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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso del sig. Osman Ocalan, per conto del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK), e del sig. Serif Vanly, per conto del Congresso Nazionale del Kurdistan (KNK), contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 31 luglio 2002.

    (Causa T-229/02)

    Lingua processuale: l'inglese

Il 31 luglio 2002 il sig. Osman Ocalan, per conto del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK), e il sig. Serif Vanly, per conto del Congresso Nazionale del Kurdistan (KNK), con gli avv.ti Mark Muller, barrister, Edward Grieves, barrister, incaricati dall'avv. Gareth Pierce, dello studio legale Birnberg, Peirce and partners, 14 Inverness Street, Londra NW1 7HJ, Regno Unito, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

(annullare la decisione del Consiglio 2 maggio 2002, 2002/334/CE, e la conseguente decisione 17 giugno 2002, in quanto mette al bando il PKK,

(in subordine, dichiarare il regolamento 2508/2001 illegittimo con riguardo alla sua applicazione ai ricorrenti,

(condannare il Consiglio al pagamento delle spese processuali dei ricorrenti,

(condannare il Consiglio al risarcimento dei danni.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorso è diretto al parziale annullamento della decisione 2002/334/CE ( e della successiva decisione 2002/460/CE ( che colloca il PKK nell'elenco europeo dei terroristi. Tali decisioni sono state adottate in attuazione del contestato regolamento n. 2580/2001.

A sostegno delle loro domande i ricorrenti deducono i seguenti motivi;

(Omessa applicazione dei criteri alla realtà dei fatti e/o omessa presa in considerazione delle leggi sui conflitti armati, ove pertinenti. A questo proposito viene affermato che il Consiglio ha messo al bando una organizzazione inesistente (sciolta di recente) che, per definizione, era incapace di svolgere attualmente o in futuro attività terroristiche. In subordine, se questa deduzione dovesse essere disattesa, e si dovesse ritenere che il PKK continua ad esistere come organizzazione, il Consiglio ha completamente disatteso il presupposto per cui ogni presunta organizzazione da prendere in considerazione ai fini del regolamento deve svolgere attualmente attività terroristiche. Di fatto, fin dal luglio 1999 il PKK ha rinunciato alle sue rivendicazioni quanto all'indipendenza del Kurdistan e ha cercato semplicemente di essere riconosciuto con strumenti pacifici e politici.

(Violazione del diritto internazionalmente riconosciuto all'autodeterminazione ed a godere dei diritti culturali, civili e politici.

(Violazione dei diritti fondamentali di libertà di espressione e di associazione.

(Violazione di altri principi di diritto comunitario, come i principi della proporzionalità, certezza, uguaglianza, e del diritto di esporre le proprie ragioni.

(Sviamento di potere, in quanto l'inclusione del PKK nell'elenco di cui trattasi da parte del Consiglio deve considerarsi il risultato di pressioni politiche da parte della Turchia, e non il risultato di una ragionevole applicazione dei criteri sopramenzionati ai fatti.

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