imponibile, quest'ultimo in linea di principio deve essere fissato nella misura dell'8%.

5.
    L'utile imponibile dei centri di coordinamento viene imposto secondo la normale aliquota dell'imposta relativa alle società.

6.
    Oltre alla determinazione forfettaria dell'utile imponibile i centri di coordinamento autorizzati beneficiano di un regime fiscale derogatorio per quanto riguarda la ritenuta mobiliare e quella immobiliare nonché i diritti di registrazione.

7.
    Il fatto di autorizzare un centro di coordinamento è subordinato ad alcuni presupposti tra cui, in particolare, l'appartenenza a un gruppo multinazionale che gestisca attività produttive in almeno quattro Stati, disponga di propri capitali pari a 1 miliardo di franchi belgi (BEF) e realizzi un volume d'affari annuo consolidato di BEF 10 miliardi. Il consenso è accordato per dieci anni ed è rinnovabile.

Fatti della controversia

8.
    Il 3 aprile 1984 il governo belga ha notificato alla Commissione un progetto di legge diretta a modificare il regime previsto dal regio decreto n. 187. Il 2 maggio 1984 la Commissione ha adottato una decisione secondo cui, alla luce delle modifiche previste dal progetto di legge, il regime fiscale applicabile ai centri di coordinamento non includeva alcun elemento d'aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE).

9.
    Dal momento che le modificazioni effettivamente apportate al regio decreto n. 187 dalla legge 27 dicembre 1984 non rispettavano quelle previste dal progetto di legge notificato alla Commissione, quest'ultima ha avviato il procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE) nei confronti del regime fiscale previsto dal regio decreto n. 187, come modificato.

10.
    La Commissione, dopo la comunicazione da parte del governo belga del testo della legge 4 agosto 1986 diretta a modificare nuovamente il regio decreto n. 187, ritenendo che il regime non contenesse più elementi di aiuto, ha chiuso il procedimento e comunicato la sua decisione al governo belga con lettera 9 marzo 1987.

11.
    L'11 novembre 1998 la Commissione ha adottato una comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU 1998, C 384, pag. 3), in cui illustrava la propria intenzione di esaminare o riesaminare tutti i regimi fiscali in vigore negli Stati membri.

12.
    Con lettera 12 febbraio 1999 la Commissione ha chiesto alle autorità belghe di fornirle informazioni sui centri di coordinamento. Il governo belga ha replicato a tale domanda con lettera 15 marzo 1999.

13.
    Con lettera 17 luglio 2000 i servizi della Commissione hanno informato le autorità belghe del fatto che, alla luce della comunicazione sulla tassazione diretta delle imprese, il regime fiscale dei centri di coordinamento risultava costituire ora un aiuto di Stato previsto dall'art. 87, n. 1, CE. I servizi della Commissione hanno invitato le autorità belghe a sottoporre le loro osservazioni su tale valutazione preliminare.

14.
    Con lettera 6 settembre 2000 il governo belga ha contestato la validità della lettera 17 luglio 2000 con cui si qualificava il regime dei centri di coordinamento come aiuto esistente e aiuto al funzionamento. Il governo belga chiedeva che la Commissione, nella sua qualità di collegio, si pronunciasse e emanasse una conclusione preliminare prima che venisse promosso il procedimento di cooperazione previsto dall'art. 17 del regolamento «procedura aiuti di Stato».

15.
    L'11 luglio 2001 la Commissione ha proposto al Belgio le misure opportune ai sensi dell'art. 88, n. 1, CE.

16.
    Con lettera 19 settembre 2001 le autorità belghe hanno nuovamente presentato osservazioni in merito alla qualifica di aiuto esistente, al procedimento seguito e al contenuto delle misure opportune proposte, informando la Commissione del fatto che le suddette osservazioni non costituivano né un'accettazione né un diniego di tali misure. Le autorità belghe ritenevano infatti che la fase di cooperazione prevista dall'art. 17 del regolamento «procedura aiuti di Stato» fosse stata avviata solo a seguito della decisione adottata l'11 luglio dal collegio dei Commissari.

