Language of document : ECLI:EU:T:2015:506

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

15 luglio 2015 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercati europei degli stabilizzanti termici – Decisione che constata due infrazioni all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio d’informazioni commerciali sensibili – Durata delle infrazioni – Prescrizione – Durata del procedimento amministrativo – Termine ragionevole – Diritti della difesa – Imputazione delle infrazioni – Infrazioni commesse dalle controllate, da una partnership sprovvista di personalità giuridica propria e da una controllata – Calcolo dell’importo delle ammende»

Nella causa T‑47/10,

Akzo Nobel NV, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi),

Akzo Nobel Chemicals GmbH, con sede in Düren (Germania),

Akzo Nobel Chemicals BV, con sede in Amersfoort (Paesi Bassi),

Akcros Chemicals Ltd, con sede in Warwickshire (Regno Unito),

rappresentate inizialmente da C. Swaak e M. van der Woude, successivamente da Swaak e R. Wesseling, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da F. Ronkes Agerbeek e J. Bourke, successivamente da Ronkes Agerbeek e P. Van Nuffel, in qualità di agenti, assistiti da J. Holmes, barrister,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione C (2009) 8682 definitivo della Commissione, dell’11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38589 – Stabilizzanti termici), o, in via subordinata, una domanda di riduzione dell’importo delle ammende irrogate

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da M. Prek, presidente, I. Labucka (relatore) e V. Kreuschitz, giudici,

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 settembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

 Fatti

1        La presente causa verte sulla decisione C (2009) 8682 definitivo della Commissione, dell’11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38589 – Stabilizzanti termici), o, in via subordinata, una domanda di riduzione dell’importo delle ammende irrogate (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

2        La controversia riguarda molteplici entità.

 I – Entità coinvolte

 A – Gruppo Akzo

3        A seguito dell’acquisto di Nobel Industrier nel 1993, Akzo NV è divenuta Akzo Nobel NV (in prosieguo «Akzo Nobel»), la società capogruppo di un gruppo di società aventi sede ed operative in tutto il mondo (in prosieguo, congiuntamente: il «gruppo Akzo»).

4        Fino al 19 marzo 1993, le attività di produzione e di vendita di stabilizzanti termici del gruppo Akzo erano esercitate da controllate detenute al 100%, indirettamente, da un lato, da Akzo, divenuta Akzo Nobel, tramite Akzo Chemicals International BV, divenuta Akzo Nobel Chemicals International BV, e, dall’altro, dalle società Akzo Chemie GmbH e Akzo Chemicals GmbH, divenute Akzo Nobel Chemicals GmbH (in prosieuguo: «Akzo GmbH»), per gli stabilizzanti a base di stagno, e da Akzo Chemie Nederland BV e Akzo Chemicals Nederland BV, divenute Akzo Nobel Chemicals BV (in prosieuguo: «Akzo BV»), per il settore ESBO/esteri.

 B – Partnership Akcros

5        Il 19 marzo 1993, Akzo Chemicals International, una controllata detenuta al 100% da Akzo, poi da Akzo Nobel, ha concluso un accordo quadro con Harrisons Chemicals (UK) Ltd, una controllata detenuta al 100% da Harrisons & Crosfield plc, divenuta Elementis plc, al fine del raggruppamento delle attività dei loro gruppi rispettivi per le attività di sviluppo, di produzione e di commercializzazione di determinate sostanze chimiche, tra cui gli stabilizzanti termici (in prosieguo: l’«accordo quadro del 1993»).

6        L’accordo quadro del 1993 ha previsto il trasferimento delle attività e del personale del settore interessato a quattro partnership, nel Regno Unito, in Germania, nei Paesi Bassi e negli Stati Uniti d’America, mentre il capitale di ciascuna partnership e delle società esistenti in Francia (Tinstab SA), in Italia (Harcros Chemicals Italia SpA), in Spagna (Harcros Chemicals Iberia SA) e in Danimarca (Lankro Sandia ApS) doveva essere detenuto in parti uguali dal gruppo Akzo Chemicals International, vale a dire il gruppo Akzo, e dal gruppo Harrisons Chemicals (UK).

7        Il 24 marzo 1993, Akzo Chemicals International e Harrisons Chemicals (UK) hanno notificato l’accordo quadro del 1993 alla Commissione europea, in applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1), come rettificato.

8        Con decisione del 29 aprile 1993, la Commissione ha dichiarato l’accordo quadro compatibile con il mercato comune (in prosieguo: la «decisione del 1993 sulla concentrazione»).

9        In applicazione dell’accordo quadro del 1993, il 28 giugno 1993, è stata costituita nel Regno Unito la partnership Akcros Chemicals (in prosieguo: la «partnership Akcros») (v. punto 536 della decisione impugnata).

