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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Degussa AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 settembre 2002.

    (Causa T-279/02)

Lingua processuale: il tedesco

Il 16 settembre 2002 la Degussa AG, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata dagli avv.ti R. Bechtold, M. Karl e W. Berg, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-annullare la decisione della Commissione 2 luglio 2002 (pratica C. 373519 - Metionina), nella parte in cui essa riguarda la ricorrente;

-in subordine, ridurre l'ammenda inflitta con l'art. 3 della detta decisione;

-condannare la Commissione al pagamento delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione che ha inflitto alla ricorrente un'ammenda pari a EUR 118.125.000 per violazione dell'art. 81, n. 1, CE. La Commissione ha contestato alla ricorrente e ad altre imprese interessate (altre produttrici di metionina) la partecipazione ad un accordo duraturo e/o a pratiche concordate. Secondo gli accertamenti della Commissione, la ricorrente vi avrebbe preso parte tra il febbraio 1986 ed il febbraio 1999.

La ricorrente fa valere che la Commissione non ha correttamente valutato la durata della violazione in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda. La Commissione ha preso in considerazione una violazione ininterrotta tra il 1986 ed il 1999. Essa non avrebbe considerato che gli accordi sono stati interrotti nel 1988 e che solo nel 1992 sarebbe stata adottata una nuova delibera per l'esecuzione degli accordi. La Commissione non avrebbe provato la violazione asseritamente ininterrotta. Inoltre, essa sarebbe incorsa in numerosi errori in sede di determinazione dell'importo di base dell'ammenda. Qualificando la censura come "violazione particolarmente grave" dell'art. 81, n. 1, CE, essa avrebbe erroneamente valutato gli accertamenti necessari in merito alle concrete conseguenze sui mercati interessati. Vi si potrebbe riscontrare un errore di valutazione, nonché una violazione, da parte della Commissione, dei propri orientamenti in materia di calcolo delle ammende.

La ricorrente sostiene anche che la Commissione, nella valutazione delle ammende, si è basata sullo stato societario della Degussa AG nel 2001, ignorando che quest'ultima, dopo la cessazione degli accordi anticoncorrenziali, ha proceduto a due fusioni societarie. Nella sua decisione sull'ammenda, la Commissione avrebbe dovuto basarsi solo sul fatturato di quella parte del gruppo di società che oggi corrisponde alla vecchia Degussa AG Frankfurt am Main. Omettendo di fare ciò, la Commissione ha violato il principio di colpevolezza.

La ricorrente fa poi valere che il metodo applicato dalla Commissione per la determinazione dell'importo dell'ammenda non soddisfa il principio giuridico della tassatività. La nullità della norma di autorizzazione contenuta all'art. 15 del regolamento n. 17/62, che attribuisce alla Commissione un margine illimitato di discrezionalità in sede di fissazione delle ammende, si manifesterebbe nell'applicazione che la Commissione fa attualmente di tale norma, applicazione che non è conforme al principio di determinabilità delle conseguenze giuridiche di una condotta illegittima.

Infine, la Commissione avrebbe violato la presunzione di innocenza, in quanto avrebbe comunicato alla stampa del settore finanziario alcune informazioni, poi pubblicate, in merito al probabile importo dell'ammenda. In tali condizioni non sarebbe stato possibile adottare una decisione imparziale.

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