Decisione controversa

17.
    In mancanza di accettazione espressa delle misure opportune entro il termine prescritto e alla luce delle osservazioni formulate dalle autorità belghe nella loro lettera sopramenzionata del 19 settembre, la Commissione, con decisione 27 febbraio 2002 (in prosieguo: la «decisione controversa»), ha promosso il procedimento di indagine formale previsto dall'art. 88, n. 2, CE con riferimento al regime relativo ai centri di coordinamento.

18.
    Nell'esposizione dei motivi di fatto della decisione controversa, dopo aver sintetizzato le principali condizioni che devono ricorrere per beneficiare del regime fiscale interessato, la Commissione constata ai ‘considerando’ 31 e 32:

«Nel 1984 la Commissione aveva in effetti dichiarato che il regime dei centri di coordinamento non conteneva elementi di aiuto. Tuttavia, l'analisi che segue rivela che il regime, come applicato attualmente, risulta soddisfare tutti i criteri necessari per stabilire il carattere di aiuto. A fronte di tale bilancio, la Commissione è del parere che il regime fiscale rivesta il carattere di un aiuto che, al momento di avviare il procedimento necessario in materia di aiuti di Stato, deve essere ritenuto esistente. (...) Infatti, il regolamento di procedura prevede espressamente, al suo art. 1, punto b), sub v), la possibilità che una misura che al momento della sua attuazione non costituiva un aiuto lo divenga successivamente a causa dell'evoluzione del mercato comune. In tal caso, il regolamento di procedura indica che si tratta di un aiuto esistente, cui si applica pertanto il procedimento descritto agli artt. 17-19 dello stesso regolamento. Lo stesso vale per l'ipotesi in cui la Commissione, dopo aver inizialmente ritenuto che una determinata misura non costituisse un aiuto, modifichi la propria valutazione e valuti che si tratta effettivamente di un aiuto ai sensi dell'art. 87 del Trattato».

Procedimento e conclusioni delle parti

19.
    Con atto introduttivo registrato presso la cancelleria del Tribunale il 13 settembre 2002, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

20.
    Con atto separato, registrato presso la cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la ricorrente ha presentato una domanda affinché si statuisse sulla causa in esame mediante un procedimento accelerato conformemente all'art. 76 bis, n. 1, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale.

21.
    Con decisione 8 ottobre 2002, sentita la Commissione, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha respinto detta domanda.

22.
    Con atto separato, registrato presso la cancelleria del Tribunale il 31 ottobre 2002, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità conformemente all'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. La ricorrente ha depositato le proprie osservazioni su tale eccezione il 12 dicembre 2002.

23.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile;

-    condannare la ricorrente alle spese.

24.
    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    respingere l'eccezione di manifesta irricevibilità;

-    annullare la decisione controversa;

-    condannare la Commissione alle spese.

In diritto

25.
    Ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, il Tribunale, senza impegnare la discussione nel merito, può statuire sull'irricevibilità di un ricorso su domanda di una delle parti. Conformemente al n. 3 dello stesso articolo, il procedimento prosegue oralmente, salvo contraria decisione. Nel caso di specie il Tribunale valuta di essere sufficientemente informato dai documenti del fascicolo per statuire senza che occorra proseguire il procedimento.

26.
    La Commissione solleva due motivi di irricevibilità. Con il primo, essa sostiene che la decisione controversa non costituisce un atto impugnabile. Con il secondo, contesta la legittimazione ad agire della ricorrente. Va esaminato il primo di tali motivi.

Argomenti delle parti

27.
    La Commissione rileva, in primo luogo, che, per quanto riguarda atti la cui elaborazione viene effettuata in varie fasi, la giurisprudenza ha precisato che solo le misure volte a determinare in modo definitivo la posizione dell'istituzione ai sensi di tale procedimento, con esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale, costituiscono atti impugnabili (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 10). Nella fattispecie, la decisione controversa rappresenterebbe solo un atto preparatorio adottato nel corso di una fase intermedia del procedimento di esame degli aiuti esistenti previsti dall'art. 88 CE e dal regolamento «procedura aiuti di Stato». Essa sarebbe priva di effetto giuridico immediato e non comporterebbe una modifica della situazione giuridica della ricorrente o dei suoi membri. E' solo sulla base dell'esame delle informazioni e dei dati ottenuti nell'ambito del procedimento di indagine formale promosso dalla decisione controversa che la Commissione potrebbe, all'occorrenza, adottare una decisione atta a pregiudicare gli interessi dei beneficiari del regime di cui trattasi.