10      Al momento della sua creazione, la partnership Akcros era detenuta, in parti uguali, da Pure Chemicals Ltd, società detenuta al 100%, inizialmente, da Akzo, divenuta Akzo Nobel, e da diverse società, tra cui, da ultimo, Elementis UK Ltd e Elementis Services Ltd, facenti parte di un gruppo avente come capogruppo Elementis plc (in prosieguo, congiuntamente: «Elementis»).

 C – Società comune Akcros

11      Il 15 luglio 1998, Akzo Nobel ha concordato con Elementis l’acquisto, tramite la controllata al 100% Pure Chemicals, delle azioni di Elementis nella partnership con Akcros, la quale è stata trasformata in Akcros Chemical Ltd (in prosieguo: «Akcros») il cui intero capitale è stato detenuto indirettamente da Akzo Nobel, a partire dal 2 ottobre 1998.

12      Il 15 marzo 2007, Akzo Nobel ha ceduto Akcros a GIL Investments.

 II – Procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della decisione impugnata

 A – Apertura dell’indagine della Commissione

13      L’indagine che ha portato all’adozione della decisione impugnata è stata avviata a seguito della presentazione da parte di Chemtura di una domanda di immunità, il 26 novembre 2002, in applicazione della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3) (punti 79 e 80 della decisione impugnata).

14      Il 30 gennaio 2003, la Commissione ha adottato la decisione C (2003) 85/4 sul fondamento dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), imponendo a Akzo Nobel Chemicals Ltd, a Akcros e alle loro rispettive controllate di sottoporsi ad accertamenti volti alla ricerca di prove relative ad eventuali pratiche anticoncorrenziali (in prosieguo: la «decisione del 30 gennaio 2003»).

15      Il 10 febbraio 2003, la Commissione ha adottato la decisione C (2003) 559/4, anch’essa sul fondamento dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17, che modifica la decisione del 30 gennaio 2003 (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni di accertamento»).

16      In data 12 e 13 febbraio 2003 sono state effettuate verifiche in loco, sulla scorta delle decisioni di accertamento, presso i locali di Akzo Nobel Chemicals e di Akcros situati ad Eccles, Manchester (Regno Unito). Durante tali accertamenti, i funzionari della Commissione hanno estratto copia di un rilevante numero di documenti. Nel corso di tali operazioni i rappresentanti di Akzo Nobel Chemicals e di Akcros hanno segnalato ai funzionari della Commissione che taluni documenti erano idonei a beneficiare del segreto professionale che tutela le comunicazioni con gli avvocati (in prosieguo: i «documenti controversi»).

17      Durante l’esame dei documenti controversi è insorta una vertenza in merito a cinque documenti che sono stati oggetto di due tipi di trattamento. Infatti, i funzionari della Commissione non sono giunti sul momento ad una conclusione definitiva in merito alla tutela di cui dovessero eventualmente beneficiare due documenti. Li hanno quindi copiati e inseriti in una busta sigillata che è stata portata via al termine dell’accertamento. Quanto agli altri tre documenti controversi, il funzionario della Commissione responsabile dell’accertamento ha ritenuto che essi non fossero tutelati dal segreto professionale; ne ha, quindi, estratto copia e li ha allegati al resto del fascicolo, senza inserirli in una busta sigillata.

18      Tale controversia ha suscitato un contenzioso giudiziario considerevole (in prosieguo: il «procedimento giudiziario Akzo»).

 B – Il procedimento giudiziario Akzo

19      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l’11 aprile 2003, Akzo Nobel Chemicals e Akcros hanno proposto un ricorso diretto, in sostanza, all’annullamento della decisione C (2003) 559/4, del 10 febbraio 2003, e, per quanto necessario, della decisione del 30 gennaio 2003, che hanno imposto a dette società e alle loro rispettive controllate di sottoporsi all’accertamento di cui trattasi (causa T‑125/03, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione).

20      Il 17 aprile, Akzo Nobel Chemicals e Akcros hanno presentato una domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere, in particolare, la sospensione dell’esecuzione delle decisioni di accertamento (causa T‑125/03 R, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione).

21      L’8 maggio 2003, la Commissione ha adottato la decisione C (2003) 1533 definitivo ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17 (in prosieguo: la «decisione dell’8 maggio 2003»), recante rigetto dell’istanza delle ricorrenti volta ad ottenere il rispetto del carattere riservato dei documenti controversi.

22      Nella decisione dell’8 maggio 2003, la Commissione ha respinto la domanda di Akzo Nobel Chemicals e di Akcros diretta ad ottenere che i documenti controversi fossero loro restituiti e ha dichiarato la propria intenzione di aprire la busta sigillata precisando, tuttavia, che non avrebbe proceduto a tale operazione prima della scadenza del termine utile per proporre ricorso giurisdizionale contro detta decisione.

