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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso del sig. Hinrich Bavendam e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 febbraio 2005

(Causa T-80/05)

Lingua processuale: il tedesco

Il 17 febbraio 2005 Hinrich Bavendam, residente in Brema (Germania), Günther Früchtnicht, residente in Brema (Germania), Hinrich Geerken, residente in Brema (Germania), Hans Jürgen Weyhausen Brinkmann, residente in Brema (Germania), Curt Hildebrand v. Einsiedel, residente in Lipsia (Germania), Christina Gräfin von Schall Riaucour, residente in Ahlen Vorhelm (Germania), Franz Albrecht Metternich Sandor, Prinz von Ratibor und Corvey, residente in Höxter (Germania), Christoph Prinz zu Schleswig Holstein, residente in Thumby (Germania) e la Città di Schloß Holte Stukenbrock (Germania), rappresentati dall'avv. T. Giesen, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione della Commissione 7 dicembre 2004, ai sensi della direttiva del Consiglio 92/43/CEE1, che stabilisce l'elenco di siti di importanza comunitaria

1.    per la regione biogeografica continentale

2.    per la regione biogeografica atlantica

[notificate con i numeri C(2004) 4031 e C(2004) 4032], nella parte in cui riguardano la proprietà o la potestà territoriale dei ricorrenti;

-    condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

I ricorrenti sono proprietari dell'intero territorio o di grosse porzioni di territori che, ai sensi della decisione impugnata, sono stati dichiarati siti di importanza comunitaria, il che ridurrebbe i diritti di proprietà dei ricorrenti.

I ricorrenti fanno valere che i criteri per l'inclusione nell'elenco dei siti di importanza comunitaria non erano soddisfatti, in quanto i tipi di habitat naturali e le specie rilevanti ai fini dell'inclusione non erano affatto presenti o non lo erano in maniera sufficientemente rappresentativa.

Essi affermano inoltre che:

-    sono state violate forme sostanziali di cui agli artt. 6, nn 2, 3 e 4, o 4 della direttiva 92/43/CEE;

-    è stata commessa una violazione del Trattato, in quanto già la decisione di selezione a livello nazionale, alla base dell'inclusione nell'elenco, era errata;

-    si è verificato uno sviamento di potere, dal momento che la Commissione ha incluso nell'elenco, senza alcuna eccezione, tutti i siti proposti dalla Repubblica federale di Germania.

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1 - Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).