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Ricorso proposto il 20 gennaio 2017 – Skyleader/EUIPO - Sky International (SKYLEADER)

(Causa T-34/17)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Skyleader a.s. (Ústí nad Labem, Repubblica ceca) (rappresentante: K. Malmstedt, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sky International AG (Zug, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «SKYLEADER» – Marchio dell’Unione europea n. 6 347 827

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21/11/2016 nel procedimento R 805/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione n. 11084 C della divisione di annullamento e la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la Sky International alle spese sostenute nei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi all’EUIPO.

Motivi invocati

Violazione del diritto dell’Unione e delle misure procedurali sostanziali del diritto dell’Unione;

Violazione dei principi di buona e corretta amministrazione;

Violazione della regola 45, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95.

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