23      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 luglio 2003, Akzo Nobel Chemicals e Akcros hanno proposto un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione dell’8 maggio 2003 (causa T‑253/03, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione).

24      Inoltre, esse hanno presentato una domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere, in particolare, la sospensione dell’esecuzione della decisione dell’8 maggio 2003 (causa T‑253/03 R, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione).

25      Con ordinanza del presidente del Tribunale del 30 ottobre 2003, la domanda nella causa T‑125/03 R, relativa alle decisioni d’indagine, è stata respinta, mentre è stata in parte accolta la domanda nella causa T‑253/03 R, relativa alla tutela della riservatezza dei documenti controversi (ordinanza del 30 ottobre 2003, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, T‑125/03 R e T‑253/03 R, Racc., EU:C:2003:287).

26      Tale ordinanza è stata annullata con ordinanza del 27 settembre 2004, Commission/Akzo e Akcros [C‑7/04 P (R), Racc., EU:C:2004:566].

27      Con lettera del 15 ottobre 2004, la cancelleria del Tribunale ha restituito alla Commissione la busta sigillata contenente due documenti controversi (punti da 84 a 90 della decisione impugnata).

28      Con sentenza del Tribunale del 17 settembre 2007, il ricorso proposto nella causa T‑125/03, contro le decisioni d’indagine, è stato respinto in quanto irricevibile. Il ricorso presentato nella causa T‑253/03, riguardante i documenti controversi, è stato, invece, respinto in quanto infondato, atteso che, sostanzialmente, la Commissione non aveva commesso alcun errore decidendo che nessuno dei documenti controversi beneficiava della tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti (sentenza del 17 settembre 2007, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, T‑125/03 e T‑253/03, Racc., EU:T:2007:287, punti 57 e 184).

29      Con sentenza del 14 settembre 2010, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione (C‑550/07 P, Racc., EU:C:2012:512), la Corte ha respinto l’impugnazione proposta contro la sentenza Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, punto 28 supra (EU:T:2007:287).

 C – Conclusione dell’indagine della Commissione

30      L’8 ottobre 2007 e più volte nel corso del 2008, la Commissione ha inviato alle imprese coinvolte richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1) (punti 91 e 92 della decisione impugnata).

31      Il 17 marzo 2009, la Commissione ha emesso una comunicazione degli addebiti che è stata notificata a varie società tra cui Akzo Nobel, Akzo GmbH, Akzo BV e Akcros, le ricorrenti, il 18 marzo 2009 (punto 95 della decisione impugnata).

32      L’11 novembre 2009 la Commissione ha adottato la decisione impugnata.

 III – La decisione impugnata

33      Nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che un certo numero di imprese avesse violato l’articolo 81 CE e l’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) partecipando a due complessi di accordi e di pratiche anticoncorrenziali concertate che coprivano il territorio del SEE e riguardavano, da un lato, il settore degli stabilizzanti a base di stagno e, dall’altro, il settore dell’olio di soia epossidato e degli esteri (in prosieguo: il «settore ESBO/esteri»).

34      La decisione impugnata riconosce la sussistenza di due infrazioni relative a due categorie di stabilizzanti termici che costituiscono prodotti aggiunti ai prodotti a base di policloruro di vinile (PVC) allo scopo di migliorare la loro resistenza termica (punto 3 della decisione impugnata).

35      Ai sensi dell’articolo 1 della decisione impugnata, ciascuna di tali infrazioni è consistita nella fissazione dei prezzi, nella ripartizione dei mercati per mezzo di quote di vendita, nella ripartizione dei clienti e nello scambio di informazioni commerciali sensibili, in particolare sui clienti, sulla produzione e sulle vendite.

36      La decisione impugnata afferma che le imprese interessate hanno partecipato a tali infrazioni nel corso di vari periodi compresi tra il 24 febbraio 1987 e il 21 marzo 2000, per gli stabilizzanti a base di stagno, e tra l’11 settembre 1991 e il 26 settembre 2000, per il settore ESBO/esteri.

37      La decisione impugnata è stata indirizzata, per quanto concerne ciascuna infrazione, a venti società che hanno, vuoi partecipato direttamente alle infrazioni in questione, vuoi, in quanto società controllanti, visto accertare la loro responsabilità (punto 510 della decisione impugnata).

