Ricorso proposto il 20 gennaio 2017 – Skyleader/EUIPO - Sky International (SKYLEADER)
(Causa T-34/17)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Skyleader a.s. (Ústí nad Labem, Repubblica ceca) (rappresentante: K. Malmstedt, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sky International AG (Zug, Svizzera)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «SKYLEADER» – Marchio dell’Unione europea n. 6 347 827
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21/11/2016 nel procedimento R 805/2016-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione n. 11084 C della divisione di annullamento e la decisione impugnata;
condannare l’EUIPO e la Sky International alle spese sostenute nei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi all’EUIPO.
Motivi invocati
Violazione del diritto dell’Unione e delle misure procedurali sostanziali del diritto dell’Unione;
Violazione dei principi di buona e corretta amministrazione;
Violazione della regola 45, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95.
____________