Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 27 febbraio 2015 –
Spa Monopole / UAMI – Olivar Del Desierto (OLEOSPA)
(causa T‑377/12)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo OLEOSPA – Marchi Benelux denominativi anteriori SPA – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione – Marchio anteriore che occupa una posizione distintiva autonoma nel marchio richiesto [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 19‑23, 36, 37)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo OLEOSPA e marchi denominativi SPA [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 25, 26, 44‑46)
3. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso – Determinazione del o dei componente(i) dominante(i) [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 27)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 22 giugno 2012 (procedimento R 135/2011‑4), relativa a un’opposizione tra la Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, e la Olivar Del Desierto, SL. |
Dispositivo
1) | | La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 22 giugno 2012 (procedimento R 135/2011-4) è annullata nella parte in cui respinge l’opposizione per i prodotti cosmetici rientranti nella classe 3, ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato. |
2) | | L’UAMI è condannato alle spese. |