 A – Imputazione delle infrazioni nella decisione impugnata

38      L’articolo 1 della decisione impugnata considera le ricorrenti responsabili per la loro partecipazione ad un’infrazione relativa agli stabilizzanti a base di stagno, dal 24 febbraio 1987 al 21 marzo 2000 per quanto riguarda Akzo Nobel, dal 24 febbraio 1987 al 28 giugno 1993 per quanto riguarda Akzo GmbH e dal 28 giugno 1993 al 21 marzo 2000 per quanto riguarda Akcros. Analogamente, l’articolo 1 della decisione impugnata considera le ricorrenti responsabili per la loro partecipazione all’infrazione riguardante il settore ESBO/esteri, dall’11 settembre 1991 al 22 marzo 2000 per quanto riguarda Akzo Nobel, dall’11 settembre 1991 al 28 giugno 1993 per quanto riguarda Akzo BV e dal 28 giugno 1993 al 22 marzo 2000 per quanto riguarda Akcros.

39      Così, nella decisione impugnata, la responsabilità di Akzo Nobel, come società capogruppo di un gruppo di società di cui alcune hanno partecipato direttamente alle infrazioni, è stata dichiarata per tutto il periodo dell’infrazione, vale a dire dal 24 febbraio 1987 al 22 marzo 2000.

40      Per il periodo anteriore al 28 giugno 1993 (in prosieguo: il «primo periodo dell’infrazione»), la Commissione ha considerato che alcune società detenute indirettamente da Akzo, divenuta Akzo Nobel, avevano partecipato direttamente alle infrazioni, vale a dire Akzo GmbH, per l’infrazione riguardante gli stabilizzanti a base di stagno, e Akzo BV, per l’infrazione riguardante il settore ESBO/esteri (punti da 512 a 519 della decisione impugnata).

41      Per il periodo dal 28 giugno 1993 al 2 ottobre 1998 (in prosieguo: il «secondo periodo dell’infrazione»), la Commissione ha considerato che le infrazioni erano state commesse dalla partnership Akcros (punti 563 e 564 della decisione impugnata).

42      Per il periodo dal 2 ottobre 1998 al 21 marzo 2000, per gli stabilizzanti a base di stagno, e dal 2 ottobre 1998 al 22 marzo 2000, per il settore ESBO/esteri (in prosieguo: il «terzo periodo dell’infrazione»), la Commissione ha considerato che le infrazioni erano state commesse da Akcros (punti da 582 a 587 della decisione impugnata).

43      Per quanto riguarda il potere d’irrogare alle ricorrenti ammende per tali infrazioni, nella decisione impugnata la Commissione ha respinto gli argomenti delle ricorrenti, secondo cui essa avrebbe potuto e dovuto continuare l’istruzione durante i procedimenti instaurati dinanzi al Tribunale nell’ambito del procedimento giudiziario Akzo. Infatti, la Commissione ha ritenuto che il procedimento giudiziario Akzo avesse sospeso, erga omnes, il termine di prescrizione di dieci anni del proprio diritto d’irrogare ammende (punti da 672 a 682 della decisione impugnata).

 B – Imputazione delle ammende nella decisione impugnata

44      L’articolo 2 della decisione impugnata così recita:

«Per l’/(le) infrazione nel mercato degli stabilizzanti a base di stagno (…), sono irrogate le seguenti ammende:

1)      Elementis plc, Elementis Holdings Limited, Elementis Services Limited, [Akzo Nobel] e [Akcros] sono responsabili in solido per l’importo di EUR 875 200;

2)      Elementis Holdings Limited, Elementis Services Limited, [Akzo Nobel] e [Akcros] sono responsabili in solido per l’importo di EUR 2 601 500;

3)      Elementis Holdings Limited, Elementis Services Limited e [Akzo Nobel] sono responsabili in solido per l’importo di EUR 4 546 300;

4)      [Akzo Nobel], [Akzo GmbH] e [Akcros] sono responsabili in solido per l’importo di EUR 1 580 000;

5)      [Akzo Nobel] e [Akcros] sono responsabili in solido per l’importo di EUR 944 300;

6)      [Akzo Nobel] e [Akzo GmbH] sono responsabili in solido per l’importo di EUR 9 820 000;

7)      [Akzo Nobel] è responsabile per l’importo di EUR 1 432 700;

(…)

Per l’/(le) infrazione nel mercato dell’ESBO/ esteri (…), sono irrogate le seguenti ammende:

18)      Elementis plc, Elementis Holdings Limited, Elementis Services Limited, [Akzo Nobel] e [Akcros] sono responsabili per l’importo di EUR 1 115 200;

19)      Elementis Holdings Limited, Elementis Services Limited, [Akzo Nobel] e [Akcros] sono responsabili in solido per l’importo di EUR 2 011 103;

20)      Elementis Holdings Limited, Elementis Services Limited e [Akzo Nobel] sono responsabili in solido per l’importo di EUR 7 116 697;

21)      [Akzo Nobel], [Akzo BV] e [Akcros] sono responsabili in solido per l’importo di EUR 2 033 000;

22)      [Akzo Nobel] e [Akcros] sono responsabili in solido per l’importo di EUR 841 697;

23)      [Akzo Nobel] e [Akzo BV] sono responsabili in solido per l’importo di EUR 3 467 000;

24)      [Akzo Nobel] è responsabile per l’importo di EUR 2 215 303 […]».

