Language of document : ECLI:EU:T:2014:955

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

11 novembre 2014 (*)

«Ricorso di annullamento – Riforma dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea – Regime meno favorevole in materia di pagamento forfettario delle spese di viaggio e di maggiorazione del congedo ordinario grazie ai giorni di congedo supplementare in quanto giorni per il viaggio – Insussistenza di incidenza individuale – Responsabilità extracontrattuale – Nesso causale – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»

Nella causa T‑20/14,

Huynh Duong Vi Nguyen, funzionaria del Consiglio dell’Unione europea, residente in Woluwe-Saint-Lambert (Belgio), rappresentata da. M. Velardo, avvocato,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da L. Visaggio e E. Taneva, in qualità di agenti,

e

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Bauer e A. Bisch, in qualità di agenti,

convenuti,

avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento, presentata ai sensi dell’articolo 263 TFUE nonché dell’articolo 1, paragrafo 65, lettera b), e paragrafo 67, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (GU L 287, pag. 15), nella parte in cui tali disposizioni collegano il diritto al rimborso delle spese di viaggio ordinario e i relativi giorni per il viaggio al beneficio dell’indennità di dislocazione o di espatrio, e, dall’altro, una domanda di risarcimento fondata sull’articolo 340 TFUE, volta al risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente subiti dalla ricorrente,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, M. Kancheva (relatore) e C. Wetter, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        L’articolo 4 dell’allegato VII del regolamento n. 31 (CEE)/11 (CEEA), relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell’Energia Atomica (GU 1962, 45, pag. 1385), nella versione applicabile fino al 31 dicembre 2013 (in prosieguo: lo «statuto applicabile fino al 31 dicembre 2013»), prevedeva quanto segue:

«1. Un’indennità di dislocazione pari al 16% dell’ammontare complessivo dello stipendio base, dell’assegno di famiglia e dell’assegno per figli a carico versati al funzionario, è concessa:

a)      [A]l funzionario:

–        che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio, e

–        che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio. Per l’applicazione della presente disposizione non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale.

b)      [A]l funzionario che, avendo o avendo avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio, ha abitato [abitualmente], durante il periodo di dieci anni che scade al momento della sua entrata in servizio, fuori del territorio europeo di detto Stato per motivi diversi dall’esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un’organizzazione internazionale.

(…)

2. Il funzionario che, non avendo e non avendo mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio, non soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo 1 ha diritto a un’indennità di espatrio pari a un quarto dell’indennità di dislocazione.

(…)».

2        L’articolo 7 dell’allegato VII dello Statuto applicabile fino al 31 dicembre 2013 così prevedeva:

«1. Il funzionario ha diritto al rimborso delle spese di viaggio per se stesso, il coniuge e le persone a carico effettivamente conviventi:

a)      in occasione dell’entrata in servizio, dal luogo di assunzione alla sede di servizio;

b)      in occasione della cessazione definitiva dal servizio, ai sensi dell’articolo 47 dello statuto, dalla sede di servizio al luogo di origine definito al paragrafo 3 del presente articolo;

c)      in occasione di qualsiasi trasferimento che comporti un cambiamento della sede di servizio.

In caso di decesso di un funzionario, la vedova e le persone a carico hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio alle stesse condizioni.

Le spese di viaggio comprendono altresì il prezzo delle eventuali prenotazioni di posto nonché quello del trasporto dei bagagli ed eventualmente le spese di albergo necessariamente sostenute.

2. Il rimborso si effettua sulla base dell’itinerario normale più breve ed economico per ferrovia, in prima classe, tra la sede di servizio e il luogo di assunzione o il luogo di origine.

Se l’itinerario di cui al primo comma supera la distanza di 500 km, e qualora l’itinerario normale comporti la traversata di un mare, l’interessato ha diritto, su presentazione dei biglietti, al rimborso delle spese di viaggio in aereo nella classe “business” o equivalente. Se viene utilizzato un mezzo di trasporto diverso da quelli sopra previsti, il rimborso è effettuato in base al prezzo del viaggio per ferrovia, escluso il vagone letto. Se il calcolo non può essere effettuato su questa base, le modalità del rimborso sono fissate con decisione dell’autorità che ha il potere di nomina.

3. Il luogo d’origine del funzionario è determinato all’atto dell’entrata in servizio di quest’ultimo, tenuto conto del luogo d’assunzione o del centro dei suoi interessi. Questa determinazione può in seguito, quando l’interessato è in servizio, e in occasione della sua partenza, essere riveduta con decisione speciale dell’autorità che ha il potere di nomina. Tuttavia, finché l’interessato è in servizio, tale decisione può intervenire soltanto eccezionalmente e su presentazione di documenti che ne giustifichino la domanda».