28.
    Essa sostiene, in secondo luogo, che, secondo la giurisprudenza, una decisione di avvio del procedimento nei confronti di un aiuto esistente non ha effetti giuridici immediati e quindi non costituisce un atto impugnabile (sentenze della Corte 30 giugno 1992, causa C-312/90, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4117, punti 17-22; 5 ottobre 1994, causa C-47/91, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4635, punti 25-28, e 9 ottobre 2001, causa C-400/99, Italia/Commissione, Racc. pag. I-7303, punto 61, in prosieguo: la «sentenza Tirrenia»). Solo le decisioni di avvio del procedimento di indagine formale relative a una misura in corso di esecuzione e qualificata come aiuto nuovo sarebbero atti impugnabili dato l'effetto sospensivo previsto dall'art. 88, n. 3, ultima frase, CE.

29.
    La Commissione afferma, in terzo luogo, che il ricorso è prematuro e che, se venisse accolto, impedirebbe, in contrasto con l'economia del Trattato, qualsiasi esame da parte della Commissione in merito alla questione se il regime di cui trattasi costituisca un aiuto e se sia compatibile con il mercato comune.

30.
    La ricorrente sostiene, in primo luogo, che la decisione controversa comporta effetti giuridici.

31.
    A tale proposito, essa rileva anzitutto che, adottando la decisione controversa la Commissione ha necessariamente revocato le sue decisioni del 1984 e del 1987 in cui aveva considerato che il regime controverso non conteneva alcun elemento di aiuto di Stato. A suo parere, sarebbe certamente possibile che una decisione definitiva della Commissione disponga, contrariamente alla decisione controversa, che il regime dei centri di coordinamento non contiene alcun elemento di aiuto. Tuttavia, un tale capovolgimento risulterebbe alquanto improbabile, in particolare perché la Commissione ha già proposto misure opportune in grado di comprovare che essa considera il regime di cui trattasi come un aiuto esistente incompatibile.

32.
    Di conseguenza, la certezza del diritto originata dalle decisioni del 1984 e 1987 sarebbe venuta meno o, quantomeno, i membri della ricorrente si troverebbero in una situazione giuridica meno favorevole di quella precedente all'avvio del procedimento di indagine formale (sentenza del Tribunale 20 novembre 2002, causa T-251/00, Lagardère e Canal +/Commissione, Racc. pag. II-4825, punto 111). Pertanto, la decisione controversa produrrebbe effetti giuridici e sarebbe, di conseguenza, un atto impugnabile.

33.
    Essa sostiene, inoltre, che la decisione controversa determina effetti giuridici consistenti nell'erosione del legittimo affidamento dello Stato belga e degli operatori economici interessati alla conformità del regime contestato al diritto comunitario. Secondo la ricorrente, alla luce dell'art. 10 CE, ai sensi del quale gli Stati membri devono astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato, sussisterebbe un dubbio giuridico riguardante la questione se le autorità belghe possano continuare ad applicare il regime controverso, anche attraverso il rilascio di nuove autorizzazioni, fintantoché la Commissione emani la sua decisione definitiva. In particolare, la ricorrente afferma che le autorità belghe non potrebbero ignorare le puntuali constatazioni (per quanto provvisorie) formulate dalla Commissione nella decisione controversa nei confronti delle modalità di attuazione del regime di cui trattasi. Sussisterebbe anche un dubbio giuridico sulla possibilità per un'impresa di nutrire un legittimo affidamento nel fatto di ricevere i vantaggi del regime controverso fino all'adozione di una decisione finale. A tale riguardo, la ricorrente mette in dubbio la possibilità per un nuovo centro di coordinamento di attendersi il rilascio di un'autorizzazione valida per un periodo di dieci anni alla vigilia del giorno in cui la Commissione emanasse un'eventuale decisione finale negativa.

