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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso di Piero Gonnelli e l'Associazione Italiana Frantoiani Oleari (AIFO) contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 agosto 2002

    (causa T-231/02)

    Lingua processuale : l'italiano

il 2 agosto 2002 , Piero Gonnelli e l'Associazione Italiana Frantoiani Oleari (AIFO), con l'avvocato Ugo Scuro, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

-annullare integralmente il regolamento CE N. 1019/2002 della Commissione del 13.06.2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e, in subordine, annullare gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del Regolamento stesso

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, Presidente dell'AIFO (Associazione Italiana Frantoiani Oleari) si rivolge contro il Regolamento (CE) n. 1019 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva1.

A sostegno delle sue pretensioni, il ricorrente fa valere la violazione degli art. 33, 34, par. 2, comma 2, 153, 157 e 253 del Trattato CE. Si ritiene a questo riguardo che il Regolamento impugnato favorisce il mantenimento delle posizioni di dominio delle grandi imprese del settore, ostacolando lo sviluppo delle piccole e medie imprese, e non garantisce il consumatore in ordine alla provenienza e genuinità del prodotto. In particolare, il Regolamento prevede che vengano riportate nell'etichetta informazioni sulla categoria dell'olio di oliva insufficienti a garantire la qualità intrinseca del prodotto. Concretamente, si prevede come meramente facoltativa la designazione dell'origine degli oli di oliva vergini ed extra vergini, quando, per il consumatore, assume sempre maggiore importanza l'origine geografica delle materie prime. Lo stesso Regolamento impone la presentazione del prodotto al consumatore finale in imballaggi della capacità massima di 5 litri, a discapito dei piccoli imprenditori, quale, ad esempio, i frantoiani, che generalmente vendono il prodoto sfuso in loco.

Il Regolamento impugnato non offrirebbe inoltre adeguate garanzie circa la provenienza e la genuinità del prodotto, e ostacolando la commercializzazione della tipologia di olio di più alta qualità e con maggiore possibilità di controllo diretto da parte del consumatore, quale quello venduto direttamente dal frantoiano.

Da un altro punto di vista, e in contrasto con la finalità della politica agricola comune, il sovradetto Regolamento sfavorisce la distribuzione di oli di oliva di qualità, quale quello commercializzato direttamente dal frantoiano, disincentiva la produttività, il progresso tecnico e lo sviluppo razionale dell'agricoltura.

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1 - GUCE L 155, del 14.06.2002, p. 27