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Ricorso proposto il 9 gennaio 2014 – Spagna/Commissione

(Causa T-25/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. García-Valdecasas Dorrego, Abogado del Estado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 29 ottobre 2013, relativa alla conformità dei tassi unitari del 2014 per le zone tariffarie a norma dell’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, per quanto riguarda la fissazione di una tariffa per la Spagna di EUR 71,69 (Spagna continentale) e di EUR 58,36 (Spagna, Isole Canarie), e

condannare l’istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione europea del 29 ottobre 2013 relativa alla conformità dei tassi unitari del 2014 per le zone tariffarie a norma dell’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, per quanto riguarda la fissazione di una tariffa per la Spagna di EUR 71,69 (Spagna continentale) e di EUR 58,36 (Spagna, Isole Canarie).

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

Violazione di quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1191/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, in combinato disposto con l’articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 1794/2006, del 6 dicembre 2006, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea, in quanto tali articoli dispongono che i fornitori di servizi non debbano farsi carico di, nel primo periodo di riferimento 2012-2014, gli scostamenti che non eccedano del +/-2 % il traffico previsto nel caso degli Stati membri le cui normative nazionali, in vigore anteriormente all’8 luglio 2010, stabiliscono una riduzione del coefficiente unitario che va oltre gli obiettivi fissati a livello di Unione.

Violazione del principio della gerarchia delle fonti, in quanto una decisione non può modificare un regolamento dell’Unione, né può decidere che «si applichi già» una ripartizione dei rischi a partire da una differenza dello 0%, in luogo del 2%, quando il regolamento di applicazione non lo ha espressamente previsto.

Scostamento dalla procedura stabilita, in quanto, prevedendo ex novo un criterio di ripartizione dei rischi nel sistema di tariffazione, non sarebbe stata seguita la procedura prevista all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo, cui rinvia il paragrafo 4 dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo. Ad avviso del ricorrente questi articoli dispongono che la Commissione debba adottare misure di esecuzione per determinare il sistema di tariffazione, col sostegno del comitato per il cielo unico, e parimenti si applicherà la procedura di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

In subordine, la ricorrente deduce parimenti la violazione dell’obbligo di motivazione degli atti, nonché dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 550/2004, poiché la Commissione non ha previamente consultato il comitato per il cielo unico sulla conformità della posizione della Spagna ai principi e alle disposizioni attinenti alla tariffazione.