Language of document : ECLI:EU:C:2018:1021

Causa C619/18 R

Commissione europea

contro

Repubblica di Polonia

«Procedimento sommario – Articolo 279 TFUE – Domanda di provvedimenti provvisori – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Tutela giurisdizionale effettiva – Indipendenza dei giudici»

Massime – Ordinanza della Corte (Grande Sezione) del 17 dicembre 2018

1.        Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento degli interessi in gioco – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari

(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3)

2.        Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale – Ricorso per inadempimento – Disposizioni nazionali che abbassano l’età per il pensionamento dei giudici della Corte suprema e attribuiscono al presidente dello Stato membro il potere discrezionale di prorogare la funzione giudiziaria attiva di tali giudici – Motivi che sollevano la questione dell’esatta portata del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nell’ambito dell’esercizio, da parte di uno Stato membro, della competenza a organizzare il proprio sistema giudiziario – Motivi di ricorso che denotano l’esistenza di questioni giuridiche complesse – Motivi prima facie non infondati

(Art. 19, § 1, TUE; artt. 278 e 279 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

3.        Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Nozione – Rischio di lesione dell’indipendenza dell’organo giudiziario supremo di uno Stato membro – Inclusione

(Artt. 2 e 19, § 1, TUE; artt. 278 e 279 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

4.        Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ricorso per inadempimento – Disposizioni nazionali che abbassano l’età per il pensionamento dei giudici della Corte suprema e attribuiscono al presidente dello Stato membro il potere discrezionale di prorogare la funzione giudiziaria attiva di tali giudici – Rischio di lesione dell’indipendenza dell’organo giudiziario supremo di uno Stato membro – Interesse dello Stato membro interessato al buon funzionamento dell’organo giudiziario supremo – Primato dell’interesse generale dell’Unione

(Art. 19, § 1, TUE; artt. 278 e 279 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

5.        Stati membri – Obblighi – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità

(Art. 258 TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 29)

2.      La condizione del fumus boni iuris è soddisfatta se almeno uno dei motivi dedotti dalla parte che richiede i provvedimenti provvisori a sostegno del ricorso di merito appare, prima facie, non privo di serio fondamento. Ciò vale in particolare quando uno di tali motivi riveli l’esistenza di questioni giuridiche complesse la cui soluzione non sia evidente e necessiti dunque di un esame approfondito, che non può essere effettuato dal giudice del procedimento sommario, bensì deve costituire oggetto della causa di merito, oppure quando il contraddittorio fra le parti riveli l’esistenza di una controversia giuridica importante la cui soluzione non sia evidente.

Nell’ambito di una domanda di provvedimenti provvisori presentata nel contesto di un ricorso per inadempimento volto a far dichiarare che, da un lato, abbassando l’età per il pensionamento dei giudici della Corte suprema e applicando tale misura ai giudici in carica nominati a tale organo giurisdizionale prima di una certa data e, dall’altro, attribuendo al presidente dello Stato membro il potere discrezionale di prorogare la funzione giudiziaria attiva dei giudici di tale organo giurisdizionale oltre l’età pensionabile fissata ex novo, detto Stato membro è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per la parte in cui i motivi invocati dalla Commissione sollevano la questione dell’esatta portata delle citate disposizioni nel quadro dell’esercizio, da parte di uno Stato membro, della competenza riconosciutagli a organizzare il proprio sistema giudiziario, si tratta di una questione giuridica complessa e controversa tra le parti, la cui risposta non si impone con immediatezza e merita quindi un esame approfondito, che non può essere compiuto dal giudice del procedimento sommario.

Peraltro, alla luce, in particolare, della giurisprudenza della Corte, in particolare delle sentenze del 27 febbraio 2018, Associaçâo Sindical dos Juizes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117), e del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586), i motivi dedotti dalla Commissione non sembrano prima facie destituiti di serio fondamento.

Infatti, in base alla giurisprudenza succitata, ogni Stato membro deve garantire che gli organi rientranti, in quanto «giurisdizione», nel senso definito dal diritto dell’Unione, nel suo sistema di rimedi giurisdizionali nei «settori disciplinati dal diritto dell’Unione» a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva.

Orbene, affinché sia garantita tale tutela, è di primaria importanza preservare l’indipendenza di detti organi, come confermato dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, che menziona l’accesso a un giudice «indipendente» tra i requisiti connessi al diritto fondamentale a un ricorso effettivo.

Alla luce delle suesposte considerazioni non è possibile, prima facie, escludere che le disposizioni nazionali controverse violino l’obbligo incombente allo Stato membro di garantire un diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, in forza del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta.

