Language of document : ECLI:EU:T:2015:151

Causa T ‑466/12

RFA International, LP

contro

Commissione europea

«Dumping – Importazione di ferrosilicio originario della Russia – Rigetto delle domande di restituzione di dazi antidumping pagati – Determinazione del prezzo all’esportazione – Entità economica unica – Determinazione del margine di dumping – Applicazione di un metodo diverso da quello utilizzato nell’inchiesta iniziale – Mutamento delle circostanze – Articolo 2, paragrafo 9, e articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 17 marzo 2015

1.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti

2.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Presupposti – Associazione tra l’esportatore e l’importatore

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 9)

3.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Adeguamenti – Applicazione d’ufficio – Presa in considerazione di un equo margine di profitto e di un equo margine per le spese sostenute tra l’importazione e la rivendita – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 9)

4.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Adeguamenti – Carattere equo – Onere della prova

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 9)

5.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Adeguamenti – Presa in considerazione di un equo margine di profitto – Calcolo sulla base di dati provenienti da un importatore indipendente

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 9)

6.      Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Portata – Divieto di statuire ultra petita

(Art. 263 TFUE)

7.      Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Motivo dedotto per la prima volta in udienza – Motivo non qualificabile come ampliamento di un motivo esistente – Irricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2)

8.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Scelta tra diversi metodi di calcolo – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 11)

9.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Domanda di restituzione di dazi antidumping basata sull’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento n. 1225/2009 – Valutazione da parte della Commissione – Ricorso a un metodo di calcolo diverso da quello utilizzato nell’inchiesta iniziale – Presupposti – Mutamento di circostanze – Interpretazione restrittiva – Onere della prova – Obbligo di applicare un metodo conforme alle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento n. 1225/2009

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 11, §§ 8 e 9)

10.    Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Domanda di restituzione di dazi antidumping basata sull’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento n. 1225/2009 – Valutazione da parte della Commissione – Ricorso a un metodo di calcolo diverso da quello utilizzato nell’inchiesta iniziale – Presupposti – Mutamento di circostanze che giustifica il mutamento del metodo di calcolo – Mutamento della struttura e modifica dei circuiti di vendita all’esportazione di un gruppo produttore esportatore – Valutazione

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 11, §§ 8 e 9)

11.    Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Determinazione del prezzo all’esportazione – Elemento rilevante – Prezzo praticato in operazioni commerciali normali – Prezzo pagato dal primo acquirente indipendente a un’entità economica unica produttrice esportatrice – Nozione di entità economica unica – Incidenza sulla qualificazione come produttore esportatore delle società appartenenti all’entità economica unica – Insussistenza

[Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, §§ 1 e 10, i)]

12.    Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Domanda di restituzione di dazi antidumping basata sull’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento n. 1225/2009 – Valutazione da parte della Commissione – Determinazione del metodo di calcolo in forza dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento n. 1225/2009 – Necessità di interpretazione in conformità dell’accordo antidumping del GATT del 1994 – Insussistenza

(Accordo relativo all’attuazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio «accordo antidumping del 1994», art. 18.3; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 11, § 9)

13.    Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Restituzione dei dazi antidumping – Potere discrezionale della Commissione – Effetto degli orientamenti adottati dalla Commissione

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 11, § 8; comunicazione della Commissione 2002/C 127/06)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 37)

2.      In forza dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base n. 1225/2009, ai fini del calcolo del margine di dumping, le istituzioni sono legittimate, in caso di associazione tra l’esportatore e l’importatore, a costruire il prezzo all’esportazione. Siffatta associazione esiste in particolare quando l’esportatore e l’importatore appartengono allo stesso gruppo.

(v. punto 39)

3.      Ai fini della costruzione del prezzo all’esportazione in base al prezzo praticato al primo acquirente indipendente o su qualsiasi altra base equa, per stabilire un prezzo all’esportazione attendibile al livello frontiera dell’Unione, gli adeguamenti previsti dall’articolo 2, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento antidumping di base n. 1225/2009 sono effettuati d’ufficio dalle istituzioni. A tale riguardo, l’articolo 2, paragrafo 9, commi secondo e terzo, del regolamento di base non esclude che siano effettuati adeguamenti per spese sostenute prima dell’importazione, nella misura in cui tali spese vengono di norma sostenute dall’importatore.

Inoltre, tale disposizione non stabilisce alcun metodo di calcolo o di determinazione del margine adeguato per dette spese e per i profitti, limitandosi a rinviare al carattere equo di tale margine che costituisce oggetto dell’adeguamento.

Infine, le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale quanto alla determinazione di un margine adeguato per tali spese e per i profitti, di modo che il giudice dell’Unione è chiamato a svolgere soltanto un sindacato giurisdizionale limitato. Infatti, tale determinazione comporta necessariamente valutazioni economiche complesse.

(v. punti 40‑43)

4.      Nel contesto del calcolo del margine di dumping in base ad un prezzo all’esportazione costruito, spetta alla parte interessata che intenda contestare la portata degli adeguamenti effettuati sul fondamento dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base n. 1225/2009, in quanto i margini determinati a tale titolo sarebbero eccessivi, fornire elementi di prova e calcoli effettivi che giustifichino le sue affermazioni e, in particolare, il tasso alternativo da essa eventualmente proposto. La parte interessata è tenuta in particolare a presentare dati numerici a sostegno della sua contestazione, quali calcoli effettivi che giustifichino le sue affermazioni. A tale proposito, in particolare, l’affermazione dell’esistenza di un’entità economica che integri funzioni di importazione e funzioni di esportazione non è sufficiente a invertire tale onere della prova imponendo alle istituzioni di effettuare d’ufficio la distinzione tra le due funzioni di importazione e di esportazione e le spese e i profitti corrispondenti.