34.
    La ricorrente rileva, in secondo luogo, che, in applicazione del principio secondo cui chiunque ha diritto a una tutela giurisdizionale effettiva (sentenza della Corte 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I-6677, punto 39), la decisione controversa dovrebbe poter essere assoggettata al controllo del giudice.

35.
    A tale proposito, essa osserva, anzitutto, che, contrariamente alle decisioni in materia di concorrenza, una decisione finale in materia di aiuti di Stato è rivolta allo Stato membro interessato e non direttamente agli operatori economici. Pertanto, tale Stato membro potrebbe, per motivi politici, decidere di non proporre un ricorso di annullamento avverso una decisione definitiva negativa e di conformarvisi, anche se non concordasse sull'analisi che la sottende. Essa osserva che, nel caso di specie, il governo belga ha sottoposto una proposta di modifica del regime interessato in conseguenza della decisione controversa e prima, altresì, dell'adozione di una decisione definitiva della Commissione. Inoltre, detto governo rifiuterebbe di concedere nuove autorizzazioni e indicherebbe, in occasione del rinnovo delle autorizzazioni esistenti, che il periodo di validità di dieci anni potrebbe essere ridotto in funzione delle evoluzioni a livello comunitario. Di conseguenza, un ricorso - per quanto fruttuoso - presentato dai beneficiari dell'aiuto avverso la decisione definitiva negativa relativa al regime dei centri di coordinamento non garantirebbe una tutela giurisdizionale sufficiente in quanto non ripristinerebbe il suddetto regime.

36.
    Essa osserva, inoltre, che la giurisprudenza consacra l'esistenza di un ricorso giurisdizionale effettivo contro la maggior parte delle decisioni di avvio del procedimento di indagine formale ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE (sentenza Tirrenia, e sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, cause riunite T-269/99, T-271/99 e T-272/99, Territorio Histórico de Guipúzcoa e a./Commissione, Racc. pag. II-4217). Essa rileva in particolare che tale sentenza sancisce l'esistenza di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione di avvio del procedimento di indagine formale che qualifica una misura di aiuto come nuova, mentre lo Stato membro interessato e gli operatori economici coinvolti ritenevano che la misura in questione fosse un aiuto esistente o non ricadesse nell'ambito di applicazione dell'art. 87, n. 1, CE. Alla luce di tale giurisprudenza una decisione di avvio del procedimento di indagine formale in un caso di aiuto esistente - in particolare laddove tale decisione confermi, nei confronti dei terzi, una modifica della portata giuridica di una determinata misura - dovrebbe essere, al pari, un atto che può essere soggetto a controllo giurisdizionale. Orbene, nel caso di specie, sarebbe proprio tale la situazione delle autorità belghe e degli operatori economici interessati che, basandosi sulle decisioni del 1984 e del 1987, ritenevano che il regime in esame non costituisse un aiuto. La decisione controversa dovrebbe quindi poter essere sottoposta a un controllo giurisdizionale.

37.
    Essa rileva, infine, che, in conseguenza della decisione controversa, i suoi membri hanno maturato la necessità di porre in essere dispositivi alternativi di finanziamento dei loro centri di coordinamento al termine del procedimento ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE. Tenuto conto del tempo necessario per dare attuazione a siffatti dispositivi alternativi i membri della ricorrente sarebbero tenuti ad agire nella fase della decisione controversa per prevedere e far fronte alle conseguenze di una decisione finale negativa.

38.
    La ricorrente conclude in base a quanto precede che la decisione controversa deve essere considerata un atto impugnabile.

Giudizio del Tribunale

39.
    Occorre osservare, anzitutto, che secondo una costante giurisprudenza costituiscono atti o decisioni che possono formare oggetto di un'azione di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori tali da incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo (sentenza IBM/Commissione, cit., punto 9; sentenza del Tribunale 16 luglio 1998, causa T-81/97, Regione Toscana/Commissione, Racc. pag. II-2889, punto 21).