(v. punti 30, 39‑42, 44)

3.      Nell’ambito di una domanda di provvedimenti provvisori presentata nel contesto di un ricorso per inadempimento volto a far dichiarare che, da un lato, abbassando l’età per il pensionamento dei giudici della Corte suprema e applicando tale misura ai giudici in carica nominati a tale organo giurisdizionale prima di una certa data e, dall’altro, attribuendo al presidente dello Stato membro il potere discrezionale di prorogare la funzione giudiziaria attiva dei giudici di tale organo giurisdizionale oltre l’età pensionabile fissata ex novo, detto Stato membro è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il fatto che l’indipendenza della Corte suprema possa non essere garantita sino alla pronuncia della sentenza definitiva può integrare un danno grave nei confronti dell’ordinamento giuridico dell’Unione e, quindi, dei diritti spettanti ai cittadini in forza del diritto dell’Unione e dei valori, enunciati all’articolo 2 TUE, sui quali detta Unione si fonda, in particolare quello dello Stato di diritto. Inoltre, nei sistemi giudiziari degli Stati membri di loro appartenenza, gli organi giurisdizionali nazionali supremi svolgono un ruolo primario nell’attuazione, a livello nazionale, del diritto dell’Unione, cosicché un’eventuale lesione della loro indipendenza può pregiudicare l’intero sistema giudiziario dello Stato membro interessato.

Inoltre, il menzionato danno grave può essere altresì irreparabile.

Infatti, da una parte, quale giudice chiamato a pronunciarsi in ultimo grado, la Corte suprema emette, anche nel quadro delle cause che comportano l’applicazione del diritto dell’Unione, decisioni che sono munite dell’autorità di cosa giudicata e che, per tale ragione, possono comportare effetti irreversibili rispetto all’ordinamento giuridico dell’Unione.

Dall’altra, in ragione dell’autorità delle decisioni della Corte suprema nei confronti dei giudici nazionali di grado inferiore, il fatto che l’indipendenza di detto organo giurisdizionale possa non essere garantita fino alla pronuncia definitiva può compromettere la fiducia degli Stati membri e dei loro giudici nel sistema giudiziario dello Stato membro di cui trattasi e, di conseguenza, nel rispetto da parte di detto Stato membro dello Stato di diritto.

In tali circostanze, i principi di fiducia reciproca e di mutuo riconoscimento tra gli Stati membri, che poggiano sulla premessa secondo cui gli Stati membri condividono tra loro una serie di valori comuni sui quali l’Unione si fonda, quali lo Stato di diritto, rischiano di essere compromessi.

Orbene, la messa in causa di detti principi può produrre effetti gravi e irreparabili per il regolare funzionamento dell’ordinamento giuridico dell’Unione, in particolare nel settore della cooperazione giudiziaria civile e penale, che si fonda su un livello di fiducia particolarmente elevato tra gli Stati membri sotto il profilo della conformità dei loro sistemi giudiziari alle esigenze della tutela giurisdizionale effettiva.

Infatti, la circostanza che l’indipendenza della Corte suprema possa non essere garantita sino alla pronuncia della sentenza definitiva potrebbe indurre gli Stati membri a rifiutarsi di riconoscere e dare esecuzione alle decisioni giudiziarie emesse dai giudici dello Stato membro interessato, con un potenziale pregiudizio grave e irreparabile sotto il profilo del diritto dell’Unione.

(v. punti 68‑71, 73‑76)

4.      Risulta che, nella maggior parte dei procedimenti sommari, sia la concessione sia il diniego della sospensione dell’esecuzione di un atto possono produrre, in una certa misura, taluni effetti definitivi e spetta al giudice del procedimento sommario, investito di una domanda di sospensione, effettuare un bilanciamento dei rischi collegati a ciascuna delle possibili soluzioni. In concreto, ciò implica segnatamente l’esame del punto se l’interesse della parte che chiede i provvedimenti provvisori a ottenere la sospensione dell’esecuzione delle disposizioni nazionali prevalga o meno sull’interesse che l’immediata applicazione di quest’ultimo presenta. In occasione di tale esame, va accertato se l’eventuale abrogazione di tali disposizioni, a seguito dell’accertamento dell’inadempimento da parte della Corte, consentirebbe di ribaltare la situazione verificatasi in caso di loro esecuzione immediata e, in senso contrario, in che misura la sospensione dell’esecuzione sia tale da ostacolare la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle succitate disposizioni nel caso in cui il ricorso di merito sia respinto.

Nell’ambito di una domanda di provvedimenti provvisori presentata nel contesto di un ricorso per inadempimento volto a far dichiarare che, da un lato, abbassando l’età per il pensionamento dei giudici della Corte suprema e applicando tale misura ai giudici in carica nominati a tale organo giurisdizionale prima di una certa data e, dall’altro, attribuendo al presidente dello Stato membro il potere discrezionale di prorogare la funzione giudiziaria attiva dei giudici di tale organo giurisdizionale oltre l’età pensionabile fissata ex novo, detto Stato membro è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’interesse generale dell’Unione a garantire il buon funzionamento del suo ordinamento giuridico rischierebbe di essere leso in maniera grave e irreparabile, in attesa della sentenza definitiva, laddove i provvedimenti non fossero disposti mentre il ricorso per inadempimento venisse accolto.

Per contro, la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti non rischia di ledere in maniera così grave l’interesse dello Stato membro interessato al buon funzionamento della Corte suprema laddove il ricorso per inadempimento venisse respinto, posto che detta concessione avrebbe quale unico effetto quello di mantenere, per un periodo limitato, l’applicazione del regime giuridico in essere prima dell’adozione delle disposizioni nazionali citate.

(v. punti 91, 115, 116)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 108)