3        L’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto applicabile fino al 31 dicembre 2013 così disponeva:

«1. Il funzionario ha diritto annualmente, per se stesso e, se ha diritto all’assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell’articolo [2], al pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine definito all’articolo [7].

(…)

2. Il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un’indennità calcolata per chilometro della distanza che separa la sede di servizio del funzionario dal suo luogo di assunzione o di origine; tale distanza è calcolata in base al metodo fissato all’articolo 7, paragrafo 2, primo comma.

L’indennità ammonta a:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra:

0 e 200 km

0,3790 EUR/km per il tratto di distanza tra:

201 e 1 000 km

0,6316 EUR/km per il tratto di distanza tra:

1 001 e 2 000 km

0,3790 EUR/km per il tratto di distanza tra:

2 001 e 3 000 km

0,1262 EUR/km per il tratto di distanza tra:

3 001 e 4 000 km

0,0609 EUR/km per il tratto di distanza tra:

4 001 e 10 000 km

0 EUR/km per la distanza superiore a:

10 000 km.


Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra:

(…)

–        378,93 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1 450 km.

(…)

4. Le disposizioni che precedono si applicano ai funzionari la cui sede di servizio si trova sul territorio di uno Stato membro. (…)

Il rimborso di tali spese di viaggio avviene sotto forma di un pagamento forfettario basato sul costo del biglietto aereo nella classe immediatamente superiore alla classe economica».

4        L’articolo 7 dell’allegato V dello Statuto applicabile fino al 31 dicembre 2013 disponeva quanto segue:

«La durata del [congedo ordinario] è maggiorata di giorni per il viaggio calcolati in base alla distanza per ferrovia che separa il luogo di congedo da quello di servizio, alle seguenti condizioni:

tra 50 e 250 km: un giorno per l’andata-ritorno

tra 251 e 600 km: due giorni per l’andata-ritorno

tra 601 e 900 km: tre giorni per l’andata-ritorno

tra 901 e 1 400 km: quattro giorni per l’andata-ritorno

tra 1 401 e 2 000 km: cinque giorni per l’andata-ritorno

oltre i 2 000 km: sei giorni per l’andata-ritorno.

Per il congedo ordinario, il luogo del congedo ai sensi del presente articolo è il luogo d’origine.

Le disposizioni che precedono si applicano ai funzionari la cui sede di servizio si trova sul territorio degli Stati membri. (…)

(…)».

5        L’articolo 1, paragrafo 67, del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (GU L 287, pag. 15), dispone quanto segue:

«L’allegato VII è così modificato:

(…)

d)      l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8

1. Il funzionario avente diritto all’indennità di dislocazione o all’indennità di espatrio ha diritto annualmente, entro il limite fissato al paragrafo 2, per se stesso e, se ha diritto all’assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell’articolo 2, al pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine definito all’articolo 7.

(…)

2. Il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un’indennità calcolata per chilometro della distanza geografica tra la sede di servizio del funzionario e il suo luogo di origine.

Qualora il luogo d’origine definito all’articolo 7 si trovi al di fuori dei territori degli Stati membri dell’Unione, dei paesi e territori elencati nell’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dei territori degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio, il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un’indennità calcolata per chilometro della distanza geografica che separa la sede di servizio del funzionario e [la] capitale dello Stato membro di cui è cittadino. I funzionari il cui luogo d’origine si trova al di fuori dei territori degli Stati membri dell’Unione, dei paesi e territori elencati nell’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dei territori degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio e che non sono cittadini di uno Stato membro non hanno diritto al pagamento forfettario.

L’indennità ammonta a:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra:

0 e 200 km

0,3790 EUR/km per il tratto di distanza tra:

201 e 1 000 km

0,6316 EUR/km per il tratto di distanza tra:

1 001 e 2 000 km

0,3790 EUR/km per il tratto di distanza tra:

2 001 e 3 000 km

0,1262 EUR/km per il tratto di distanza tra:

3 001 e 4 000 km

0,0609 EUR/km per il tratto di distanza tra:

4 001 e 10 000 km

0 EUR per la distanza superiore a:

10 000 km


Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra:

–        189,48 EUR, se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 600 km e 1 200 km,

–        378,93 EUR se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è superiore a 1 200 km.

