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Ricorso proposto il 18 febbraio 2009 - Compagnie de Saint-Gobain/Commissione

(Causa T-73/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Compagnie de Saint-Gobain (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: P. Hubert e E. Durand, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione europea C(2008) 6815 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 del trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (procedimento COMP/39.125 - Vetro per il settore automobilistico); nonché i motivi su cui si basa il dispositivo, nei limiti in cui la Compagnie de Saint-Gobain è destinataria di tale decisione e di trarne tutte le conseguenze che si impongono per quanto riguarda l'importo dell'ammenda;

in subordine, a prescindere dalla circostanza che sia ammissibile rendere la Compagnie de Saint-Gobain destinataria della decisione, ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alle società del gruppo Saint-Gobain;

condannare la Commissione integralmente alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 12 novembre 2008, C(2008) 6815 def., nel procedimento COMP/39.125 - Verre automobile, mediante la quale la Commissione aveva constatato che talune imprese hanno violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53, n. 1, dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo, suddividendo i contratti di fornitura di vetri automobili e coordinando le loro politiche di prezzo e le loro strategie di approvvigionamento sul mercato europeo del vetro automobile.

A sostegno del ricorso, la ricorrente fa valere quattro motivi vertenti:

-    su una violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 1 e del principio della personalità della pena, in quanto la Compagnie de Saint-Gobain sarebbe stata resa destinataria della decisione impugnata, perché società controllante della società Saint-Gobain Glass France SA, senza avere personalmente e direttamente preso parte all'infrazione;

su un difetto di motivazione, sulla violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e del principio della personalità della pena, in quanto la Commissione non avrebbe dimostrato che la totalità del fatturato consolidato del gruppo Saint-Gobain poteva servire come base di calcolo per la sanzione;

sulla violazione dei principi del legittimo affidamento e di non retroattività, nei limiti in cui la Commissione avrebbe applicato retroattivamente nuovi orientamenti del 2006 con riferimento al calcolo delle ammende 2 a fatti anteriori alla loro entrata in vigore e interamente compiuti prima di tale data;

su una violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e del principio di proporzionalità, in quanto non vi è un fattore di recidiva che possa essere preso legittimamente in considerazione.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

2 - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).