Language of document : ECLI:EU:T:2014:262

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE

DEL TRIBUNALE

8 maggio 2014 (*)

«Istanza d’intervento – Interesse alla soluzione della controversia – Azionista del beneficiario di un aiuto di Stato – Ente erogatore di un aiuto di Stato»

Nella causa T‑152/13,

Sea Handling SpA, con sede a Somma Lombardo (Italia), rappresentata da B. Nascimbene, F. Rossi dal Pozzo, M. Merola e L. Cappelletti, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Conte e D. Grespan, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione europea C(2012) 9448 final della Commissione, del 19 dicembre 2012, relativa agli aumenti di capitale effettuati dalla società SEA S.p.A. a favore di SEA Handling S.p.A. – Aiuto di Stato SA.21420 [(C 14/2010) (ex NN 25/2010) (ex CP 175/2006)],

IL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti e procedimento

1        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 marzo 2013, la SEA Handling SpA (in prosieguo la «SEA Handling») ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione C(2012) 9448 final della Commissione, del 19 dicembre 2012, relativa agli aumenti di capitale effettuati dalla società SEA S.p.A. a favore di SEA Handling S.p.A. – Aiuto di Stato SA.21420 [(C 14/2010) (ex NN 25/2010) (ex CP 175/2006)] (in prosieguo la «decisione impugnata»).

2        Nella decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato che gli aumenti di capitale effettuati dalla SEA SpA (in prosieguo la «SEA») a favore della controllata SEA Handling per ciascuno degli esercizi del periodo 2002‑2010 costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE. La Commissione ha considerato che tali aumenti di capitale erano imputabili alle autorità italiane, precisamente al Comune di Milano, in conseguenza del fatto che quest’ultimo ha esercitato il proprio controllo sulla SEA a questo riguardo. Avendo ritenuto che tali aiuti di Stato, concessi in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, fossero incompatibili con il mercato interno, la Commissione ne ha disposto il recupero.

3        Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 maggio 2013, la F2i – Fondi Italiani per le infrastrutture SGR SpA (in prosieguo la «F2i») ha chiesto di poter intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente.

4        Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 giugno 2013, la SEA ha chiesto di poter intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente.

5        Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 giugno 2013, il Comune di Milano ha chiesto di poter intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente.

6        Le tre istanze sopramenzionate sono state notificate alla ricorrente e alla Commissione, conformemente all’articolo 116, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

7        Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 12 giugno, 19 luglio e 23 luglio 2013, la ricorrente non ha sollevato obiezioni nei riguardi di detti interventi.

8        Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 12 giugno, 22 luglio e 24 luglio 2013, la Commissione ha chiesto di non accogliere dette tre istanze d’intervento.

 In diritto

9        Secondo l’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, che si applica ai procedimenti dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, il diritto di intervenire in una controversia proposta al Tribunale spetta a qualunque persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione della controversia.

10      Secondo una consolidata giurisprudenza, l’interesse alla soluzione della controversia dev’essere definito con riferimento all’oggetto stesso della controversia ed essere inteso come un interesse diretto ed attuale all’esito riservato alle stesse conclusioni che l’interveniente intende sostenere, e non come un interesse in rapporto con i motivi o gli argomenti sollevati. Infatti, per «soluzione» della controversia si deve intendere la decisione finale richiesta al giudice adito, quale sarebbe sancita nel dispositivo della sentenza che pone fine alla causa. Così, nell’ambito di un ricorso di annullamento, occorre in particolare accertare se l’interveniente sia direttamente colpito dall’atto impugnato e che il suo interesse all’esito della controversia sia certo [v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte del 6 marzo 2003, Ramondín et Ramondín Cápsulas/Commissione, C‑186/02 P, Racc. pag. I‑2415, punto 7, e del 6 aprile 2006, An Post/Deutsche Post e a., C‑130/06 P (I), non pubblicata nella Raccolta, punto 5; ordinanza del presidente della Grande Sezione del Tribunale del 28 novembre 2005, Microsoft/Commissione, T‑201/04, non pubblicata nella Raccolta, punto 44].

 Sulle istanze d’intervento presentate dalla SEA e dal Comune di Milano

11      La SEA e il Comune di Milano sostengono, in particolare, che, nella decisione impugnata, la Commissione ha considerato che gli aumenti del capitale della SEA Handling effettuati dalla SEA sono imputabili al Comune di Milano, poiché quest’ultimo ha esercitato il suo controllo sulla SEA al riguardo. Essi ritengono di dimostrare un interesse alla soluzione della controversia visto che la Commissione ha espresso tale giudizio nella decisione impugnata.

12      La Commissione contesta l’esistenza in capo alla SEA e al Comune di Milano di un interesse alla soluzione della controversia ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte. Essa, in particolare, esprime dubbi quanto alla pertinenza dell’argomento del Comune di Milano attinente al fatto che esso sarebbe il solo ente in grado di provare la non imputabilità alle autorità pubbliche delle misure adottate dalla SEA a favore della SEA Handling e ritiene che la SEA Handling o la Repubblica italiana possano essere in grado di far valere tutti gli argomenti che, a loro avviso, siano atti a dimostrare che il Comune di Milano non è implicato nelle decisioni della SEA Handling. Quanto all’argomento della SEA attinente alla necessità di poter far valere la propria autonomia dai poteri pubblici, la Commissione considera che ciò rappresenta un interesse assai generico e astratto tanto che la SEA non indica neppure quali danni essa mira ad a evitare al riguardo.