L’indennità chilometrica e l’importo forfettario di cui sopra sono attualizzati ogni anno nella stessa proporzione della retribuzione.

(…)

4. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano ai funzionari la cui sede di servizio si trovi sul territorio di uno Stato membro. (…)

Il pagamento forfettario è basato sul costo di un viaggio aereo in classe economica”».

6        L’articolo 1, paragrafo 65, del regolamento n. 1023/2013 così dispone:

«l’allegato V è così modificato:

(…)

b)      L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7

I funzionari aventi diritto all’indennità di dislocazione o all’indennità di espatrio hanno diritto a due giorni e mezzo di congedo supplementare all’anno per recarsi nel proprio paese d’origine.

Il primo comma si applica ai funzionari la cui sede di servizio si trova sul territorio di uno Stato membro. Se la sede di servizio si trova al di fuori di questo territorio, la durata del congedo nel paese d’origine è fissata con decisione speciale, tenuto conto delle necessità specifiche”».

7        Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1023/2013, queste disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2014.

8        Al momento dell’assunzione della ricorrente, vale a dire la sig.ra Huynh Duong Vi Nguyen, il suo luogo d’origine era fissato a New York (Stati Uniti). Tenuto conto della sua cittadinanza belga e della sua sede di servizio, ossia Bruxelles (Belgio), la ricorrente non soddisfaceva le condizioni di ammissibilità al beneficio dell’indennità di dislocazione previste dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dello Statuto applicabile fino al 31 dicembre 2013. La ricorrente non soddisfaceva nemmeno le condizioni poste dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del medesimo Statuto per beneficiare di tale indennità. Tenuto conto della sua cittadinanza e della sua sede di servizio, non era neppure ammissibile al beneficio dell’indennità di espatrio di cui all’articolo 4, paragrafo 2, dello Statuto applicabile fino al 31 dicembre 2013. Per contro, la ricorrente aveva diritto al rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine ai sensi dell’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto applicabile fino al 31 dicembre 2013, nonché ai giorni per il viaggio previsti dall’articolo 7 dell’allegato V al medesimo Statuto. La ricorrente ha dunque beneficiato annualmente, dalla sua entrata in servizio avvenuta il 1o giugno 2009, di un importo di EUR 4 835,53 a titolo di spese di viaggio per se stessa, il coniuge e il figlio, oltre a sei giorni supplementari di congedo a titolo di giorni per il viaggio.

 Procedimento e conclusioni delle parti

9        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 gennaio 2014, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

10      Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente il 26 e il 27 marzo 2014, il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo hanno, ciascuno, sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

11      Il 12 maggio 2014, la ricorrente ha depositato le proprie osservazioni sulle eccezioni sollevate dal Consiglio e dal Parlamento.

12      Nell’atto introduttivo, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare le disposizioni del regolamento n. 1023/2013 che modificano l’articolo 7 dell’allegato V e l’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, collegando il diritto al rimborso delle spese di viaggio e ai giorni per il viaggio all’indennità di dislocazione o di espatrio;

–        condannare il Consiglio e il Parlamento a corrisponderle la somma di EUR 169 051,96 a titolo di risarcimento del danno materiale subìto, nonché la somma di EUR 40 000 a titolo di risarcimento del danno morale, maggiorate degli interessi moratori e compensativi al tasso del 6,75%;

–        condannare il Consiglio e il Parlamento alle spese.

13      Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile;

–        condannare la ricorrente alle spese.

14      Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile;

–        condannare la ricorrente alle spese.

15      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 aprile 2014, la Commissione europea ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del Parlamento e del Consiglio.

 In diritto

16      In forza dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente. Inoltre, ai sensi dell’articolo 111 del regolamento di procedura, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

17      Il Tribunale ritiene, nella specie, di essere sufficientemente edotto dell’esame degli atti di causa e che non occorra aprire la fase orale del procedimento.

18      Con il presente ricorso, la ricorrente, funzionaria di grado AST II assegnata all’unità «Media/servizio stampa» della direzione «Comunicazione e trasparenza» del Consiglio, intende in sostanza ottenere, da un lato, l’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 65, lettera b), del regolamento n. 1023/2013 nonché dell’articolo 1, paragrafo 67, lettera d), del medesimo regolamento (in prosieguo: le «disposizioni impugnate») nella parte in cui tali disposizioni collegano il diritto al rimborso delle spese di viaggio ordinario e i relativi giorni per il viaggio al beneficio dell’indennità di dislocazione o di espatrio e, dall’altro, il risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente subiti dalla stessa a seguito dell’adozione delle disposizioni impugnate.

