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Ricorso proposto il 9 luglio 2013 – Italia/Commissione

(Causa T-358/13)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: M. Salvatorelli, avvocato dello Stato, e G. Palmieri, agente)

Convenuta : Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione della Commissione 2013/209 UE del 26 aprile 2013, notificata con il numero C (2013) 2444 in data 29 aprile 2013 con lettera n. SG-Greffe (2013) D/5879, pervenuta alla rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione europea il 29 aprile 2013, avente ad oggetto «la liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri, relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2012» nella parte in cui contemplando tra gli «importi non riutilizzabili» la somma di EUR 5 006 487,10 relativa alla Regione Basilicata, comporta la detrazione di tale somma dal limite di spesa FEASR del PSR Basilicata e, conseguentemente, implica la impossibilità del suo utilizzo nell’ambito del suddetto limite, sostanzialmente determinandone il suo disimpegno;

condannare la Commissione dell’Unione europea al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Nel presente ricorso, il Governo italiano impugna la decisione della Commissione 2013/209/UE del 26 aprile 2013 notificata con il n. C (2013) 2444 in data 29 aprile 2013, avente ad oggetto la « liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri, relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2012 » nella parte in cui, contemplando tra gli «importi non riutilizzabili», la somma di EUR 5 006 487,10 relativa alla Regione Basilicata, comporta la detrazione di tale somma dal limite di spesa FEASR del PSR (Programma di Sviluppo Rurale) Basilicata e, conseguentemente, implica la impossibilità del suo utilizzo nell’ambito del suddetto limite di spesa, sostanzialmente determinandone il suo disimpegno.

Afferma la ricorrente a questo riguardo che la rettifica scaturisce dall’assunto dei servizi della Commissione secondo il quale taluni progetti pagati nel corso del quarto trimestre 2011, non avrebbero potuto essere inseriti nella dichiarazione trimestrale di spesa in quanto non conformi al PSR vigente.

La posizione della Commissione, infine recepita nella decisione di esecuzione che si impugna, apparirebbe viziata sotto svariati profili.

–    È in primo luogo lecito dubitare della correttezza dell’inserimento della riduzione derivante dall’art. 27 del Regolamento (CE) n. 1290/2005, qualificata come «importo non riutilizzabile», nell’ambito della decisione di liquidazione dei conti, dovendo essere escluso da essa ogni importo sospeso o ridotto, come provato dall’art. 29, par.5, del Regolamento sopracitato. Questa riduzione sarebbe errata tra l’altro nella sua quantificazione.

–    In secondo luogo, il provvedimento sarebbe inoltre viziato per carenza di motivazione, e in quanto un importo relativo ad una trimestrale di spesa che sia ridotto o sospeso dalla Commissione ai sensi dell’art. 29, par.5. del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, del 11.8.2005, pag. 1).

–    Per ultimo, la dichiarazione di non riutilizzabilità dell’importo è equivalente al suo disimpegno, avendo come conseguenza l’impossibilità di utilizzare in futuro le somme nell’ambito del limite di spesa del PSR Basilica, ma la vigente normativa UE esclude che importi sospesi possano essere disimpegnati.