Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2014 – Borrajo Canelo/UAMI – Tecnoazúcar (PALMA MULATA)
(Causa T-381/12)1
(«Marchio comunitario – Procedura di decadenza – Marchio comunitario denominativo PALMA MULATA – Uso serio – Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo»)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Ana Borrajo Canelo (Madrid, Spagna); Carlos Borrajo Canelo (Madrid); e Luis Borrajo Canelo (Madrid) (rappresentante: A. Gómez López, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Tecnoazúcar (L’Avana, Cuba) (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 21 maggio 2012 (procedimento R 2265/2010-2), relativa ad una procedura di decadenza tra i sigg.ri Ana Borrajo Canelo, Carlos Borrajo Canelo e Luis Borrajo Canelo, da un lato, e la Tecnoazúcar, dall’altro.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
I sigg.ri Ana Borrajo Canelo, Carlos Borrajo Canelo e Luis Borrajo Canelo sono condannati alle spese.
____________1 GU C 343 del 10.11.2012.