Language of document : ECLI:EU:T:2010:542

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

16 dicembre 2010


Causa T‑48/10 P


Herbert Meister

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2008 — Decisione recante attribuzione dei punti per l’esercizio di promozione — Menzione relativa ai punti accumulati per gli esercizi di promozione anteriori — Snaturamento dei fatti — Onere delle spese — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 30 novembre 2009, causa F‑17/09, Meister/UAMI (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑501 e II‑A‑1‑2721).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Herbert Meister sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) nel presente grado di giudizio.

Massime

1.      Procedura — Decisione adottata con ordinanza motivata — Contestazione — Presupposti

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 76)

2.      Procedura — Decisione adottata con ordinanza motivata — Procedimento chiuso con ordinanza che presenta una connessione con altri ricorsi dichiarati ricevibili

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 76)

3.      Impugnazione — Motivi di ricorso — Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio — Irricevibilità

[Art. 257 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 138, n. 1, primo comma, lett. c)]

4.      Impugnazione — Motivi di ricorso — Motivo diretto contro la decisione del Tribunale della funzione pubblica sulle spese — Irricevibilità in caso di rigetto di tutti gli altri motivi

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 2)

1.      L’applicazione di una procedura che permette di statuire con ordinanza senza udienza di per sé non pregiudica il diritto ad un procedimento giurisdizionale regolare ed effettivo, poiché il giudice dell’Unione può far uso di tale facoltà solo quando è manifestamente incompetente a conoscere del ricorso o quando quest’ultimo è manifestamente irricevibile o manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico. Ove il giudice dell’Unione abbia erroneamente considerato che ricorressero i presupposti per l’applicazione di tale procedura, spetta allora alla parte interessata contestare tale valutazione.

(v. punto 29)

Riferimento:

Corte 3 giugno 2005, causa C‑396/03 P, Killinger/Germania e a. (Racc. pag. I‑4967, punto 9)

2.      Un ricorrente non può utilmente far valere una violazione, da parte del Tribunale della funzione pubblica, del divieto di adottare una decisione senza udienza, per il solo fatto che il procedimento controverso, chiuso con ordinanza di irricevibilità, presentava una certa connessione, in fatto e in diritto, con ricorsi precedenti che, rientrando nella competenza della stessa sezione e dello stesso giudice relatore, erano stati dichiarati ricevibili. Infatti una siffatta connessione non poteva impedire, di per sé, al giudice di primo grado di tener conto delle particolarità del caso di specie per dichiarare manifestamente irricevibile il ricorso di cui trattasi.

(v. punto 31)

3.      Dall’art. 257 TFUE, dall’art. 11, n. 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia e dall’art. 138, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non risponde a tale prescrizione l’impugnazione che non contiene alcun argomento specificamente diretto a individuare l’errore di diritto da cui sia viziata la sentenza o l’ordinanza di cui trattasi.

Affermazioni troppo generiche e imprecise per poter formare oggetto di una valutazione giuridica devono essere considerate manifestamente irricevibili.

(v. punti 42 e 43)

Riferimento:

Corte 17 settembre 1996, causa C‑19/95 P, San Marco/Commissione (Racc. pag. I‑4435, punto 37); 8 luglio 1999, causa C‑51/92 P, Hercules Chemicals/Commissione (Racc. pag. I‑4235, punto 113); 12 dicembre 2006, causa C‑129/06 P, Autosalone Ispra/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punti 31 e 32); 1° febbraio 2001, cause riunite C‑300/99 P e C‑388/99 P, Area Cova e a./Consiglio (Racc. pag. I‑983, punto 37), e 29 novembre 2007, causa C‑107/07 P, Weber/Commissione, punto 24

Tribunale 12 marzo 2008, causa T‑107/07 P, Rossi Ferreras/Commissione (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑5 e II‑B‑1‑31, punto 27)

4.      Ai sensi dell’art. 11, n. 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese. Inoltre, nell’ipotesi in cui tutti gli altri motivi di un’impugnazione siano stati respinti, le conclusioni riguardanti l’asserita illegittimità della decisione del Tribunale della funzione pubblica sulle spese devono essere dichiarate irricevibili ai sensi di tale disposizione.

(v. punto 53)

Riferimento:

Corte 12 luglio 2001, cause riunite C‑302/99 P e C‑308/99 P, Commissione e Francia/TF1 (Racc. pag. I‑5603, punto 31), e 26 maggio 2005, causa C‑301/02 P, Tralli/BCE (Racc. pag. I‑4071, punto 88)