45      Per stabilire l’importo delle ammende, la Commissione ha applicato gli orientamenti per il calcolo delle ammende irrogate in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»).

[omissis]

 Procedimento e conclusioni delle parti

51      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 gennaio 2010, le ricorrenti hanno presentato un ricorso contro la decisione impugnata.

52      Con lettera del 29 luglio 2011 indirizzata alla cancelleria del Tribunale, la Commissione ha inteso attirare l’attenzione del Tribunale sull’incidenza, nella presente causa, della sentenza ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., punto 48 supra (EU:C:2011:190), circostanza di cui il Tribunale ha preso atto.

53      Nella suddetta lettera, da un lato, la Commissione ha ritirato gli argomenti che faceva valere in via subordinata relativi alla sospensione del procedimento nei confronti di Akzo Nobel, di Akzo GmbH e di Akzo BV, esposti ai punti da 55 a 65 del controricorso e ai punti da 27 a 33 della controreplica.

54      Dall’altro, per motivi di chiarezza, la Commissione ha precisato di mantenere l’argomento relativo alla sospensione del procedimento nei confronti di Akcros, nonché la totalità della sua risposta al motivo vertente sulla violazione delle norme in materia di prescrizione nei confronti di tutte le altre ricorrenti.

[omissis]

97      Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza che ha avuto luogo il 23 settembre 2014.

98      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        in via principale, annullare la decisione impugnata;

–        in via subordinata, ridurre l’importo delle ammende ad esse irrogate;

–        condannare la Commissione alle spese.

99      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

[omissis]

 In diritto

102    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

103    Il primo motivo verte sulle violazioni delle norme in materia di prescrizione; il secondo su una violazione dei principi di diligenza amministrativa e di rispetto del termine ragionevole; il terzo sulle violazioni dei diritti della difesa; il quarto su errori d’imputazione delle infrazioni e delle ammende; il quinto su errori di calcolo dell’importo delle ammende.

 I – Sul primo motivo, vertente su violazioni delle norme in materia di prescrizione

104    Nell’ambito del primo motivo di ricorso, vertente sulle violazioni delle norme in materia di prescrizione, le ricorrenti sostengono in via principale, da un lato, che la Commissione non poteva più agire contro di loro per quanto riguarda il primo periodo dell’infrazione e, dall’altro, che le infrazioni sono cessate «nel 1996/1997» o, «al più tardi», nel 1997, di modo che, con la decisione impugnata, la Commissione avrebbe violato l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1/2003.

105    In subordine, le ricorrenti affermano che, in ogni caso, la Commissione ha violato l’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento n. 1/2003, atteso che, nella decisione impugnata, essa non ha accertato l’esistenza di infrazioni durante il 1999 e il 2000.

106    Pertanto, occorre esaminare gli argomenti fatti valere dalle ricorrenti nell’ambito del loro primo motivo, vertente sulle violazioni delle norme in materia di prescrizione, per quanto concerne, in primo luogo, il primo periodo dell’infrazione e, in secondo luogo, il secondo e il terzo periodo dell’infrazione.

 A – Sul primo periodo dell’infrazione

 1. Argomenti delle parti

107    Le ricorrenti osservano che dal punto 512 e dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), della decisione impugnata, emerge che le società del gruppo Akzo che secondo la Commissione hanno commesso direttamente l’infrazione durante il primo periodo dell’infrazione (vale a dire, per gli stabilizzanti a base di stagno, dal 24 febbraio 1987 al 28 giugno 1993, e per il settore ESBO/esteri, dall’11 settembre 1991 al 28 giugno 1993), ossia Akzo GmbH e Akzo BV, hanno cessato di partecipare alle infrazioni il 28 giugno 1993.

108    Così, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1/2003, a partire dal 28 giugno1998, la Commissione non poteva più agire nei confronti di Akzo GmbH e di Akzo BV.

109    Orbene, secondo le ricorrenti, la prima azione ufficiale della Commissione nei loro confronti è stata condotta il 12 e il 13 febbraio 2003.

110    Pertanto, nessuna responsabilità può essere ravvisata nei confronti di Akzo GmbH e di Akzo BV.

111    Occorrerebbe pertanto annullare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), della decisione impugnata.

112    Per gli stessi motivi, nemmeno la responsabilità di Akzo Nobel può essere riconosciuta, in qualità di società controllante di queste due società, per il primo periodo dell’infrazione.

