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Ricorso proposto il 6 gennaio 2014 - Bos e a./Parlamento e Consiglio

(Causa T-23/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Mark Bos (Ankara, Turchia); Estelle Kadouch (Gerusalemme, Israele; Siegfried Krahl (Lago Sul, Brasile); e Eric Lunel (Dakar, Senegal (rappresentante: F. Krenc, avocat)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea e Parlamento europeo

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza annullare il regolamento n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, nella parte in cui modifica l’allegato X di tale statuto (articolo 1, n. 70);

condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso i ricorrenti – agenti contrattuali e funzionari delle delegazioni dell’Unione europea –invocano sei motivi:

Primo motivo desunto dalla violazione del principio della parità di trattamento nonché degli articoli 20, 21 e 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in quanto la riforma dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti ridurrebbe in maniera drastica e brutale i diritti alle ferie annuali dei funzionari e agenti in servizio in un paese terzo. I ricorrenti fanno valere che il regolamento impugnato non tiene conto della situazione specifica dei suddetti funzionari ed agenti.

Secondo motivo tratto dalla violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU») e degli articoli 7 e 31, paragrafo 2, della Carta, nei limiti in cui la riforma dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti non rispetterebbe la vita privata e famigliare dei ricorrenti dato che i loro diritti alle ferie annuali sarebbero ridotti quasi della metà e tale riduzione ostacolerebbe indebitamente la loro vita privata e famigliare.

Terzo motivo desunto dalla violazione del principio di proporzionalità.

Quarto motivo tratto dalla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento nel senso che i vantaggi connessi alla destinazione in un paese terzo – che ha determinato la scelta dei ricorrenti – sarebbero brutalmente venute meno con la riforma dell’allegato X dello statuto dei funzionari.

Quinto motivo desunto dalla violazione dell’articolo 10 dello statuto dei funzionari, degli articoli 12, 27 e 28 della Carta e dell’articolo 11 della CEDU in ragione dell’assenza di informazione, di consultazione e di concertazione durante il procedimento che ha condotto alla riforma dell’allegato X dello statuto dei funzionari.

Sesto motivo desunto dalla violazione dei principi di buona legislazione, segnatamente, del dovere di minuziosità e dell’obbligo di motivazione sia in ragione dell’assenza di un’informazione e di una consultazione adeguate del comitato dello statuto e dei sindacati in occasione del procedimento che ha condotto alla riforma dell’allegato X dello statuto dei funzionari, che per l’assenza di motivazione delle decisioni relative al suddetto allegato.