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Ricorso presentato il 23 febbraio 2006 - FLS Plast / Commissione

(Causa T-64/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: FLS Plast A/S (Copenhagen, Danimarca) [Rappresentanti: K. Lasek, QC e avv. M. Thill-Tayara]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare interamente gli artt. 1, lett. h) e 2, lett. f), dell'impugnata decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005)4634, Caso COMP/F/38.354 - Sacchi industriali, nella parte in cui riguardano la ricorrente;

in subordine, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, modificare l'art. 2, lett. f), della decisione impugnata e ridurre sostanzialmente l'importo dell'ammenda inflitta in solido alla FLP Plast, annullare parzialmente l'art. 1, n. 1, nella parte in cui riguarda le ricorrenti o, in subordine ridurre adeguatamente l'ammenda inflitta dall'art. 2 alle ricorrenti;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla FLS Plast ed agli altri costi da essa sopportati e relativi alla controversia.

Motivi e principali argomenti

Nella decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato che la ricorrente ha violato l'art. 81 CE avendo partecipato ad una serie di accordi e di pratiche concordate nel settore dei sacchi industriali che riguardavano Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Spagna ed i Paesi Bassi e consistevano nel fissare prezzi e stabilire modelli comuni per il calcolo dei prezzi, nella ripartizione del mercato e nell'assegnazione di quote di vendita, nella ripartizione della clientela, di contratti e di ordinazioni, nella presentazione di offerte concertate in risposta a gare di appalto e nello scambio di dati individuali. La violazione contestata alla ricorrente verte sul comportamento di un'altra società, la Trioplast Wittenheim SA (in prosieguo: la "TW"), la cui partecipazione al cartello in esame è stata accertata. La ricorrente deteneva azioni della TW e, per la maggior parte del periodo per il quale la ricorrente è stata ritenuta responsabile, la TW era una sua società controllata al 100%. Alla TW venne inflitta un'ammenda per una parte della quale la ricorrente è stata ritenuta responsabile in solido.

Senza contestare l'esistenza e la durata del cartello o la partecipazione della sua ex società controllata, la ricorrente afferma che la Commissione ha commesso un errore di diritto nella determinazione dell'ammenda inflittale. Essa afferma che la parte di ammenda inflitta alla TW per la quale la ricorrente è stata ritenuta responsabile è manifestamente sproporzionata considerato il periodo durante il quale essa ha detenuto azioni della TW.

La ricorrente lamenta poi che la decisione impugnata viola il divieto di discriminazione ed il principio di proporzionalità, in quanto considera responsabili per la condotta della TW sia la ricorrente, sia la sua società capogruppo, sebbene si fosse deciso di non dirigere la decisione impugnata contro società holding intermedie e, in effetti, tale decisione non sia destinata ad altre società oltre la ricorrente.

La ricorrente afferma poi di non essere stata al corrente della condotta illegittima della TW, di non avere influenzato i suoi dirigenti e di non avere fatto parte della società (TW) coinvolta nel comportamento illegittimo di cui alla decisione impugnata. Pertanto, a suo avviso, la decisione impugnata è illegittima e deve essere annullata.

In subordine, la ricorrente chiede alla Corte di ridurre l'importo dell'ammenda nell'esercizio della sua competenza anche di merito. A tale riguardo, essa afferma che l'ammenda inflitta alla TW era troppo elevata in quanto la prassi e la gravità della violazione non giustificano il livello dell'ammenda di base; che la Commissione ha commesso un errore nella determinazione della durata della violazione commessa dalla TW e che la Commissione non ha valutato se le ammende inflitte alla TW e alla ricorrente rispettino la regola del limite del 10%.

Quanto all'ammenda che le è stata irrogata, la ricorrente afferma anche che è sproporzionatamente elevata considerata la mancanza di effetto deterrente e la durata ed intensità della violazione. La ricorrente afferma inoltre che la Commissione ha commesso un errore in quanto non ha ridotto la sua responsabilità ai sensi della comunicazione sulla cooperazione, in particolare non avendo trasferito alla ricorrente la riduzione della responsabilità del 30 % concessa alla TW ed essendosi rifiutata di concedere alla ricorrente stessa una riduzione. La ricorrente lamenta infine la violazione del principio del ne bis in idem e del principio secondo cui le sanzioni devono essere inflitte in relazione alle specifiche circostanze concernenti ogni ricorrente; in tale contesto essa afferma che, pur essendo stata la società madre della TW per solo il 35% del periodo di coinvolgimento di quest'ultima nel cartello, è stata ritenuta responsabile per l'85,7% dell'ammenda della TW.

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