40.
    Quando si tratti di atti o di decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, in particolare al termine di un procedimento interno, in linea di principio costituiscono atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell'istituzione al termine di tale procedura, con esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale (sentenza IBM/Commissione, cit., punto 10, e sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II-367, punto 42).

41.
    Tuttavia, in materia di aiuti di Stato, le misure intermedie che comportano effetti giuridici autonomi rispetto alla decisione finale da esse preparata costituiscono atti impugnabili (sentenza Tirrenia, punto 57; sentenza del Tribunale 30 aprile 2002, cause riunite T-195/01 e T-207/01, Governo di Gibilterra/Commissione, Racc. pag. II-2309, punto 82).

42.
    Nella fattispecie, la decisione controversa costituisce una misura intermedia la cui finalità è quella di introdurre una decisione finale della Commissione sul regime dei centri di coordinamento. Tuttavia, tale decisione, adottata nell'ambito degli aiuti di Stato, rappresenta un atto impugnabile solo qualora, nonostante il suo carattere intermedio, comporti effetti giuridici autonomi.

43.
    Al riguardo, occorre osservare, in primo luogo, che, contrariamente alle decisioni di avvio del procedimento d'indagine formale nei confronti di misure provvisoriamente qualificate come aiuti nuovi, la decisione controversa, che qualifica il regime dei centri di coordinamento come regime di aiuti esistenti, non comporta gli effetti giuridici autonomi connessi all'effetto sospensivo previsto dall'art. 88, n. 3, ultima frase, CE nei confronti degli aiuti nuovi (sentenza Tirrenia, punto 59; sentenza Governo di Gibilterra/Commissione, cit., punti 84 e 85, e sentenza Territorio Histórico de Guipúzcoa e a./Commissione, cit., punto 38).

44.
    In secondo luogo, occorre osservare che il qualificare - nella decisione controversa - il regime dei centri di coordinamento come regime di aiuti esistenti non implica che la Commissione abbia deciso di revocare le sue decisioni del 1984 e del 1987. Infatti, tale qualificazione riveste carattere provvisorio. Invero, l'art. 7, n. 2, del regolamento procedura aiuti di Stato prevede che la Commissione possa concludere il procedimento di indagine formale per mezzo di una decisione diretta ad accertare che, contrariamente alla qualificazione accolta nella fase di avvio di tale procedimento, la misura di cui trattasi non costituisce un aiuto.

45.
    Tale qualificazione preliminare di aiuto esistente del regime interessato, come sostiene la ricorrente (v. supra, punto 31), non può perdere il suo carattere provvisorio a causa del fatto che essa interviene in seguito a una proposta di misure opportune indirizzata allo Stato membro interessato. Infatti, anche se la suddetta proposta implica che, sulla base delle osservazioni formulate dallo Stato membro, la Commissione sia giunta alla conclusione che il regime di cui trattasi costituisce un aiuto esistente incompatibile, tale conclusione è anch'essa provvisoria. Infatti, non si può escludere che, alla luce delle informazioni presentate dagli interessati nell'ambito del procedimento d'indagine formale avviato dalla decisione controversa, la Commissione adotti una conclusione diversa rispetto a quella cui era pervenuta al momento della proposta di misure opportune e ritenga che il regime controverso in definitiva non contenga elementi di aiuto.

46.
    Di conseguenza, a differenza di quanto sostiene la ricorrente (v. supra, punto 32), la decisione controversa non può essere considerata come atta a revocare le decisioni del 1984 e del 1987, né, quindi, come diretta a ledere la certezza del diritto che la ricorrente collega a queste ultime.

