Language of document : ECLI:EU:T:2014:956





Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’11 novembre 2014 –

Bos e altri / Parlamento e Consiglio

(causa T‑23/14)

«Ricorso di annullamento – Riforma dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea – Riduzione considerevole del numero di giorni di ferie annuali per funzionari e agenti con sede di servizio in un paese terzo – Difetto di incidenza individuale – Irricevibilità manifesta»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Enunciazione astratta – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punto 18)

2.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Atto normativo – Regolamento che modifica lo statuto dei funzionari in materia di ferie annuali dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo – Ricorso di un funzionario fondato sulla sua qualità di funzionario dell’Unione – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità – Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza (Art. 6, § 1, comma 3, TUE; artt. 256 TFUE, 263, comma 4, TFUE, 267 TFUE, 270 TFUE e 277 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 7; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 1; Statuto dei funzionari, art. 91; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013) (v. punti 25, 32, 34, 36, 39, 40)

3.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Atto normativo – Regolamento che modifica lo statuto dei funzionari in materia di ferie annuali dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo – Ricorso di un funzionario fondato sulla sua capacità oggettiva di funzionario in un paese terzo – Circostanza non sufficiente per individuarlo rispetto a tutti i funzionari che esercitano le loro funzioni in un paese terzo – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; Statuto dei funzionari, allegato X, art. 6; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013) (v. punti 42, 43)

4.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche e giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Requisiti aventi natura cumulativa – Irricevibilità di un ricorso in caso di mancanza di uno soltanto di tali requisiti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 45)

Oggetto

Ricorso di annullamento, proposto sul fondamento dell’articolo 263 TFUE, nei confronti dell’articolo 1, punto 70, del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (GU L 287, pag. 15), nella parte in cui modifica l’allegato X al regolamento n. 31 (CEE)/11 (CEEA), relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell’energia atomica (GU 1962, 45, pag. 1385).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Mark Bos, la sig.ra Estelle Kadouch, i sigg. Siegfried Krahl e Eric Lunel sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

Non vi è luogo a provvedere sull’istanza di intervento della Commissione europea.