Language of document : ECLI:EU:T:2018:453

Causa T‑441/14

Brugg Kabel AG
e
Kabelwerke Brugg AG Holding

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Infrazione unica e continuata – Prova dell’infrazione – Durata della partecipazione – Pubblica presa di distanza – Calcolo dell’importo dell’ammenda – Gravità dell’infrazione – Competenza estesa al merito»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018

1.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Inapplicabilità dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Rispetto dei diritti della difesa da parte della Commissione

(Art. 6, § 3, TUE; carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41 e 52, § 3)

2.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Regime linguistico – Richiesta di informazioni – Comunicazione degli addebiti – Redazione in una lingua diversa da quella utilizzata dall’impresa di cui trattasi – Violazione dei diritti della difesa – Insussistenza

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41)

3.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Oggetto – Comunicazione delle risposte a una comunicazione degli addebiti – Presupposti – Rilevanza delle risposte degli altri destinatari della comunicazione degli addebiti ai fini della difesa dell’impresa interessata - Onere della prova – Obbligo dell’impresa interessata di fornire un primo indizio dell’utilità delle suddette risposte ai fini della propria difesa

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27)

4.      Concorrenza – Regole dell’Unione – Ambito di applicazione territoriale – Intesa attuata o idonea a produrre un effetto immediato e sostanziale nel mercato interno – Criterio dell’effetto immediato, sostanziale e prevedibile – Valutazione alla luce degli effetti, considerati nel loro insieme, delle pratiche di cui trattasi

(Art. 101, § 1, TFUE; accordo SEE, art. 53)

5.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Prova dell’inizio dell’infrazione – Prova della durata dell’infrazione

(Art. 101, § 1, TFUE)

6.      Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione – Presupposti – Pratiche e condotte illecite che si inscrivono in un piano complessivo – Valutazione

(Art. 101, § 1, TFUE; accordo SEE, art. 53)

7.      Intese – Accordi fra imprese – Nozione – Partecipazione a riunioni aventi oggetto anticoncorrenziale – Inclusione – Presupposto – Assenza di dissociazione dalle decisioni adottate – Dissociazione pubblica – Criteri di valutazione

(Art. 101, § 1, TFUE; accordo SEE, art. 53)

8.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Anno di riferimento – Ultimo anno completo interessato dall’infrazione – Uso di un altro periodo di riferimento – Ammissibilità – Presupposti

(Art. 101, § 1, TFUE; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13)

9.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Principio della parità di trattamento – Portata – Impossibilità per un’impresa di esigere l’applicazione non discriminatoria di un trattamento illegittimo accordato ad altre imprese interessate

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3)

10.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata

(Art. 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 38-42)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 44-50)

3.      Nelle cause in materia di concorrenza, il diritto di accesso al fascicolo implica che la Commissione dia all’impresa interessata la possibilità di procedere ad un esame di tutti i documenti presenti nel fascicolo istruttorio che potrebbero essere pertinenti per la sua difesa. Tali documenti comprendono sia quelli a carico sia quelli a discarico, fatti salvi i segreti aziendali di altre imprese, i documenti interni della Commissione ed altre informazioni riservate. La risposta delle altre parti alla comunicazione degli addebiti non rientra tuttavia, in linea di principio, tra i documenti del fascicolo istruttorio che le parti possono consultare.

Ciò nondimeno, se un passaggio di una risposta ad una comunicazione degli addebiti o un documento allegato a tale risposta può essere pertinente per la difesa di un’impresa, in quanto le consente di far valere elementi che non concordano con le deduzioni operate in questa fase dalla Commissione, esso costituisce un elemento a discarico. In tal caso, l’impresa interessata deve essere posta in condizione di procedere ad un esame del passaggio o del documento di cui trattasi e di pronunciarsi su di esso. Spetta però a tale impresa fornire un primo indizio dell’utilità, ai fini della propria difesa, delle risposte degli altri destinatari della comunicazione degli addebiti.

(v. punti 67, 68, 70, 80, 81)

4.      L’applicazione dell’articolo 101 TFUE è giustificata, da un lato, qualora le pratiche da esso contemplate siano attuate nel territorio del mercato interno, e ciò indipendentemente dal luogo di formazione delle pratiche stesse, nonché, dall’altro, quando sia prevedibile che siffatte pratiche producano effetti immediati e sostanziali nel mercato interno. Tali presupposti per l’applicazione dell’articolo 101 TFUE configurano modalità alternative e non cumulative per far nascere in capo alla Commissione la competenza ad accertare e reprimere un’infrazione a tale articolo.

Così, in caso di pratiche e accordi finalizzati ad un medesimo obiettivo anticoncorrenziale ed attuati al di fuori del territorio dell’Unione, l’articolo 101 TFUE trova applicazione qualora sia prevedibile che, presi congiuntamente, tali pratiche e accordi avranno effetti immediati e sostanziali nel mercato interno. A tal riguardo, non può essere permesso alle imprese di sottrarsi all’applicazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza combinando insieme vari comportamenti miranti ad un identico obiettivo, ciascuno dei quali, isolatamente preso, non sia idoneo a produrre effetti immediati e sostanziali sul mercato suddetto, ma che, congiuntamente presi, siano idonei a produrre effetti siffatti.

(v. punti 96-98, 106)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 118-121, 175, 213)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 124-126, 140, 216, 217, 223)

7.      In materia di intese, è proprio il modo in cui gli altri partecipanti di un’intesa percepiscono le intenzioni dell’impresa in questione l’elemento determinante per valutare se quest’ultima abbia voluto prendere le distanze dall’accordo illecito.

(v. punto 210)

8.      Per quanto riguarda il periodo da prendere in considerazione per determinare il valore delle vendite utilizzato per il calcolo di un’ammenda inflitta a seguito dell’infrazione delle norme in materia di concorrenza, il paragrafo 13 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende prevede che in linea di massima la Commissione prenderà come riferimento le vendite realizzate dall’impresa nell’ultimo anno intero in cui questa ha partecipato all’infrazione. L’impiego dell’espressione «in linea di massima (...) prenderà come riferimento le vendite realizzate dall’impresa nell’ultimo anno intero in cui questa ha partecipato all’infrazione» non esclude, tuttavia, la possibilità per la Commissione di utilizzare un altro periodo di riferimento, purché quest’ultimo consenta di ottenere cifre quanto più paragonabili possibile. Infatti, qualora occorra fondarsi sul fatturato delle imprese coinvolte in una medesima infrazione al fine di determinare i rapporti tra le ammende da infliggere, è opportuno delimitare il periodo da prendere in considerazione in modo tale che le cifre ottenute siano quanto più paragonabili possibile.

L’utilizzazione di un anno di riferimento comune per tutte le imprese che hanno partecipato alla medesima infrazione permette, in via di principio, di determinare le ammende in maniera uniforme nel rispetto del principio di uguaglianza, valutando al tempo stesso l’entità dell’infrazione commessa in funzione della realtà economica quale essa si presentava durante il periodo pertinente.

In tale contesto, una determinata impresa può pretendere che la Commissione tenga conto, nei suoi confronti, di un periodo diverso da quello generalmente preso a riferimento soltanto a condizione che dimostri che il fatturato da essa realizzato in quest’ultimo periodo non sia, per motivi specificamente connessi alla sua situazione, rappresentativo delle sue effettive dimensioni e della sua potenza economica né dell’entità dell’infrazione da essa commessa.

(v. punti 238-240, 243, 244)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punto 298)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punto 304)