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Ricorso proposto il 29 dicembre 2010 - Repubblica ellenica / Commissione

(Causa T-588/10)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias, E. Lefteriotou e X. Basakou)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il ricorso;

annullare la decisione della Commissione 4 novembre 2010, "che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)", nella parte relativa alle rettifiche finanziarie a carico della Repubblica ellenica;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica ellenica chiede con il suo ricorso l'annullamento della decisione della Commissione 4 novembre 2010, "che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)", notificata con il numero C (2010) 755 def. e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 288 del 5 novembre 2010, pag. 24 (GU L 288, pag. 24) con il n. 2010/668/UE, nella parte relativa alle rettifiche finanziarie imposte a suo carico, nei settori a) degli aiuti diretti - superfici a seminativi, b) del tabacco, c) della condizionalità, d) delle uve secche, e) delle isole dell'Egeo, e f) dei premi per gli animali.

Quanto alla rettifica per gli aiuti diretti - superfici a seminativi, la ricorrente fa valere, in primo luogo, l'assenza di un valido fondamento giuridico per l'applicazione dei vecchi orientamenti alla nuova Politica Agricola Comune (PAC) ed al nuovo regime, di versamento unico dell'aiuto, nonché la mancata determinazione, nel nuovo regime, dei controlli fondamentali e accessori, in modo che possano essere applicati gli importi forfettari di rettifica.

In secondo luogo, la ricorrente pone l'accento sul fatto che l'applicazione dei vecchi orientamenti alla nuova PAC viola in maniera grave il principio di proporzionalità.

In terzo luogo, la ricorrente asserisce che l'imposizione della rettifica, e addirittura con un importo più che triplicato, costituisce una violazione del principio del legittimo affidamento poiché, in conseguenza di decisioni giudiziarie, non era possibile il rinnovo/completamento del Sistema di identificazione delle parcelle agricole - Sistema di informazioni geografiche (SIPA-SIG) e la Grecia aveva concordato con l'UE un piano d'azione per il completamento del SIPA-SIG, piano che è stato rigorosamente osservato.

In quarto luogo, la ricorrente adduce: a) la valutazione carente ed erronea delle circostanze di fatto (quanto all'addotta tardiva esecuzione ed alla carente qualità dei controlli in loco) e b) il fatto che dal raffronto dei dati del SIPA-SIG (LIPS-GIS), utilizzato l'anno di presentazione delle richieste 2006, con i dati del SIPA-SIG del 2009, completo e attendibile, come constatato dalla Commissione con un controllo in loco, emerge che le differenze e le carenze sono minime e non superano il 2,5%.

Circa la rettifica per il tabacco, la ricorrente fa valere, in primo luogo, l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 1, poiché gli addebiti invocati dall'UE non creavano affatto un rischio per il FEAOG.

In secondo luogo, la ricorrente sottolinea che le condizioni di pagamento del premio sono state fissate tassativamente ed esclusivamente all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2075/92 2 e, di conseguenza, illegittimamente la Commissione ha posto, all'art. 16, n. 1, del regolamento (CE) n. 2848/1998 3, quale condizione aggiuntiva per il versamento del premio, la consegna del tabacco all'impresa di prima trasformazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello del raccolto (consegne tardive di tabacco).

In terzo luogo, la ricorrente pone l'accento sul fatto che il disposto dell'art. 16, n. 1, del regolamento (CE) n. 2848/1998 della Commissione lede il principio di proporzionalità, dato che un ritardo di pochi giorni nella consegna del tabacco, che non è dovuto ai produttori di tabacco, ma alle imprese acquirenti, priva il produttore dell'integralità del suo reddito annuo senza che sussista la necessaria gradualità nella riduzione del premio e viola simultaneamente l'art. 39, n. 1, lett. b), TFUE e l'art. 3, n. 3, del regolamento (CEE) n. 2075/92.

In quarto luogo, la ricorrente sostiene che non è legittimo privare i produttori del premio a causa di un ritardo di pochi giorni nella consegna del tabacco e tanto più in quanto l'impresa ha invocato il concorso di circostanze eccezionali che non le hanno permesso di presentare per tempo le lettere di garanzia e di partecipare alle consegne del tabacco.

In quinto luogo, la ricorrente rileva che a torto la Commissione ha ritenuto che la cessione dei contratti di coltivazione non sia autorizzata dal regolamento (CEE) n. 2075/92 e dal regolamento (CE) n. 2848/98.

In sesto luogo, la ricorrente adduce a) l'erronea valutazione ed applicazione degli artt. 5 e 6, n. 2, secondo trattino, del regolamento n. 2075/92 quanto all'autorizzazione delle tre imprese di prima trasformazione che non avevano una propria attrezzatura (imprese non ammissibili) e b) il fatto che la Commissione non ha tenuto conto, in particolare, dei dati della Monada Epexergasias Kapnou Kentrikis Elladas, ATPL (Ente Manifattura Tabacchi della Grecia centrale).

