Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 aprile 2013 – Koda / Commissione
(causa T‑425/08)
«Concorrenza – Intese – Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Ripartizione del mercato geografico – Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali – Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio – Prova – Presunzione d’innocenza»
1. Ricorso di annullamento – Sindacato giurisdizionale – Limiti della cognizione (Art. 230 CE) (v. punto 67)
2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Insussistenza – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punto 71)
3. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Prova dell’infrazione a carico della Commissione – Portata dell’onere della prova (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 85, 131)
4. Diritto dell’Unione – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Procedimento in materia di concorrenza – Decisione che constata un’infrazione ma non infligge ammende – Applicazione (Art. 81, § 1, CE; art. 6, § 2, UE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1) (v. punti 86-90)
5. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Modalità di prova – Ricorso a un insieme di indizi – Grado di efficacia probatoria richiesto nel caso di indizi considerati individualmente – Prove basate unicamente sulla condotta delle imprese – Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza dell’infrazione – Obblighi della Commissione nel contestare la plausibilità delle spiegazioni proposte dalle imprese (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 91-95, 101, 154)
6. Intese – Divieto – Intese i cui effetti perdurano oltre la loro cessazione ufficiale – Applicazione dell’articolo 81 CE (Art. 81, § 1, CE) (v. punto 117)
7. Intese – Pratica concordata – Parallelismo di comportamento – Presunzione d’esistenza di una concertazione – Limiti – Rifiuto, da parte delle società nazionali di gestione dei diritti d’autore, di permettere ad un utilizzatore con sede in un altro Stato membro l’accesso diretto al loro repertorio – Lesione della concorrenza (Art. 81, § 1, CE) (v. punto 130)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione C (2008) 3435 definitivo della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 – CISAC). |
Dispositivo
1) | | L’articolo 3 della decisione C (2008) 3435 definitivo della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 – CISAC), è annullato nella parte riguardante la Koda. |
2) | | L’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione C (2008) 3435 definitivo è annullato, laddove fa riferimento all’articolo 3 della medesima, nella parte riguardante la Koda. |
3) | | Il ricorso è respinto quanto al resto. |
4) | | La Commissione europea sopporterà, da un lato, le proprie spese e, dall’altro, le spese sostenute dalla ricorrente, ad esclusione di quelle connesse all’intervento. |
5) | | L’International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Koda e connesse all’intervento. |
6) | | La Koda e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese relative al procedimento sommario. |