Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’11 novembre 2014 –
Bos e altri / Parlamento e Consiglio
(causa T‑23/14)
«Ricorso di annullamento – Riforma dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea – Riduzione considerevole del numero di giorni di ferie annuali per funzionari e agenti con sede di servizio in un paese terzo – Difetto di incidenza individuale – Irricevibilità manifesta»
1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Enunciazione astratta – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punto 18)
2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Atto normativo – Regolamento che modifica lo statuto dei funzionari in materia di ferie annuali dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo – Ricorso di un funzionario fondato sulla sua qualità di funzionario dell’Unione – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità – Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza (Art. 6, § 1, comma 3, TUE; artt. 256 TFUE, 263, comma 4, TFUE, 267 TFUE, 270 TFUE e 277 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 7; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 1; Statuto dei funzionari, art. 91; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013) (v. punti 25, 32, 34, 36, 39, 40)
3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Atto normativo – Regolamento che modifica lo statuto dei funzionari in materia di ferie annuali dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo – Ricorso di un funzionario fondato sulla sua capacità oggettiva di funzionario in un paese terzo – Circostanza non sufficiente per individuarlo rispetto a tutti i funzionari che esercitano le loro funzioni in un paese terzo – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; Statuto dei funzionari, allegato X, art. 6; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013) (v. punti 42, 43)
4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche e giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Requisiti aventi natura cumulativa – Irricevibilità di un ricorso in caso di mancanza di uno soltanto di tali requisiti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 45)
Oggetto
| Ricorso di annullamento, proposto sul fondamento dell’articolo 263 TFUE, nei confronti dell’articolo 1, punto 70, del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (GU L 287, pag. 15), nella parte in cui modifica l’allegato X al regolamento n. 31 (CEE)/11 (CEEA), relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell’energia atomica (GU 1962, 45, pag. 1385). |
Dispositivo
2) | | Il sig. Mark Bos, la sig.ra Estelle Kadouch, i sigg. Siegfried Krahl e Eric Lunel sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) | | Non vi è luogo a provvedere sull’istanza di intervento della Commissione europea. |