113    Pertanto, dovrebbero essere annullate, perlomeno parzialmente nell’ambito degli argomenti in esame, le ammende irrogate dall’articolo 2, punti 4, 6, 21 e 23, della decisione impugnata.

114    La Commissione sostiene di aver accertato, nella decisione impugnata, che alcune entità del gruppo Akzo hanno partecipato all’infrazione nel settore degli stabilizzanti a base di stagno, dal 1987 al marzo 2000, e all’infrazione nel settore ESBO/esteri, dal 1991 al marzo 2000.

115    Come emergerebbe dal punto 527 della decisione impugnata, la Commissione ha preso le mosse dalla constatazione che, se un’impresa ha partecipato ad un’infrazione per un certo periodo di tempo durante il quale essa è stata successivamente costituita da diverse entità giuridiche, tale impresa non può avvalersi delle norme in materia di prescrizione che deriverebbero da tali riorganizzazioni interne. Altrimenti, le imprese potrebbero facilmente sottrarsi all’applicazione delle norme in materia di prescrizione mediante una riorganizzazione interna. L’articolo 81 CE e le norme in materia di prescrizione previste all’articolo 25 del regolamento n. 1/2003 si applicherebbero alle imprese e non alle entità giuridiche che le compongono. Da ciò deriva che, se delle persone giuridiche facenti parte dell’impresa Akzo partecipano ad un’infrazione, il termine di prescrizione inizia a decorrere soltanto dal giorno in cui cessano le infrazioni commesse da detta impresa.

116    La Commissione rileva che i primi atti di accertamento sono stati compiuti nei mesi di gennaio e febbraio 2003, facendo così ripartire il termine della prescrizione quinquennale e che altri atti di accertamento sono stati adottati in seguito, di modo che la prima decisione impugnata è stata adottata entro il termine di cinque anni a partire dall’atto di accertamento più recente.

 2. Giudizio del Tribunale

117    Nell’ambito di tale prima parte del primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1/2003, le ricorrenti affermano che alla Commissione era preclusa l’azione nei confronti di Akzo GmbH e di Akzo BV a partire dal 28 giugno 1998 e, pertanto, anche l’irrogazione a tali società di un’ammenda in solido con Akzo Nobel, in qualità di società controllante di dette società.

118    A tale proposito, occorre anzitutto rammentare che, in forza dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1/2003, i poteri della Commissione in materia di imposizione di sanzioni per le infrazioni dell’articolo 81 CE si prescrivono entro il termine di cinque anni.

119    L’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 precisa che tale termine decorre dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione, benché, per le infrazioni continuate o ripetute, la prescrizione decorra soltanto dal giorno in cui è cessata l’infrazione.

120    L’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 prevede che la prescrizione riguardante l’imposizione di ammende si interrompe con qualsiasi atto della Commissione destinato all’accertamento o alla repressione di un’infrazione.

121    Orbene, nella fattispecie, è pacifico che, nella decisione impugnata, la Commissione ha riconosciuto la responsabilità tanto di Akzo GmbH, per l’infrazione riguardante gli stabilizzanti a base di stagno, quanto di Akzo BV, per l’infrazione riguardante ESBO/esteri, soltanto fino al 28 giugno 1993 [v. punti 512 e 513, nonché articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), della decisione impugnata].

122    È altresì pacifico che, nella decisione impugnata, la responsabilità di Akzo Nobel è stata riconosciuta, per le infrazioni commesse durante il primo periodo dell’infrazione, soltanto per i comportamenti illeciti di Akzo GmbH, per gli stabilizzanti a base di stagno, e di Akzo BV, per il settore ESBO/esteri (v. punto 514 della decisione impugnata).

123    È altrettanto pacifico che i primi atti della Commissione diretti all’accertamento e alla repressione delle infrazioni, riguardanti sia gli stabilizzanti a base di stagno sia il settore ESBO/esteri, sono stati adottati soltanto all’inizio del 2003.

124    Pertanto, non si può contestare che i primi atti della Commissione diretti all’accertamento o alla repressione delle infrazioni, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, riguardanti sia gli stabilizzanti a base di stagno sia il settore ESBO/esteri, sono stati adottati dopo la scadenza, per Akzo GmbH e Akzo BV, del termine previsto al paragrafo 1 di tale disposizione.