19      A sostegno della sua domanda di annullamento, la ricorrente adduce cinque motivi, desunti, il primo, dalla violazione del diritto all’informazione ed alla consultazione dei lavoratori sancito dall’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il secondo, dalla violazione del principio dell’osservanza dei diritti acquisiti, dei principi in materia di «diritto intertemporale» e del principio della certezza del diritto, il terzo, dalla violazione del legittimo affidamento, il quarto, dalla violazione del principio della parità di trattamento e, il quinto, dalla violazione del principio di proporzionalità.

20      A sostegno della sua domanda risarcitoria, la ricorrente fa valere l’esistenza di un nesso di causalità tra le disposizioni impugnate e il danno materiale subìto sotto forma di perdita del rimborso delle spese di viaggio e dei relativi giorni per il viaggio per gli anni di servizio che le mancano per arrivare alla pensione. La ricorrente sostiene, inoltre, che la perdita del rimborso delle spese di viaggio e dei relativi giorni per il viaggio le abbia cagionato un danno morale in quanto le renderà difficile mantenere il legame affettivo con il proprio luogo d’origine.

21      Il Parlamento e il Consiglio contestano, ciascuno, l’irricevibilità della domanda di annullamento nonché della domanda di risarcimento.

 Sulla domanda di annullamento

22      Il Parlamento e il Consiglio contestano la legittimazione ad agire della ricorrente. Il Parlamento fa valere, inoltre, che quest’ultima non ha, in ogni caso, un interesse ad agire avverso l’articolo 8, paragrafo 1, dell’allegato VII del nuovo Statuto.

23      Per quanto riguarda la legittimazione ad agire, il Consiglio sostiene che le disposizioni impugnate non riguardano direttamente la ricorrente, in quanto solo le singole decisioni prese dall’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»), come, ad esempio, un foglio paga in cui siano soppresse le spese di viaggio o una decisione individuale sul numero di giorni di congedo accordati a titolo di giorni per il viaggio, possono modificare in misura rilevante la situazione giuridica della ricorrente e fissare definitivamente la posizione dell’istituzione nei suoi confronti.

24      Inoltre, secondo il Parlamento e il Consiglio, le disposizioni impugnate non interessano la ricorrente nemmeno individualmente. In sostanza, essi affermano che tali disposizioni hanno un carattere generale e sono quindi destinate ad applicarsi a tutti i funzionari che, oggettivamente, si trovino o si troveranno in futuro nella stessa situazione di diritto e di fatto della ricorrente.

25      Al riguardo, va ricordato che il regolamento n. 1023/2013 è stato adottato sul fondamento dell’articolo 336 TFUE, conformemente alla procedura legislativa ordinaria. Di conseguenza, è giocoforza constatare che le disposizioni impugnate rientrano nella categoria degli atti di portata generale, di natura legislativa, in riferimento ai quali l’articolo 263, quarto comma, TFUE subordina la ricevibilità del ricorso di annullamento proposto da persone fisiche o giuridiche ai requisiti dell’incidenza diretta e dell’incidenza individuale (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, Racc., EU:C:2013:625, punti da 56 a 60).

26      Occorre, pertanto, verificare se, nel caso di specie, la ricorrente risponda ai requisiti dell’incidenza diretta e dell’incidenza individuale con riferimento alle disposizioni impugnate.

27      Al riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, le persone fisiche o giuridiche soddisfano la condizione dell’incidenza individuale solo se l’atto impugnato le riguarda a causa di determinate loro peculiari qualità o di una circostanza di fatto che le distingue da chiunque altro e, quindi, le identifica in modo analogo ai destinatari (sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, Racc., EU:C:1963:17; del 29 aprile 2004, Italia/Commissione, C‑298/00 P, Racc., EU:C:2004:240, punto 36; del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, Racc., EU:C:2011:368, punto 52, nonché Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, punto 25 supra, EU:C:2013:625, punto 72).

28      La ricorrente sostiene che il requisito dell’incidenza individuale è, nella specie, doppiamente soddisfatto. In effetti, la ricorrente potrebbe fondare la propria peculiarità sul diritto di ciascun funzionario di partecipare alle procedure volte a modificare lo Statuto sulla base dell’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali nonché sugli effetti delle disposizioni impugnate nei suoi confronti, vale a dire la perdita immediata e certa del beneficio del rimborso delle spese di viaggio e dei relativi giorni per il viaggio.

