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Ricorso proposto il 27 novembre 2008 - Unity OSG FZE / Consiglio e EUPOL Afghanistan

(Causa T-511/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Unity OSG FZE (Dubai, Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: avv.ti C. Bryant e J. McEwen)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan ("EUPOL Afghanistan")

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan ("EUPOL Afghanistan") di respingere l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito di un contratto per la prestazione di servizi di vigilanza e di stretta protezione in Afghanistan e di aggiudicare l'appalto ad un altro offerente, quale è stata comunicata alla ricorrente con lettera 23 novembre 2008;

condannare i convenuti alle spese, ai sensi dell'articolo 87 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Il 19 dicembre 2007, la ricorrente ha stipulato un contratto con la missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan 1 ("EUPOL Afghanistan") per la prestazione di servizi di sicurezza. Nel settembre del 2008, la EUPOL Afghanistan ha emanato un bando di gara riguardante la fornitura di servizi di vigilanza e di stretta protezione, pubblicato 2 sul sito web della Commissione europea nell'ambito del programma "EuropeAid" e in conformità delle disposizioni del titolo V, capo I, del regolamento finanziario n. 1605/2002 3 ("il regolamento finanziario") e delle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario contenute nel regolamento della Commissione n. 2342/2002 4.

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della EUPOL Afghanistan 23 novembre 2008, con la quale la ricorrente è stata informata che la sua offerta non era stata accolta e che l'appalto sarebbe stato aggiudicato alla Armor Group per i seguenti motivi:

In primo luogo, la ricorrente lamenta che i convenuti hanno violato i principi di parità di trattamento e di non discriminazione di cui all'art. 89, n. 1, del regolamento finanziario.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che le condizioni applicabili ai contatti tra l'amministrazione aggiudicatrice e gli offerenti durante la procedura d'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 99 del regolamento finanziario e degli artt. 120, n. 2, lett. d), e 148 delle norme di attuazione, sono state violate.

In terzo luogo, la ricorrente considera che l'obbligo di pubblicizzare una gara d'appalto innanzitutto nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea prima di essere resa nota altrove, in base all'art. 121 delle norme di attuazione, è stato violato. Secondo la ricorrente tale requisito è stato violato, in quanto la gara d'appalto è stata pubblicizzata prima sul sito web di EuropAid anziché sulla Gazzetta Ufficiale.

In quarto luogo, la ricorrente afferma che l'obbligo di rispettare i termini minimi, secondo la procedura ristretta accelerata di cui all'art. 142, n. 1, del regolamento finanziario, è stato violato.

In quinto luogo, la ricorrente lamenta che i convenuti non hanno rispettato il requisito previsto dall'art. 158, lett. a), delle norme di attuazione, per un periodo sospensivo intercorrente tra la decisione sull'aggiudicazione dell'appalto e la firma del contratto. Inoltre, la ricorrente osserva che i convenuti non hanno fornito una motivazione sufficiente, conformemente all'art. 253 CE.

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1 - Istituita il 30 maggio 2007, ai sensi dell'azione comune 2007/369/PESC del Consiglio (GU 2007 L 139, pag. 33).

2 - Il bando è stato pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale 7 ottobre 2008, 2008/S 194-255613.

3 - GU 2002 L 248, pag. 1.

4 - GU 2002 L 357, pag. 1.