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Ricorso proposto il 27 febbraio 2007 da Selex Sistemi Integrati S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione), 12 dicembre 2006, causa T-155/04, Selex Sistemi Integrati S.p.A./ Commissione delle Comunità europee

(Causa C-113/07 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Selex Sistemi Integrati S.p.A. (rappresentanti: F. Sciaudone, R. Sciaudone e D. Fioretti, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, Eurocontrol - Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne

Conclusioni

Annullare la sentenza del Tribunale di Primo Grado delle Comunità europee del 12 dicembre 2006, nella causa T-155/04, e rimettere la causa al Tribunale di primo grado affinché giudichi nel merito alla luce delle indicazioni che la Corte vorrà fornire;

Condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente procedimento e di quelle di cui al procedimento T-155/04.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della proprie conclusioni, la ricorrente solleva una serie di errori di diritto riguardanti, rispettivamente, la procedura e il merito.

Sugli errori di diritto attinenti la procedura

Con riferimento agli errori di diritto attinenti la procedura commessi dal Tribunale, la ricorrente fa valere:

la violazione dell'articolo 116, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale, per aver autorizzato Eurocontrol a ricevere comunicazione degli atti di causa e a depositare una memoria scritta;

la violazione dell'articolo 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, per snaturamento dei fatti posti a base della decisione di dichiarare irricevibili i motivi nuovi introdotti dalla ricorrente;

la violazione dell'articolo 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, per omessa considerazione della condotta della Commissione sui fatti posti a base della decisione di dichiarare irricevibili i motivi nuovi introdotti dalla ricorrente;

la violazione dell'articolo 66, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, per omessa adozione di un'ordinanza in merito alla richiesta di mezzi istruttori.

Sugli errori di diritto attinenti il merito

Con riferimento agli errori di diritto attinenti l'applicabilità dell'articolo 82 CE all'attività di assistenza alle amministrazioni nazionali svolta da Eurocontrol, la ricorrente fa valere:

lo snaturamento del contenuto della decisione controversa;

la contraddittorietà della motivazione per non aver annullato la decisione controversa nonostante l'accoglimento del primo motivo di ricorso;

la contraddittorietà della motivazione, per aver il Tribunale sostituito la propria motivazione a quella della Commissione nella decisione controversa;

la violazione della consolidata giurisprudenza comunitaria in materia di limiti al sindacato giurisdizionale;

il manifesto errore di apprezzamento in merito alla violazione dell'articolo 82 CE.

Con riferimento agli errori di diritto attinenti l'applicabilità dell'articolo 82 CE all'attività di normalizzazione svolta da Eurocontrol, la ricorrente contesta:

uno snaturamento del contenuto della decisione controversa;

l'adozione di una nozione di attività economica contraria a quella elaborata dalla giurisprudenza comunitaria;

un'erronea interpretazione e applicazione della giurisprudenza comunitaria in materia di prestazioni socio-assistenziali;

la violazione dell'obbligo di fornire una motivazione sufficiente.

Con riferimento agli errori di diritto attinenti l'applicabilità dell'articolo 82 CE all'attività di ricerca e sviluppo (in particolare, acquisto di prototipi e regime di proprietà intellettuale) svolta da Eurocontrol, la ricorrente fa valere:

un manifesto snaturamento della decisione controversa;

l'adozione di una nozione di attività economica contraria a quella elaborata dalla giurisprudenza comunitaria;

il travisamento e snaturamento degli elementi di prova addotti dalla ricorrente circa la natura economica della gestione del regime di proprietà intellettuale di Eurocontrol.

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