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Ricorso proposto l'11 aprile 2011 - Timab Industries e CFPR / Commissione

(Causa T-211/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Timab Industries (Dinard, Francia) e Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (Saint-Malo, Francia) (rappresentante: avv. N. Lenoir)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 1° febbraio 2011 con la quale viene negato l'accesso a determinati documenti della Commissione relativi ad un procedimento di applicazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, procedimento riguardante un cartello sul mercato europeo dei fosfati per mangimi (caso COMP/38866).

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto e su un errore manifesto di valutazione relativo all'art. 4, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001 1, in quanto i documenti richiesti non sarebbero pareri, bensì decisioni, per la cui divulgazione non è stabilito che essa potrebbe seriamente pregiudicare il processo decisionale.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto e su un errore manifesto di valutazione relativo all'art. 4, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, in quanto i documenti richiesti non conterrebbero dati commerciali sensibili tali da impedirne la divulgazione anche parziale.

Terzo motivo, vertente su un errore di diritto e su un errore manifesto di valutazione relativo all'art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, avendo la Commissione dedotto un pregiudizio alle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).