Language of document : ECLI:EU:T:2010:143





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 14 aprile 2010 – Laboratorios Byly / UAMI – Ginis (BILLY’S Products)

(causa T‑514/08)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo BILLY’S Products – Marchi comunitari denominativi anteriori BYLY e byly – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni – Art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 [(divenuto art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/2009»)]»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 22, 62)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 15 settembre 2008 (procedimento R 469/2008-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Laboratorios Byly, SA e il sig. Vasileios Ginis.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Vasileios Ginis

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio figurativo “BILLY’S products” (domanda di registrazione n. 4.215.273) per prodotti della classe 3

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

Laboratorios Byly, SA

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Marchi denominativi comunitari “BYLY” (domanda di registrazione n. 156.216), per prodotti appartenenti alla classe 3, e “byly” (domanda di registrazione n. 2.604.015), per prodotti appartenenti alle classi 3 e 5 e per servizi della classe 35

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 15 settembre 2008 (procedimento R 469/2008-2) è annullata.

2)

L’UAMI è condannato alle spese.