29      La ricorrente fa valere inoltre che il rifiuto di riconoscere l’incidenza individuale nell’ambito del presente ricorso l’obbligherebbe a ricorrere al procedimento precontenzioso previsto dall’articolo 90 dello Statuto, al fine di poter proporre un ricorso avverso le decisioni di esecuzione individuali dell’APN sulla base dell’articolo 270 TFUE. Orbene, ciò costituirebbe, secondo la ricorrente, una violazione del suo diritto a un ricorso effettivo.

30      Tuttavia, detti argomenti devono essere respinti.

31      Quanto all’argomento della ricorrente secondo il quale ciascun funzionario avrebbe il diritto, in forza dell’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali, di partecipare alle procedure, va rammentato che il fatto che un soggetto intervenga, in un modo o in un altro, nel processo che conduce all’adozione di un atto dell’Unione europea è idoneo a individualizzare tale soggetto in rapporto all’atto in questione solo qualora la normativa dell’Unione applicabile gli riconosca talune garanzie procedurali. Orbene, salvo disposizione espressa contraria, né l’iter di elaborazione degli atti di portata generale né tali stessi atti richiedono, in forza dei principi generali del diritto dell’Unione, quale il diritto di essere sentiti, la partecipazione dei soggetti che subiscono pregiudizio, dovendosi presumere che gli interessi di costoro siano rappresentati dalle istanze politiche chiamate ad adottare tali atti (sentenza del 2 marzo 2010, Arcelor/Parlamento e Consiglio, T‑16/04, Racc., EU:T:2010:54, punto 119).

32      Nel caso di specie, si deve necessariamente constatare che non sono previsti diritti procedurali a titolo individuale per il personale delle istituzioni dell’Unione né dall’articolo 336 TFUE, sulla base del quale sono state adottate le disposizioni impugnate, né dall’articolo 10 dello Statuto, e nemmeno dall’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali.

33      Al riguardo occorre rilevare che, sebbene il diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione e il diritto di negoziazione e di azioni collettive, sanciti rispettivamente dall’articolo 27 e dall’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali, possano applicarsi nei rapporti tra le istituzioni dell’Unione e il personale della stessa, come risulta dalla sentenza del 19 settembre 2013, Riesame Commissione/Strack (C‑579/12 RX‑II, Racc., EU:C:2013:570), il loro esercizio è limitato ai casi e alle condizioni previsti dal diritto dell’Unione, conformemente a tali disposizioni.

34      Pertanto, per quanto attiene ai funzionari dell’Unione, lo Statuto applicabile fino al 31 dicembre 2013 prevedeva, al suo articolo 10, primo e secondo comma, la consultazione dei funzionari su qualunque proposta di revisione dello Statuto da parte della Commissione attraverso un organo paritario, il comitato dello Statuto, composto, in numero uguale, di rappresentanti delle istituzioni dell’Unione e di rappresentanti dei rispettivi comitati del personale. Peraltro, l’articolo 10 ter, secondo comma, dello stesso statuto prevedeva che le proposte della Commissione di cui all’articolo 10 potessero essere oggetto di consultazioni da parte delle organizzazioni sindacali o professionali rappresentative.

35      Lo Statuto applicabile fino al 31 dicembre 2013 non prevedeva, invece, per i funzionari, alcun diritto di partecipazione alla sua revisione su base individuale.

36      L’argomento della ricorrente secondo il quale, nel caso di specie, non sarebbe stata rispettata la partecipazione delle organizzazioni sindacali, oltre a costituire una semplice affermazione a sostegno della quale la ricorrente non fornisce alcun elemento di prova, si rivela inconferente in quanto l’asserita violazione di un diritto procedurale delle organizzazioni sindacali nell’ambito della procedura di revisione dello Statuto sarebbe, in ogni caso, priva di conseguenze sulla sussistenza di un diritto procedurale in capo alla ricorrente.

37      Ne discende che la ricorrente non può invocare gli articoli 27 e 28 della Carta dei diritti fondamentali al fine di sostenere di essere individualmente interessata dalle disposizioni impugnate.

38      Quanto all’argomento della ricorrente secondo il quale la stessa sarebbe individualmente interessata dalle disposizioni impugnate in conseguenza dell’effetto certo e immediato delle medesime sulla sua situazione giuridica, occorre rilevare che, come hanno giustamente osservato il Parlamento e il Consiglio, tale argomento non attiene alla dimostrazione dell’incidenza individuale nei confronti della ricorrente, bensì a quella dell’incidenza diretta.

