Language of document : ECLI:EU:C:2016:42

Causa C‑74/14

«Eturas» UAB e altri

contro

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas)

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Intese – Pratica concordata – Agenzie di viaggio che partecipano ad un sistema informatizzato di offerte di viaggi – Limitazione automatica dei tassi della riduzione applicabile agli acquisti di viaggi in linea – Messaggio dell’amministratore del sistema relativo alla suddetta limitazione – Accordo tacito qualificabile come pratica concordata – Elementi costitutivi di un accordo e di una pratica concordata – Valutazione delle prove e grado di intensità della prova richiesto – Autonomia procedurale degli Stati – Principio di effettività – Presunzione d’innocenza»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 gennaio 2016

1.        Intese – Pratica concordata – Prova dell’esistenza della pratica concordata – Scambio di informazione tra concorrenti – Mancanza di modalità procedurali nel diritto dell’Unione – Applicazione del diritto nazionale – Presupposto – Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività – Prova fornita mediante un certo numero di indizi e di coincidenze che attestano l’esistenza e la durata di un comportamento anticoncorrenziale continuato

(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento n. 1/2003, art. 2)

2.        Intese – Pratica concordata – Nozione – Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato – Scambio di informazione tra concorrenti – Presunzione dell’uso delle informazioni per decidere il comportamento sul mercato

(Art. 101, § 1, TFUE)

3.        Intese – Partecipazione di un’impresa a riunioni aventi un oggetto anticoncorrenziale – Carattere sufficiente, per far sorgere la responsabilità dell’impresa, di un’approvazione tacita senza dissociazione pubblica né denuncia alle autorità competenti

(Art. 101, § 1, TFUE)

4.        Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Procedimento in materia di concorrenza – Applicazione

(Art. 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1)

5.        Intese – Pratica concordata – Scambio di informazione tra concorrenti – Agenzie di viaggio che partecipano ad un sistema informatico di offerte di viaggi – Messaggio dell’amministratore del sistema che avverte dette agenzie riguardo ad una limitazione automatica dei tassi di sconto applicabili ai viaggi acquistati in linea – Presunzione di partecipazione alla pratica concordata – Possibilità di confutazione – Applicazione del diritto nazionale – Insufficienza quale prova, alla luce del principio della presunzione di innocenza, del solo invio del messaggio

(Art. 101, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1)

1.        In diritto della concorrenza dell’Unione, benché l’articolo 2 del regolamento n. 1/2003 disciplini espressamente l’attribuzione dell’onere della prova, tale regolamento non contiene disposizioni relative agli aspetti procedurali più specifici. Tale regolamento, infatti, non contiene, in particolare, disposizioni relative ai principi che regolano la valutazione delle prove e il grado di intensità della prova richiesto nell’ambito di un procedimento nazionale di applicazione dell’articolo 101 TFUE. Tale conclusione è corroborata dal considerando 5 del regolamento n. 1/2003, che prevede esplicitamente che quest’ultimo non incide sulle norme nazionali in materia di grado di intensità della prova.

Orbene, in mancanza di norme dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilirle, in forza del principio di autonomia procedurale.

In tale contesto, la risposta alla questione se il mero invio di un messaggio, che avverta che gli sconti relativi ai prodotti venduti con l’ausilio di un sistema informatico – destinato a consentire ad agenzie di viaggio di vendere viaggi nel loro sito Internet – saranno ormai limitati ad un tetto massimo e che, a seguito della diffusione del suddetto messaggio, il sistema di cui trattasi subirà le modifiche tecniche necessarie per attuare tale misura, possa, alla luce del complesso di circostanze della fattispecie, costituire una prova sufficiente per stabilire che i destinatari erano o dovevano necessariamente essere a conoscenza del suo contenuto non deriva dalla nozione di «pratica concordata» e non è neppure intrinsecamente collegata ad essa. Infatti, una questione del genere deve essere intesa come una questione che si collega alla valutazione delle prove e al grado di intensità della prova richiesto, cosicché essa, in virtù del principio di autonomia procedurale e fatti salvi i principi di equivalenza e di effettività, rientra nell’ambito del diritto nazionale. A tal riguardo, il principio di effettività esige che la prova di una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione possa essere apportata non solo mediante prove dirette, ma anche attraverso indizi, purché questi ultimi siano oggettivi e concordanti.

(v. punti 26, 30‑37)

2.        V. il testo della decisione.

(v. punti 27, 33)

3.        V. il testo della decisione.

(v. punto 28)

4.        V. il testo della decisione.

(v. punto 38)

5.        L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, allorché l’amministratore di un sistema informatico, destinato a consentire ad agenzie di viaggio di vendere viaggi nel loro sito Internet secondo una modalità uniforme di prenotazione, invia a tali operatori economici, mediante una messaggeria elettronica personale, un messaggio con cui essi vengono avvertiti che gli sconti relativi ai prodotti venduti con l’ausilio di tale sistema saranno ormai limitati ad un tetto massimo e allorché, a seguito della diffusione del suddetto messaggio, il sistema di cui trattasi subisce le modifiche tecniche necessarie per attuare tale misura, si può presumere che i summenzionati operatori economici, a partire dal momento in cui erano a conoscenza del messaggio inviato dall’amministratore del sistema, abbiano partecipato ad una pratica concordata ai sensi di tale disposizione, se si siano astenuti dal dissociarsi pubblicamente dalla suddetta pratica, non l’abbiano denunciata alle autorità amministrative o non abbiano apportato altre prove per confutare siffatta presunzione, quali la prova dell’applicazione sistematica di uno sconto superiore al tetto di cui trattasi.

Spetta al giudice nazionale esaminare, in base alle norme nazionali che disciplinano la valutazione delle prove e il grado di intensità della prova richiesto, se, alla luce del complesso di circostanze che gli sono sottoposte, l’invio di un messaggio siffatto possa costituire una prova sufficiente per dimostrare che i suoi destinatari erano a conoscenza del suo contenuto. La presunzione di innocenza osta a che il giudice nazionale consideri che il mero invio di tale messaggio possa costituire una prova sufficiente per dimostrare che i suoi destinatari dovevano necessariamente essere a conoscenza del suo contenuto.

(v. punti 39, 40, 41, 43‑47, 50 e dispositivo)