125    A tale proposito, si deve rammentare che la maturazione della prescrizione, prevista dall’articolo 25 del regolamento n. 1/2003 non ha come effetto di cancellare l’esistenza di un’infrazione, né d’impedire alla Commissione di constatare, in una decisione, la responsabilità per una tale infrazione (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2005, Sumitomo Chemical e Sumika Fine Chemicals/Commissione, T‑22/02 e T‑23/02, Racc., EU:T:2005:349, punti da 60 a 63), ma soltanto quello di sottrarre alla repressione volta all’irrogazione di sanzioni coloro che ne beneficiano (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2012, Bolloré/Commissione, T‑372/10, Racc., EU:T:2012:325, punto 194).

126    Inoltre, da un’interpretazione testuale, teleologica e contestuale dell’articolo 25 del regolamento n. 1/2003 emerge che, al pari delle garanzie procedurali individuali, quali i diritti della difesa, e della necessità per la Commissione di notificare sia una comunicazione degli addebiti sia una decisione che infligge tali sanzioni alla persona giuridica in questione (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, C‑97/08 P, Racc., EU:C:2009:536, punti 57 e 59), il beneficio della maturazione della prescrizione ai sensi del paragrafo 1, va a vantaggio di, e può essere invocato da, ciascuna delle persone giuridiche separatamente considerate qualora esse siano esposte alle sanzioni della Commissione. Così, la giurisprudenza ha riconosciuto che la sola circostanza, per una società controllata di un gruppo di società intesa come unità economica, di beneficiare del decorso del termine di prescrizione non aveva come conseguenza di mettere in discussione la responsabilità della società controllante e di impedire sanzioni nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenza Bolloré/Commissione, punto 125 supra, EU:T:2012:325, punti da 193 a 196, non censurata, su questo punto, dalla sentenza dell’8 maggio 2014, Bolloré/Commissione, C‑414/12 P, EU:C:2014:301, punto 109).

127    Tale rilievo non è contraddetto dall’uso, ai paragrafi 3 e 4 dell’articolo 25 del regolamento n. 1/2003, della nozione di impresa, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, che è volto soltanto a definire gli atti interruttivi del termine di prescrizione nonché la portata dei loro effetti nei confronti di tutte le imprese ed associazioni di imprese che hanno partecipato all’infrazione, vale a dire ivi comprese le persone giuridiche che le costituiscono (v., in tal senso, sentenza Bolloré/Commissione, punto 125 supra, EU:T:2012:325, punti 198 e segg.).

128    Ne consegue che, nella fattispecie, Akzo GmbH e Akzo BV, anche se sono rimaste membri a pieno titolo del gruppo Akzo, potevano legittimamente invocare, a differenza di Akzo Nobel, la scadenza del termine di prescrizione nei loro confronti.

129    Pertanto, devono essere accolte le censure fatte valere dalle ricorrenti sulla base dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1/2003, e deve essere annullato l’articolo 2, punti 4, 6, 21 e 23, della decisione impugnata nella parte in cui infligge ammende a Akzo GmbH e a Akzo BV relativamente al primo periodo dell’infrazione; le censure devono, invece, essere respinte quanto al resto.

[omissis]

 II – Sul secondo motivo, vertente su una violazione dei principi di diligenza amministrativa e di rispetto del termine ragionevole

[omissis]

 B – Sul secondo motivo, in quanto dedotto ai fini della riforma della decisione impugnata

319    Nell’ambito del secondo motivo di ricorso vertente su violazioni dei principi di diligenza amministrativa e di rispetto di un termine ragionevole, le ricorrenti concludono chiedendo, in via subordinata, la riforma della decisione impugnata, vale a dire una riduzione dell’importo delle ammende che sono state inflitte loro.

 1. Argomenti delle parti

320    Le ricorrenti considerano che, anche se il Tribunale dichiarasse che le violazioni dei principi di diligenza amministrativa e di rispetto di un termine ragionevole non hanno causato una violazione dei loro diritti di difesa, e che pertanto tale motivo non potrebbe giustificare l’annullamento integrale della decisione impugnata, il Tribunale dovrebbe comunque prendere in esame dette violazioni e ridurre sensibilmente, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale anche nel merito, l’ammontare delle ammende inflitte o, perlomeno, ridurle dell’1%, al pari di ciò che la Commissione ha fatto nella decisione impugnata per tutte le altre imprese.

321    In tal senso, le ricorrenti sostengono che, non avendo accordato loro una riduzione dell’1%, in violazione del principio di parità di trattamento, la Commissione sembra averle sanzionate in modo discriminatorio per aver fatto valere i loro diritti nell’ambito del procedimento giudiziario Akzo, il che sarebbe contrario al principio di tutela giurisdizionale effettiva e dissuaderebbe le imprese coinvolte in altre cause a far valere i loro diritti.