39      La ricorrente ha tuttavia precisato, nelle sue osservazioni sulle eccezioni di irricevibilità, che l’incidenza individuale nei suoi confronti deriva dal fatto di appartenere a un gruppo ristretto di soggetti, 30 funzionari, nei confronti dei quali le disposizioni impugnate avranno l’effetto certo e immediato di privazione del beneficio di un diritto acquisito, ossia il diritto al rimborso delle spese di viaggio e ai giorni per il viaggio. Secondo la ricorrente, infatti, tali funzionari sono i soli ad aver usufruito fino ad ora del rimborso delle spese di viaggio e dei giorni per il viaggio senza beneficiare, allo stesso tempo, dell’indennità di dislocazione o di espatrio. Poiché le disposizioni impugnate collegano ora questi diritti al beneficio dell’indennità di espatrio o di dislocazione, esse avrebbero l’effetto di sopprimere un diritto acquisito per un gruppo ristretto di soggetti. Secondo la ricorrente, nessun’altra persona all’infuori di quelle appartenenti a tale gruppo potrà, in futuro, trovarsi in una situazione di diritto e di fatto analoga, poiché i funzionari assunti a partire dal 1° gennaio 2014 non potranno più godere di tali diritti senza essere ammessi al beneficio dell’indennità di dislocazione o di espatrio.

40      A questo proposito va ricordato che, qualora l’atto impugnato riguardi un gruppo di soggetti individuati o individuabili, nel momento in cui l’atto è stato adottato, in base a criteri tipici dei membri di tale gruppo, tali soggetti possono essere individualmente interessati da tale atto, in quanto facenti parte di un gruppo ristretto di operatori economici (v. sentenza del 23 aprile 2009, Sahlstedt e a./Commissione, C‑362/06 P, Racc., EU:C:2009:243, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

41      Inoltre, la giurisprudenza consente di considerare una persona come individualmente interessata da un atto, in quanto facente parte di un gruppo ristretto di operatori economici, quando tale atto modifica i diritti acquisiti da detta persona precedentemente alla sua adozione (v. ordinanza del 17 febbraio 2009, Galileo Lebensmittel/Commissione, C‑483/07 P, Racc., EU:C:2009:95, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

42      Tuttavia, nel caso in esame, occorre rilevare che la ricorrente non ha fornito precisazioni in merito alla situazione di diritto e di fatto né all’identità dei funzionari che si troverebbero in una situazione analoga alla sua. Ella si è limitata a dichiararsi disposta a fornire maggiori informazioni qualora il Tribunale lo ritenesse necessario e a invitare il Tribunale a interrogare il Parlamento e il Consiglio a tale riguardo.

43      Orbene, spetta alla ricorrente dimostrare, nell’ambito di un ricorso proposto avverso un atto di portata generale e di natura legislativa, come quello di specie, l’esistenza del requisito dell’incidenza individuale posto dall’articolo 236 TFUE.

44      In tal senso, nel far valere la sua appartenenza a un gruppo ristretto di funzionari che si trovano in una situazione di diritto e di fatto analoga alla sua, la ricorrente è tenuta a produrre la prova al riguardo.

45      Del resto, anche qualora fosse accertato che la ricorrente appartiene effettivamente a un gruppo ristretto di funzionari che, in conseguenza delle disposizioni impugnate, saranno privati del beneficio del rimborso delle spese di viaggio e dei giorni per il viaggio, come sembra implicitamente riconoscere il Consiglio, si deve necessariamente constatare che tale circostanza non è il risultato della soppressione di un diritto acquisito soltanto da tali funzionari.

46      Infatti, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non esisteva un diritto acquisito al rimborso delle spese di viaggio e ai giorni per il viaggio per i soli funzionari che non beneficiavano dell’indennità di dislocazione o di espatrio. Come risulta dall’articolo 7 dell’allegato V dello Statuto applicabile fino al 31 dicembre 2013 e dall’articolo 8 dell’allegato VII del medesimo Statuto, il diritto di usufruire del rimborso delle spese di viaggio e dei giorni per il viaggio, indipendentemente dall’indennità di dislocazione o di espatrio, era, di fatto, un diritto di tutti i funzionari dell’Unione.

47      La scelta del Parlamento e del Consiglio di collegare, per effetto delle disposizioni impugnate, il beneficio di tali diritti a quello dell’indennità di dislocazione o di espatrio comporta per la ricorrente la privazione di detti diritti, in conseguenza della situazione di diritto e di fatto in cui la stessa, come altri funzionari, si trova attualmente. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non è escluso che altri funzionari si trovino, in futuro, in una situazione analoga alla sua. Per ipotesi, un funzionario potrebbe perdere l’indennità di dislocazione perché riassegnato al territorio di uno Stato membro di cui abbia la cittadinanza e che non soddisfi i requisiti posti dall’articolo 4, paragrafo 2, dell’allegato VII dello Statuto per beneficiare dell’indennità di espatrio. Egli sarebbe così privato del rimborso delle spese di viaggio e dei giorni per il viaggio.

