Language of document : ECLI:EU:C:2015:50

Causa C‑172/13

Commissione europea

contro

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

«Inadempimento di uno Stato – Articolo 49 TFUE – Articolo 31 dell’Accordo SEE – Imposta sulle società – Gruppi di società – Sgravio di gruppo – Trasferimento delle perdite subite da una società controllata non residente – Presupposti – Momento di accertamento della definitività delle perdite della controllata non residente»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 febbraio 2015

Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Sgravio fiscale – Deduzione delle perdite subite da una controllata non residente – Normativa nazionale che fissa il momento della valutazione della definitività delle perdite di tale controllata – Ammissibilità

(Art. 49 TFUE; Accordo SEE, art. 31)

Non viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 49 TFUE e dell’articolo 31 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo uno Stato membro che prevede un regime di sgravio di gruppo in virtù del quale le perdite subite da una società possono essere imputate sugli utili di altre società dello stesso gruppo allorché, contrariamente alle perdite subite dalle società residenti, quelle subite da società non residenti possono essere prese in considerazione a titolo dello sgravio di gruppo solamente se sono definitive. A tal riguardo, la definitività può essere accertata in una situazione in cui, da un lato, la controllata non residente abbia esaurito le possibilità di far fiscalmente valere le perdite esistenti nel proprio Stato di residenza in base all’esercizio fiscale oggetto della domanda di sgravio nonché agli esercizi fiscali anteriori, e, dall’altro, non sussistano possibilità affinché tali perdite possano essere fatte fiscalmente valere nel proprio Stato di residenza, a titolo degli esercizi futuri, sia dalla società stessa, sia da un terzo, segnatamente in caso di cessione di detta controllata a quest’ultimo. Peraltro, l’articolo 49 TFUE e l’articolo 31 del suddetto accordo non ostano a che l’accertamento della definitività delle perdite subite da una controllata non residente sia fatto con riferimento alla situazione quale sussistente immediatamente dopo la scadenza dell’esercizio fiscale nel quale le perdite siano state subite.

Infatti, la definitività delle perdite subite da una controllata non residente può essere accertata solamente qualora questa non percepisca più ricavi nello Stato membro di residenza. A tale riguardo, fintantoché tale controllata continui a percepire ricavi, ancorché minimi, sussiste la possibilità che le perdite subite possano essere poi compensate con utili futuri realizzati nello Stato membro di sua residenza. Orbene, la definitività delle perdite di una controllata non residente può essere dimostrata qualora, immediatamente dopo la scadenza dell’esercizio fiscale nel corso del quale tali perdite siano state subite, la controllata medesima abbia cessato le proprie attività commerciali cedendo o eliminando tutti i propri attivi produttivi di ricavi.

(v. punti 21, 26, 31, 36, 37)