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Ricorso proposto l’8 gennaio 2014 – NetMed / UAMI – Sander chemisch-pharmazeutische Fabrik (SANDTER 1953)

(Causa T-21/14)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: NetMed Sàrl (Wasserbillig, Lussemburgo) (rappresentante: avv. S. Schafhaus)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sander chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbH (Baden-Baden, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 24 ottobre 2013 nel procedimento R 1846/2012-1;

condannare l’UAMI alle spese processuali, comprensive delle spese sostenute per il procedimento di opposizione e per il procedimento di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SANDTER 1953» per prodotti delle classi 3, 5 e 10 – Marchio comunitario n. 9 448 887

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Sander chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbH

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo tedesco «Sander» per prodotti delle classi 5, 10 e 25; il marchio figurativo internazionale tutelato in Benelux, Austria e Francia, che contiene l’elemento verbale «SANDER», per prodotti delle classi 5, 10 e 25

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo, 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009