48      Orbene, secondo una costante giurisprudenza, la possibilità di determinare al momento dell’adozione della misura contestata, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che questi soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da detto provvedimento, purché sia assodato che tale applicazione viene effettuata in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in esame (v. sentenza Arcelor/Parlamento e Consiglio, punto 31 supra, EU:T:2010:54, punto 106 e giurisprudenza ivi citata).

49      Ne discende che la ricorrente non è individualmente interessata dalle disposizioni impugnate.

50      Questa conclusione non può essere inficiata dall’argomento della ricorrente secondo cui, rifiutando di ammettere di essere individualmente interessata dalle disposizioni impugnate nell’ambito del presente ricorso, ella sarebbe costretta a ricorrere al procedimento precontenzioso previsto dall’articolo 90 dello Statuto, il che configurerebbe una violazione del diritto a un ricorso effettivo.

51      L’argomento della ricorrente si fonda sulla premessa, contestata dal Parlamento e dal Consiglio, secondo cui né il suo foglio paga del mese di luglio 2014 né il riepilogo dei giorni di congedo attribuiti a titolo di giorni per il viaggio nel sistema informatico di gestione dei congedi del Consiglio costituiscono atti lesivi, con la conseguenza che, conformemente all’articolo 91 dello Statuto, la ricorrente non potrà proporre un ricorso dinanzi ai giudici dell’Unione se non al termine del procedimento precontenzioso previsto dall’articolo 90 del medesimo Statuto.

52      Orbene, occorre da un lato rammentare che, nell’ambito della presente causa, il Tribunale non è investito di un ricorso di annullamento contro eventuali decisioni del Consiglio, implicite o esplicite, che attuano l’articolo 7 dell’allegato V e l’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto nei confronti della ricorrente, ma di un ricorso di annullamento contro alcune disposizioni di modifica di detto Statuto. Orbene, la questione se la ricorrente sia individualmente interessata dalle disposizioni impugnate e, pertanto, se il presente ricorso sia ricevibile non può dipendere dalla ricevibilità di un ipotetico ricorso contro decisioni individuali dell’APN nei confronti della ricorrente che, in ogni caso, alla data di presentazione del ricorso, non erano ancora state adottate.

53      D’altra parte, va parimenti ricordato che, conformemente all’articolo 256 TFUE e all’articolo 1 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché in applicazione dell’articolo 91 dello Statuto, il Tribunale della funzione pubblica è competente a pronunciarsi in prima istanza sulle controversie tra l’Unione e i suoi agenti in virtù dell’articolo 270 TFUE. Di conseguenza, il Tribunale non può, nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto da un funzionario contro una disposizione dello Statuto, sulla base dell’articolo 263 TFUE, esprimere un giudizio in merito alla ricevibilità di un ricorso presentato dal medesimo funzionario contro un foglio paga o un riepilogo dei giorni di congedo, rientrando quest’ultimo nella competenza del Tribunale della funzione pubblica.

54      Pertanto, le condizioni di ricevibilità di un ricorso eventualmente proposto dalla ricorrente contro decisioni individuali dell’APN che attuino le disposizioni impugnate sono irrilevanti ai fini dell’esame della ricevibilità del presente ricorso e non possono, di conseguenza, ovviare all’insussistenza dell’incidenza individuale nei confronti della ricorrente nel caso di specie.

55      Poiché i requisiti dell’incidenza diretta e dell’incidenza individuale da parte dell’atto di cui è chiesto l’annullamento sono cumulativi, ne consegue che, senza che sia necessario verificare se la ricorrente sia, nel caso di specie, direttamente interessata dalle disposizioni impugnate, la stessa non ha dimostrato la sua legittimazione ad agire contro queste ultime.

56      La domanda di annullamento presentata dalla ricorrente contro le disposizioni impugnate deve dunque essere respinta come manifestamente irricevibile, senza che sia necessario verificare la sussistenza dell’interesse ad agire della ricorrente contro l’articolo 1, paragrafo 65, lettera b), e paragrafo 67, lettera d), del regolamento n. 1023/2013.

