Ricorso proposto l’8 gennaio 2014 – NetMed / UAMI – Sander chemisch-pharmazeutische Fabrik (SANDTER 1953)
(Causa T-21/14)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: NetMed Sàrl (Wasserbillig, Lussemburgo) (rappresentante: avv. S. Schafhaus)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sander chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbH (Baden-Baden, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 24 ottobre 2013 nel procedimento R 1846/2012-1;
condannare l’UAMI alle spese processuali, comprensive delle spese sostenute per il procedimento di opposizione e per il procedimento di ricorso.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SANDTER 1953» per prodotti delle classi 3, 5 e 10 – Marchio comunitario n. 9 448 887
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Sander chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbH
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo tedesco «Sander» per prodotti delle classi 5, 10 e 25; il marchio figurativo internazionale tutelato in Benelux, Austria e Francia, che contiene l’elemento verbale «SANDER», per prodotti delle classi 5, 10 e 25
Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo, 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009