13      Occorre rilevare che, nell’ambito di un ricorso di annullamento contro una decisione della Commissione che qualifica una misura come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, dimostrano interesse alla soluzione della controversia, ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, l’ente che ha adottato le misure oggetto di tale decisione (ordinanza del presidente della Terza Sezione del Tribunale del 22 settembre 2009, Pollmeier Massivholz/Commissione, T‑89/09, non pubblicata nella Raccolta, punti 2 e 4) e l’ente debitore della misura in questione (ordinanza del presidente della Sesta Sezione del Tribunale del 16 luglio 2010, Colt Télécommunications France/Commissione, T‑79/10, non pubblicata nella Raccolta, punti 2 e 4).

14      Nella decisione impugnata, la Commissione ha considerato che gli aumenti del capitale effettuati dalla SEA a favore della sua controllata SEA Handling costituivano aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno. Soltanto sulla base della propria valutazione che tali aumenti di capitale sono imputabili al Comune di Milano in considerazione del fatto che quest’ultimo ha esercitato il suo controllo sulla SEA al riguardo, la Commissione è giunta alla conclusione che gli aumenti di capitale sono effettivamente imputabili alle autorità italiane.

15      Si evince palesemente dalla decisione impugnata che la Commissione si basa sulla valutazione che la SEA sia l’ente debitore delle misure che la Commissione qualifica come aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno e che è il Comune di Milano che in realtà ha adottato tali misure esercitando il proprio controllo sulla SEA a tale riguardo. Date tali circostanze, occorre dichiarare che la SEA e il Comune di Milano dimostrano un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia riguardante la legittimità della decisione impugnata.

16      Alla luce di quanto precede, occorre dunque ammettere le istanze d’intervento a sostegno delle conclusioni della SEA Handling presentate dalla SEA e dal Comune di Milano, senza che sia necessario esaminare gli altri interessi fatti valere.

 Sull’istanza d’intervento presentata dalla F2i

17      La F2i sostiene di avere un interesse certo, diretto e attuale alla soluzione della presente controversia, dal momento che detiene, in nome e per conto dei fondi da essa gestiti, il 44,31% del capitale della SEA che, a sua volta, detiene l’intero capitale della SEA Handling. La F2i considera che, se il Tribunale confermasse la decisione impugnata, le attività commerciali della SEA Handling di assistenza a terra negli aeroporti di Milano Malpensa e Linate nonché, più in generale, la sua stabilità finanziaria verrebbero definitivamente compromesse. La SEA Handling non sarebbe in grado di rimborsare integralmente l’aiuto e perciò fallirebbe nel caso in cui il Tribunale confermasse la decisione impugnata. Le conseguenze del mancato annullamento della decisione impugnata «colpirebbero direttamente SEA» in quanto, in primo luogo, il fallimento della SEA Handling determinerebbe l’interruzione dei suoi servizi di assistenza a terra essenziali per le compagnie aeree che si servono degli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, e, in secondo luogo, il valore delle azioni della SEA nella SEA Handling (pari al 100% del capitale di quest’ultima) sarebbe azzerato. Le circostanze sopra descritte si ripercuoterebbero in modo immediato e diretto sugli azionisti della SEA, di cui la F2i detiene il 44,31% delle azioni, in termini di riduzione di valore dell’investimento e di perdita di flussi di dividendi.

18      La Commissione contesta che la F2i dimostri un interesse alla soluzione della controversia ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Essa sostiene che la F2i in qualità di azionista diretto del beneficiario dell’aiuto in questione, vale a dire la SEA Handling, nel caso di specie ha solo un interesse indiretto e potenziale alla soluzione della controversia. Gli interessi della F2i sarebbero gli stessi di quelli della SEA e della SEA Handling, e sarebbero già rappresentati davanti al Tribunale.

19      È senza dubbio pacifico che, quando la SEA Handling ha proposto il ricorso alla base della presente controversia, il 100% del capitale di quest’ultima era detenuto dalla SEA e che la F2i e il Comune di Milano, a loro volta, possedevano rispettivamente il 44,31% e il 54,81% delle azioni della SEA.

20      Tuttavia, si deve rilevare che il fatto di detenere una partecipazione, anche rilevante, nel capitale di un’impresa parte di una controversia non consente, di per sé, di determinare la sussistenza di un interesse nella soluzione di tale controversia (ordinanza del presidente della Quarta Sezione del Tribunale del 29 ottobre 2004, Hynix Semiconductor/Consiglio, T‑383/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 71; ordinanza del presidente del Tribunale del 2 marzo 2011, 1. garantovaná/Commissione, T‑392/09 R, non pubblicata nella Raccolta, punto 15).

