Language of document :

Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 – KODA / Commissione

(Causa T-425/08) 1

(«Concorrenza – Intese – Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo – Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE – Ripartizione del mercato geografico – Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali – Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio – Prova – Presunzione d’innocenza »)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Koda (Copenaghen, Danimarca) (rappresentanti: inizialmente K. Dyekjær e J. Borum, successivamente J. Borum e C. Karhula Lauridsen, e, infine, J. Borum e G. Holtsø, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre e N. Rasmussen, successivamente F. Castillo de la Torre e U. Nielsen, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: L. Uusitalo e L. Rechardt, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 – CISAC)

Dispositivo

L’articolo 3 della decisione C (2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 – CISAC), è annullato nella parte riguardante la Koda.

L’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione C (2008) 3435 def. è annullato, laddove fa riferimento all’articolo 3 della medesima, nella parte riguardante la Koda.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Commissione europea sopporterà, da un lato, le proprie spese e, dall’altro, le spese sostenute dalla ricorrente, ad esclusione di quelle connesse all’intervento.

L’International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Koda e connesse all’intervento.

La Koda e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese relative al procedimento sommario.

____________

____________

1     GU C 327 del 20.12.2008.