 Sulla domanda di risarcimento danni

57      In via preliminare, occorre rilevare che, benché la ricorrente sia una funzionaria del Consiglio, i capi della sua domanda di risarcimento non sono diretti a quest’ultimo, in quanto istituzione da cui dipende, ma al Parlamento e al Consiglio, nella loro qualità di coautori del regolamento n. 1023/2013, il quale costituisce, secondo la ricorrente, l’origine del pregiudizio che sostiene di aver subìto.

58      Occorre altresì rilevare che la ricorrente invoca, a fondamento delle proprie domande risarcitorie, gli articoli 268 TFUE e 340 TFUE e non l’articolo 270 TFUE.

59      Il Tribunale si ritiene pertanto competente a statuire sulle domande risarcitorie della ricorrente.

60      Al riguardo va ricordato che, secondo una costante giurisprudenza, il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, per comportamento illecito dei suoi organi presuppone che siano soddisfatte varie condizioni cumulative, vale a dire l’illiceità del comportamento di cui si fa carico all’istituzione, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento fatto valere e il danno lamentato (sentenze del 29 settembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Racc., EU:C:1982:318, punto 16, e del 14 dicembre 2005, Beamglow/Parlamento e a., T‑383/00, Racc., EU:T:2005:453, punto 95).

61      Qualora uno dei tre requisiti per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione non sia soddisfatto, le pretese risarcitorie devono essere respinte, senza che sia necessario esaminare se gli altri due presupposti siano soddisfatti (v., in tal senso, sentenze del 15 settembre 1994, KYDEP/Consiglio e Commissione, C‑146/91, Racc., EU:C:1994:329, punto 81, e del 20 febbraio 2002, Förde-Reederei/ Consiglio e Commissione, T‑170/00, Racc., EU:T:2002:34, punto 37). Peraltro, il giudice dell’Unione non è tenuto a esaminare tali condizioni in un determinato ordine (sentenza del 9 settembre 1999, Lucaccioni/Commissione, C‑257/98 P, Racc., EU:C:1999:402, punto 13).

62      Per quanto riguarda il presupposto dell’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento censurato e il danno lamentato, la giurisprudenza richiede l’esistenza di un rapporto certo e diretto di causa/effetto tra l’illecito commesso dall’istituzione implicata e il danno lamentato, rapporto di cui spetta alla ricorrente fornire la prova. Inoltre, il danno lamentato deve derivare in modo sufficientemente diretto dal comportamento censurato, che deve costituire la causa determinante del danno (v. ordinanza del 4 giugno 2012, Azienda Agricola Bracesco/Commissione, T‑440/09, EU:T:2012:269, punti 37 e 38 nonché giurisprudenza ivi citata).

63      Nel caso di specie, dall’argomentazione della ricorrente emerge la sua posizione secondo cui le disposizioni del regolamento n. 1023/2013, di cui sostiene l’illegittimità nell’ambito della sua domanda di annullamento, sono all’origine sia del danno patrimoniale sia di quello extrapatrimoniale che la stessa asserisce di aver subìto.

64      Orbene, occorre constatare che non esiste un rapporto diretto e certo tra tali disposizioni e i danni lamentati, in quanto questi ultimi possono derivare esclusivamente dall’eventuale decisione dell’istituzione da cui la ricorrente dipende, ossia il Consiglio, di accordarle un numero di giorni di congedo, a titolo di giorni per il viaggio, inferiore a quello che le veniva accordato quando vigeva lo Statuto applicabile fino al 31 dicembre 2013 e di rifiutarle il rimborso delle spese di viaggio ordinario, in applicazione delle citate disposizioni.

65      Pertanto, il presupposto dell’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contestato al Parlamento e al Consiglio in quanto coautori dell’atto impugnato e i danni lamentati non è manifestamente soddisfatto.

66      Ne consegue che le domande risarcitorie della ricorrente devono essere respinte in quanto manifestamente infondate.

67      Si deve dunque respingere il presente ricorso, in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.

68      Non occorre pertanto statuire sulla domanda d’intervento presentata dalla Commissione, il 16 aprile 2014, a sostegno delle conclusioni del Parlamento e del Consiglio.

 Sulle spese

69      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, poiché è rimasta soccombente, dev’essere condannata a sostenere le proprie spese nonché quelle del Parlamento e del Consiglio, in conformità alla domanda di questi ultimi.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La sig.ra Huynh Duong Vi Nguyen sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.

3)      Non occorre statuire sulla domanda d’intervento presentata dalla Commissione europea.

Lussemburgo, 11 novembre 2014

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       D. Gratsias


* Lingua processuale: il francese.