21      Occorre, infatti, distinguere tra coloro che presentano istanze d’intervento comprovanti un interesse diretto alla sorte riservata all’atto specifico di cui si chiede l’annullamento e coloro che dimostrano un interesse solo indiretto alla soluzione della controversia, in considerazione di analogie tra la propria situazione e quella di una delle parti (ordinanza An Post/Deutsche Post e a., punto 10 supra, punto 9 e giurisprudenza ivi citata).

22      Pertanto, un’istanza d’intervento presentata da un azionista della ricorrente può essere accolta solo in quanto gli interessi alla soluzione della controversia fatti valere da tale azionista si distinguono da quelli della ricorrente. Infatti, lo svolgimento del procedimento rischierebbe di vedersi appesantito e considerevolmente allungato se tutti gli azionisti di una società che hanno proposto un ricorso di annullamento contro una decisione che le impone un onere finanziario avessero un autonomo diritto d’intervento senza che sia accertato un interesse specifico riguardo all’oggetto della controversia atto a giustificare il loro intervento (v., in tal senso, ordinanza 1. garantovaná/Commissione, punto 20 supra, punti 17 e 18 nonché giurisprudenza ivi citata).

23      Orbene, non sarebbe conforme ai criteri di economia processuale consentire agli azionisti della ricorrente di intervenire senza far valere un interesse specifico alla soluzione della controversia (ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale dell’11 settembre 2006, UPC France/Commissione, T‑367/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 15; ordinanza 1. garantovaná/Commissione, punto 20 supra, punto 18; ordinanza del presidente della Quinta Sezione del Tribunale del 27 marzo 2012, Ellinikos Chrysos/Commissione, T‑262/11, non pubblicata nella Raccolta, punto 14).

24      Nella fattispecie, è giocoforza constatare che gli interessi fatti valere dalla F2i in qualità di azionista della SEA Handling riguardano la stabilità finanziaria di quest’ultima. La F2i considera che, qualora il Tribunale fosse portato a confermare, in esito alla presente controversia, la legittimità della decisione impugnata e quindi la legittimità dell’obbligo di recupero ivi disposto, la SEA Handling fallirebbe e potrebbe rendersi necessario procedere alla sua liquidazione. Così, il valore delle azioni della de SEA Handling che la F2i possiede tramite la sua partecipazione nella SEA sarebbe azzerato.

25      Orbene, tale rischio per la stabilità finanziaria della SEA Handling non costituisce, rispetto agli interessi propri della SEA Handling di salvaguardare la propria stabilità finanziaria tramite la proposizione del ricorso della presente controversia, un interesse specifico della F2i. I suoi interessi, in qualità di azionista della SEA Handling, alla stabilità finanziaria di quest’ultima si confondono con quelli della SEA Handling stessa. Date tali circostanze, ammettere il suo intervento come azionista della SEA Handling a sostegno delle conclusioni di quest’ultima appesantirebbe e allungherebbe considerevolmente lo svolgimento del procedimento.

26      Di conseguenza, l’istanza d’intervento a sostegno delle conclusioni della SEA Handling da parte della F2i, che rivendica un interesse alla soluzione della controversia in qualità di azionista della SEA Handling, non può essere accolta.

27      Dato che la sua posizione di azionista indiretto della SEA Handling è il solo interesse fatto valere dalla F2i per provare che essa dimostra un interesse alla soluzione della controversia ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, la sua istanza d’intervento deve essere respinta.

 Sulle spese

28      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che pone fine alla causa. Poiché la presente ordinanza pone fine alla causa nei confronti della F2i, occorre provvedere sulle spese attinenti alla sua istanza d’intervento.

29      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La F2i, poiché è risultata soccombente, deve essere condannata a farsi carico delle proprie spese e di quelle della Commissione attinenti alla sua istanza d’intervento, conformemente alla domanda della Commissione. In assenza della domanda della ricorrente sulle spese, occorre disporre che essa si faccia carico delle proprie spese occasionate dall’istanza d’intervento della F2i.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      È ammesso l’intervento della SEA SpA e del Comune di Milano nella causa T‑152/13 a sostegno delle conclusioni della SEA Handling SpA.

2)      L’istanza d’intervento della F2i (Fondi Italiani per le infrastrutture SGR SpA) è respinta.

3)      Una copia di tutti gli atti sarà trasmessa, a cura del cancelliere, alle parti intervenienti.

4)      Sarà fissato un termine alle parti intervenienti per presentare una memoria d’intervento.

5)      La F2i – Fondi Italiani per le infrastrutture SGR SpA si farà carico delle proprie spese e di quelle della Commissione europea relative alla sua istanza d’intervento.

6)      La SEA Handling SpA si farà carico delle proprie spese relative all’istanza d’intervento della F2i – Fondi Italiani per le infrastrutture SGR SpA.

7)      Le spese relative alle istanze d’intervento della SEA SpA e del Comune di Milano sono riservate.

Lussemburgo, 8 maggio 2014

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

      M. Prek


* Lingua processuale: l’italiano.