322    La Commissione sostiene che le riduzioni applicate costituivano una misura compensatrice per le altre imprese che avevano dovuto attendere l’esito del procedimento giudiziario Akzo e che si trovavano in una situazione diversa da quella delle ricorrenti, poiché queste ultime avevano causato il procedimento giudiziario Akzo. Inoltre, concretamente, non sarebbe palesemente plausibile lasciar intendere che la mancata concessione di una riduzione eccezionale dell’1% dell’importo della sanzione inflitta alle ricorrenti nel caso di specie avrebbe un qualsiasi effetto deterrente sulla volontà di altre parti ricorrenti, confrontate alla stessa situazione, di esercitare i propri diritti in altri procedimenti.

 2. Giudizio del Tribunale

323    Nell’ambito del secondo motivo di ricorso, vertente sulle violazioni dei principi di diligenza amministrativa e di rispetto di un termine ragionevole, le ricorrenti concludono chiedendo, in via subordinata, la riforma della decisione impugnata, vale a dire una riduzione dell’ammontare delle ammende che sono state loro inflitte.

324    A tale proposito, occorre rammentare che, in mancanza di violazione dei diritti della difesa derivanti dalla durata del procedimento amministrativo, una violazione del principio del rispetto di un termine ragionevole può condurre il Tribunale a ridurre l’ammontare delle ammende irrogate nell’esercizio della sua competenza estesa al merito (sentenza del 6 febbraio 2014, AC-Treuhand/Commission, T‑27/10, Racc., in fase di impugnazione, EU:T:2014:59, punto 278).

325    Nella fattispecie, occorre constatare che la Commissione non contesta la durata eccessivamente lunga del procedimento amministrativo, avendo essa stessa ridotto, nella decisione impugnata, l’ammontare delle ammende irrogate a tutte le imprese coinvolte, fatta eccezione delle ricorrenti.

326    Per giustificare tale diverso trattamento, la Commissione fa valere una differenza di situazioni oggettivamente comparabili, in quanto, a differenza delle altre imprese, sono le ricorrenti ad aver provocato il procedimento giudiziario Akzo.

327    Questa giustificazione non può essere accolta.

328    Infatti, indipendentemente dalla questione se altre imprese sarebbero dissuase dal far valere in giudizio i loro diritti mentre sono coinvolte in un’indagine della Commissione per violazione delle norme in materia di concorrenza, l’argomento della Commissione si rivela incompatibile con il principio di tutela giurisdizionale effettiva.

329    Di conseguenza, avendo concesso a tutte le altre imprese coinvolte una riduzione dell’ammontare delle ammende irrogate in ragione della durata del procedimento amministrativo, ma non, invece, alle ricorrenti per il solo fatto di aver provocato il procedimento Akzo, come emerge dai punti 771 e 772 della decisione impugnata, la Commissione ha reso detta decisione viziata da un’ingiustificata disparità di trattamento.

330    Pertanto, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, il Tribunale considera che l’ammontare delle ammende irrogate alle ricorrenti deve essere ridotto dell’1%.

331    Di conseguenza, l’ammontare complessivo delle ammende inflitte dall’articolo 2, punti da 1 a 7 e da 18 a 24, vale a dire EUR 40,6 milioni per Akzo Nobel e EUR 12,002 milioni per Akcros è ridotto a EUR 40,194 milioni per Akzo Nobel e a EUR 11,881980 milioni per Akcros.

[omissis]

 Sulle spese

449    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

450    Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha parzialmente accolto le conclusioni delle ricorrenti.

451    Pertanto, alla luce delle circostanze del caso di specie, occorre decidere nel senso che la Commissione sopporterà due quinti delle spese delle ricorrenti e tre quinti delle proprie spese. Le ricorrenti sopporteranno tre quinti delle proprie spese e due quinti delle spese della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      L’articolo 2, punti 4, 6, 21 e 23, della decisione C (2009) 8682 definitivo della Commissione, dell’11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38589 – Stabilizzanti termici) è annullato nella parte in cui sono state irrogate ammende a Akzo Nobel Chemicals GmbH e a Akzo Nobel Chemicals BV.

2)      L’importo complessivo delle ammende irrogate dall’articolo 2, punti da 1 a 7 e da 18 a 24, della decisione C (2009) 8682 definitivo è ridotto a EUR 40,194 milioni per Akzo Nobel NV e a EUR 11,881980 milioni per Akcros Chemicals Ltd.

3)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)      La Commissione europea sopporterà due quinti delle spese di Akzo Nobel, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV e Akcros Chemicals e tre quinti delle proprie spese. Akzo Nobel, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV e Akcros Chemicals sopporteranno tre quinti delle proprie spese e due quinti delle spese della Commissione.

Prek

Labucka

Kreuschitz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 luglio 2015.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.


1 –      Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.