47.
    Occorre osservare, in terzo luogo, che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente (v. supra, punto 33), l'asserita erosione del legittimo affidamento dello Stato belga e dei membri della ricorrente ad opera della decisione controversa non costituisce un effetto giuridico in grado di modificare in misura rilevante la situazione giuridica della ricorrente, dei suoi membri od anche dello Stato belga. Infatti, tramite la decisione controversa la Commissione informa lo Stato belga e gli operatori di mercato interessati che il regime dei centri di coordinamento è oggetto di un'indagine per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune e che è possibile che, al termine del procedimento d'indagine, il suddetto regime venga considerato come un regime di aiuti esistente incompatibile. Orbene, l'asserita erosione del legittimo affidamento invocata dalla ricorrente costituisce una semplice conseguenza di fatto della suddetta segnalazione, non già un effetto giuridico che la decisione controversa è destinata a produrre (v., in tal senso, la sentenza IBM/Commissione, cit., punto 19).

48.
    Peraltro, poiché la ricorrente afferma, in realtà, che la decisione controversa implica l'effetto giuridico del divieto, per lo Stato membro, di protrarre l'attuazione del regime dei centri di coordinamento, è sufficiente osservare che, ai sensi di una giurisprudenza consolidata, un aiuto esistente può continuare ad essere erogato fintantoché la Commissione non abbia constatato la sua incompatibilità con il mercato comune (sentenza della Corte 15 marzo 1994, causa C-387/92, Banco Exterior de España, Racc. pag. I-877, punto 20, e sentenza Tirrenia, punto 61). Inoltre, come già osservato supra (v. supra, punto 43), non si applica alcuno degli effetti sospensivi dell'art. 88, n. 3, ultima frase, CE, nel caso di specie. Pertanto, l'argomento secondo cui ormai esisterebbe, avuto riguardo all'art. 10 CE, un dubbio giuridico in merito alla facoltà delle autorità belghe di dare esecuzione al regime dei centri di coordinamento in conseguenza della decisione controversa, anche prima che la Commissione abbia adottato una decisione finale, deve essere respinto.

49.
    Da quanto precede risulta che la decisione controversa non produce alcun effetto giuridico e, pertanto, non costituisce un atto impugnabile.

50.
    Peraltro, occorre rilevare che, a differenza di quanto sostiene la ricorrente (v. supra, punto 34), il principio in base al quale chiunque ha diritto a una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti garantiti dal diritto comunitario non può esigere che la decisione controversa debba poter essere soggetta al controllo del giudice comunitario. A tale proposito, è sufficiente evidenziare che tale principio non risulta applicabile quando, come nel caso di specie, la decisione controversa è priva di qualsiasi effetto giuridico. Infatti, in mancanza di effetti giuridici, la decisione controversa non può violare alcun diritto garantito dal diritto comunitario. Peraltro, i giudici comunitari hanno ripetutamente ed espressamente precisato che le decisioni di avvio del procedimento d'indagine formale possono essere deferite al controllo del giudice esclusivamente nei limiti in cui comportano effetti giuridici autonomi (v. sentenza Tirrenia, punti 55 e 57; sentenze Governo di Gibilterra/Commissione, cit., punti 80 e segg., e Territorio Histórico de Guipúzcoa e a./Commissione, cit., punto 37). La soluzione accolta nella giurisprudenza menzionata non può, pertanto, essere estesa alle decisioni di avvio del procedimento d'indagine formale che, come nel caso di specie, non producono effetti giuridici.

51.
    Infine, il fatto addotto dalla ricorrente secondo cui i suoi membri hanno bisogno di un lasso di tempo considerevole per porre in opera dispositivi finanziari alternativi di per sé non può nemmeno giustificare la necessità di consentire un sindacato giurisdizionale della decisione controversa.

52.
    Occorre quindi accogliere il primo motivo di irricevibilità. Pertanto, e senza che occorra esaminare il secondo motivo di irricevibilità sollevato dalla Commissione, si deve concludere che il ricorso è irricevibile.

Sulle spese

53.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, alla luce delle conclusioni della Commissione, occorre condannarla alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata),

così provvede:

1)    Il ricorso è irricevibile.

2)    La ricorrente sopporterà tutte le spese.

Lussemburgo, 2 giugno 2003

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

N.J. Forwood


1: Lingua processuale: l'inglese.