Language of document : ECLI:EU:T:2010:543

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

16 dicembre 2010


Causa T‑52/10 P


Giorgio Lebedef

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Congedo ordinario — Comando a metà tempo a fini di rappresentanza sindacale — Assenza ingiustificata — Detrazione di giorni dal diritto a congedo ordinario — Art. 60 dello Statuto»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 30 novembre 2009, causa F‑54/09, Lebedef/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑505 e II‑A‑1‑2735).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Giorgio Lebedef sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea nel presente grado di giudizio.

Massime

1.      Impugnazione — Motivi di ricorso — Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo — Motivo inconferente

(Art. 257 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 9)

2.      Impugnazione — Motivi di ricorso — Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio — Irricevibilità

[Art. 257 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11; regolamento di procedura del Tribunale, art. 138, n. 1, primo comma, lett. c)]

3.      Impugnazione — Motivi di ricorso — Erronea valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte del Tribunale della valutazione degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11)

4.      Impugnazione — Motivi di ricorso — Insufficienza di motivazione — Ricorso da parte del Tribunale della funzione pubblica ad una motivazione implicita — Ammissibilità — Presupposti

(Statuto della Corte di giustizia, art. 36 e allegato I, art. 7, n. 1)

1.      È inconferente e va respinto il motivo dedotto nell’ambito di un’impugnazione che è diretto contro punti della motivazione di una sentenza del Tribunale della funzione pubblica che non costituiscono il necessario supporto della decisione oggetto di impugnazione.

(v. punto 34)

Riferimento:

Tribunale 19 gennaio 2010, causa T‑355/08 P, De Fays/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 56 e giurisprudenza ivi citata)

2.      Dall’art. 11 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia e dall’art. 138, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale emerge che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi criticati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti giuridici specificamente addotti a sostegno di detta domanda. Non risponde a tale prescrizione l’impugnazione che non contiene alcun argomento specificamente diretto a individuare l’errore di diritto da cui sarebbe viziata la sentenza o l’ordinanza di cui trattasi.

Inoltre, affermazioni troppo generiche e imprecise per poter essere oggetto di una valutazione giuridica devono essere considerate manifestamente irricevibili.

(v. punto 35)

Riferimento:

Corte 10 febbraio 2009, causa C‑290/08 P, Correia de Matos/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 18 e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale 6 maggio 2010, causa T‑100/08 P, Kerelov/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 39 e giurisprudenza ivi citata)

3.      Ai sensi dell’art. 11 dell’allegato I dello Statuto della Corte, l’impugnazione dinanzi al Tribunale è limitata ai motivi di diritto. Solo il Tribunale della funzione pubblica è competente ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, non costituisce dunque una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato del giudice dell’impugnazione.

(v. punto 73)

Riferimento:

Corte 2 ottobre 2001, causa C‑449/99 P, BEI/Hautem (Racc. pag. I‑6733, punto 44); 5 giugno 2003, causa C‑121/01 P, O’Hannrachain/Parlamento (Racc. pag. I‑5539, punto 35), e 27 aprile 2006, causa C‑230/05 P, L/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 45)

4.      L’obbligo di motivare le sentenze risulta dall’art. 36 dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale della funzione pubblica in forza dell’art. 7, n. 1, dell’allegato I dello stesso Statuto. Le sentenze del Tribunale della funzione pubblica devono essere sufficientemente motivate perché il Tribunale sia in grado di esercitare il suo sindacato giurisdizionale. Tuttavia, tale obbligo non può essere interpretato nel senso di implicare che il Tribunale della funzione pubblica sia tenuto a replicare in dettaglio a ciascun argomento invocato dal ricorrente, specialmente se esso non presenta un carattere sufficientemente chiaro e preciso e non è fondato su elementi di prova circostanziati. La motivazione può essere implicita, a condizione che consenta alla parte interessata di conoscere le ragioni per le quali il giudice di primo grado non ha accolto le sue tesi ed al giudice dell’impugnazione di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo.

(v. punti 82-84)

Riferimento:

Tribunale 2 marzo 2010, causa T‑248/08 P, Doktor/Consiglio (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 64 e giurisprudenza ivi citata, e 1° settembre 2010, causa T‑91/09 P, Skareby/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 36 e giurisprudenza ivi citata)