Sentenza del Tribunale del 21 giugno 2012 - Kavaklidere-Europe / UAMI - Yakult Honsha (Yakut)
(Causa T-276/09)
["Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Yakut - Marchio comunitario figurativo anteriore Yakult - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009"]
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Kavaklidere-Europe (Schoten, Belgio) (rappresentanti: inizialmente J. Vercraeye e I. Tytgat, poi J. Vercraeye e B. De Vuyst, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Yakult Honsha Kabushiki Kaisha (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: M. Edenborough, QC, P. Harris, solicitor, e T. Elias, barrister)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI dell'8 maggio 2009 (procedimento R 1396/2008-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Yakult Honsha Kabushiki Kaisha e la Kavaklidere-Europe
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Kavaklidere-Europe è condannata alle spese.
____________1 - GU C 244 del 10.10.2009.