Quanto alla condizionalità, la ricorrente fa valere, in primo luogo, l'assenza di una valido fondamento giuridico per l'imposizione della rettifica nel settore in parola.

In secondo luogo, la ricorrente rileva che è inammissibile l'applicazione retroattiva delle disposizioni di cui al documento AGRI 64043 del 9 giugno 2006 per l'anno 2005 oggetto di controllo.

In terzo luogo, la ricorrente asserisce che la Commissione viola l'obbligo di collaborazione imposto dal Trattato, in quanto il 2005 era il primo anno di applicazione del nuovo sistema, e in quanto essa si è conformata immediatamente e pienamente alle indicazioni dell'Unione europea, con la conseguenza che, anche conformemente al principio generale di equità, non si giustificano rettifiche pari addirittura al 10% in un nuovo settore di obblighi.

In quarto luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore nel valutare le circostanze fattuali anche nei sei punti fatti valere dall'Unione europea.

Quanto all'uva secca, la ricorrente asserisce, in primo luogo, che le rettifiche illegittime ed ingiustificate poggiano su un errore di fatto e su un'erronea valutazione delle circostanze fattuali e del disposto di cui all'art. 3, n. 2, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1621/1999 4.

In secondo luogo, la ricorrente pone l'accento sul fatto che la quintuplicazione della rettifica dal 2 al 10% per le uve sultanine dal periodo 2002-2003 al periodo 2003-2004 e il più che raddoppio dal 10 al 25% dal periodo 2003-2004 al periodo 2004-2005 ed a quello successivo 2005-2006 sono dovuti all'erronea applicazione degli orientamenti sulle rettifiche forfettarie ed alla carente valutazione delle circostanze fattuali e costituisce una violazione manifesta del principio di proporzionalità nonché un eccesso del potere discrezionale dell'Unione europea.

In terzo luogo, la ricorrente adduce che a) la quintuplicazione della rettifica per le uve di Corinto dal 5% per il periodo 2004-2005 al 25% per il periodo 2005-2006 costituisce una falsa interpretazione ed applicazione degli orientamenti sulle rettifiche forfettarie, una violazione manifesta del principio di proporzionalità ed un eccesso del potere discrezionale dell'Unione europea quanto all'imposizione della rettifica, e che b) l'imputazione del 5% per il periodo 2004/2005, periodo per il quale non è stato concesso alcun aiuto per le particelle che non hanno raggiunto la resa minima, è arbitraria ed ingiustificata.

In quarto luogo, la ricorrente fa valere l'erronea valutazione delle circostanze fattuali relativamente alle allegate carenze nello schedario viticolo, all'identificazione e alla misurazione delle parcelle.

In quinto luogo, la ricorrente sottolinea l'erronea valutazione delle circostanze di fatto per quanto riguarda le addotte carenze delle prescrizioni in materia di gestione e controllo della misura.

Per quanto riguarda le isole dell'Egeo, la ricorrente fa valere, in primo luogo, la violazione dell'autorità di cosa giudicata, dato che la Corte di giustizia ha annullato, con la sentenza 27 ottobre 2005 nella causa C-175/03, la rettifica finanziaria che era stata imposta in tale settore per gli stessi anni, o, altrimenti, la violazione degli artt. 264 e 266 TFUE.

In secondo luogo, la ricorrente deduce l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 7, n. 4, del regolamento (CE) 1258/1999 5, il quale dispone che le rettifiche sono imposte conformemente alla regola dei 24 mesi, o, in alternativa, la violazione di una forma sostanziale oppure l'incompetenza ratione temporis dell'Unione europea ad imporre nel 2010 una rettifica fondata sulla lettera del 17 agosto 2000; deduce inoltre che l'imposizione nel 2010 di rettifiche relative a carenze del sistema di controllo per il 1999, 2000 e 2001 viola il principio generale della certezza del diritto, del termine ragionevole e del carattere attuale dell'azione dell'Unione europea per il fatto che il procedimento ha avuto una durata eccessiva e ingiustificata.

Da ultimo, relativamente ai premi per gli animali, la ricorrente rileva, in primo luogo, l'invalidità del procedimento di liquidazione dei conti in ragione dell'incompetenza ratione temporis della Commissione ad imporre le rettifiche finanziarie e, in secondo luogo, l'erronea valutazione delle circostanze fattuali e la violazione del principio di proporzionalità, per quanto concerne la stima del rischio incorso dal Fondo a causa di tali specifici problemi.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

2 - Regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2075, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.

3 - Regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1998, n. 2848, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio.

4 - Regolamento (CE) della Commissione del 22 luglio 1999, n. 1621, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche.

5 - Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune.