Language of document : ECLI:EU:T:2013:183





Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 aprile 2013 – Koda / Commissione

(causa T‑425/08)

«Concorrenza – Intese – Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Ripartizione del mercato geografico – Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali – Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio – Prova – Presunzione d’innocenza»

1.                     Ricorso di annullamento – Sindacato giurisdizionale – Limiti della cognizione (Art. 230 CE) (v. punto 67)

2.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Insussistenza – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punto 71)

3.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Prova dell’infrazione a carico della Commissione – Portata dell’onere della prova (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 85, 131)

4.                     Diritto dell’Unione – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Procedimento in materia di concorrenza – Decisione che constata un’infrazione ma non infligge ammende – Applicazione (Art. 81, § 1, CE; art. 6, § 2, UE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1) (v. punti 86-90)

5.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Modalità di prova – Ricorso a un insieme di indizi – Grado di efficacia probatoria richiesto nel caso di indizi considerati individualmente – Prove basate unicamente sulla condotta delle imprese – Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza dell’infrazione – Obblighi della Commissione nel contestare la plausibilità delle spiegazioni proposte dalle imprese (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 91-95, 101, 154)

6.                     Intese – Divieto – Intese i cui effetti perdurano oltre la loro cessazione ufficiale – Applicazione dell’articolo 81 CE (Art. 81, § 1, CE) (v. punto 117)

7.                     Intese – Pratica concordata – Parallelismo di comportamento – Presunzione d’esistenza di una concertazione – Limiti – Rifiuto, da parte delle società nazionali di gestione dei diritti d’autore, di permettere ad un utilizzatore con sede in un altro Stato membro l’accesso diretto al loro repertorio – Lesione della concorrenza (Art. 81, § 1, CE) (v. punto 130)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2008) 3435 definitivo della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 – CISAC).

Dispositivo

1)

L’articolo 3 della decisione C (2008) 3435 definitivo della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 – CISAC), è annullato nella parte riguardante la Koda.

2)

L’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione C (2008) 3435 definitivo è annullato, laddove fa riferimento all’articolo 3 della medesima, nella parte riguardante la Koda.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Commissione europea sopporterà, da un lato, le proprie spese e, dall’altro, le spese sostenute dalla ricorrente, ad esclusione di quelle connesse all’intervento.

5)

L’International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Koda e connesse all’intervento.

6)

La Koda e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese relative al procedimento sommario.