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Ricorso proposto il 10 gennaio 2014 – Repubblica ceca / Commissione europea

(Causa T-27/14)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’invito della Commissione europea del 4 novembre 2013, C(2013)7221 def. a ritirare la decisione del Ministero dell’Industria e del Commercio della Repubblica ceca che accorda all’impianto di immagazzinamento del gas a Dambořice una deroga rispetto alle norme nazionali di trasposizione della direttiva 2003/55/CE 1 sulle regole per l’accesso dei terzi e

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 266, paragrafo 1, TFUE

A tale proposito la ricorrente sostiene che la Commissione adottando la decisione impugnata ha agito in diretto contrasto con la sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013, Globula/Commissione, T-465/11.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2003/55/CE

A tal proposito la ricorrente afferma che la Commissione ha adottato la decisione impugnata dopo la scadenza del termine previsto all’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2003/55/CE.

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1 Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57).