(v. punti 44, 61‑63)

5.      Allorché sussiste un’associazione tra produttore ed importatore nell’Unione, il calcolo del margine di profitto adeguato di cui all’articolo 2, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento antidumping di base n. 1225/2009 può fondarsi non già sui dati forniti da un importatore affiliato, che possono venire influenzati da una tale associazione, ma su quelli provenienti da un importatore indipendente.

(v. punto 68)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 77, 78)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 80‑82)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punto 86)

9.      In tutti i procedimenti di restituzione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento antidumping di base n. 1225/2009, la Commissione applica, in base alla formulazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del medesimo regolamento, se non è intervenuto un mutamento delle circostanze, lo stesso metodo impiegato nel corso dell’inchiesta iniziale che è sfociata nell’imposizione del dazio antidumping di cui trattasi, tenuto conto in particolare delle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento suddetto.

A tale riguardo, l’eccezione che permette alla Commissione di avvalersi, nel corso del procedimento di restituzione, di un metodo diverso da quello utilizzato nell’inchiesta iniziale se è intervenuto un mutamento delle circostanze deve necessariamente essere oggetto di un’interpretazione restrittiva, poiché una deroga o un’eccezione ad una regola generale devono essere interpretate restrittivamente. Spetta quindi alla Commissione provare che è intervenuto un mutamento delle circostanze qualora essa intenda avvalersi di un metodo diverso da quello utilizzato nell’inchiesta iniziale.

Inoltre, per essere giustificato alla luce dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, il cambiamento di metodo deve essere collegato al mutamento delle circostanze accertato.

A tale proposito, per quanto riguarda la natura di eccezione di siffatto mutamento delle circostanze, la necessità di un’interpretazione restrittiva non può consentire alla Commissione di interpretare e di applicare tale disposizione in un modo incompatibile con la formulazione e la finalità di quest’ultima. A tale riguardo, tale disposizione prevede, in particolare, che il metodo applicato debba essere conforme alle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento di base. Ne consegue che, qualora in fase di restituzione dovesse risultare che l’applicazione del metodo utilizzato nel corso dell’inchiesta iniziale non era conforme alle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento di base, la Commissione sarebbe tenuta a non applicare ulteriormente tale metodo, fermo restando che spetta alla Commissione medesima dimostrare che il metodo applicato nell’inchiesta iniziale non fosse conforme all’articolo 2 del regolamento di base. Per contro, per giustificare un cambiamento di metodo, non è sufficiente che un nuovo metodo sia più adeguato del precedente, nel caso in cui il metodo precedente sia comunque conforme all’articolo 2 del regolamento di base.

(v. punti 87‑91)

10.    Nell’ambito della valutazione di una domanda di restituzione di dazi antidumping pagati, la Commissione è legittimata ad applicare un metodo di calcolo del margine di dumping diverso dal metodo utilizzato nell’inchiesta iniziale solo laddove possa dimostrare che un mutamento di circostanze giustifichi il ricorso al nuovo metodo.

A tale proposito, il mutamento della struttura di un gruppo di imprese e dell’organizzazione delle sue vendite all’esportazione, che crea un nuovo canale di vendita e che consente così, per la prima volta, di stabilire prezzi all’esportazione individuali per diversi produttori esportatori che ne fanno parte, giustifica l’applicazione di un nuovo metodo consistente nel calcolo di margini di dumping individuali per ciascuno dei produttori esportatori interessati prima di stabilire, alla luce della loro appartenenza al gruppo di imprese, un margine di dumping medio ponderato.

In tali circostanze, anche ove la Commissione ometta di richiedere, nell’inchiesta iniziale, la presentazione di dati individuali, siffatta omissione non è tale da viziare di illegittimità la conclusione relativa all’esistenza di un mutamento delle circostanze.

(v. punti 98‑102, 117)

11.    Per quanto riguarda l’analisi delle pratiche di dumping, la nozione di entità economica unica è stata elaborata ai fini della determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base n. 1225/2009. Invero, quando un produttore affida compiti spettanti, di norma, a un dipartimento di vendita interno a una società di distribuzione dei suoi prodotti che esso controlla economicamente, l’utilizzo, ai fini della determinazione del valore normale, dei prezzi pagati dal primo acquirente indipendente alla suddetta società di distribuzione è giustificato, dato che tali prezzi possono essere considerati i prezzi della prima vendita del prodotto effettuata nel corso di normali operazioni commerciali, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di base. Tale considerazione può essere applicata, in via analogica, agli adeguamenti effettuati, in forza dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, sul prezzo all’esportazione. In tale contesto, se un produttore distribuisce i propri prodotti destinati all’Unione per il tramite di una società giuridicamente distinta ma collocata sotto il suo controllo economico, la necessità di una constatazione che rifletta la realtà economica dei rapporti tra detto produttore e tale società di vendita milita piuttosto a favore dell’applicazione della nozione di entità economica unica per il calcolo del prezzo all’esportazione.

Ne consegue che la nozione di entità economica unica è fondata, in particolare, sulla necessità di tener conto della realtà economica dei rapporti tra il produttore e la sua società di vendita, società, quest’ultima, che svolge compiti propri di un dipartimento di vendita inserito nell’organizzazione del produttore.

Per contro, il fatto che due produttori appartengano al medesimo gruppo e formino, con una società giuridicamente distinta appartenente anch’essa al suddetto gruppo e incaricata di svolgere compiti propri di un servizio di vendita integrato, un’entità economica unica non obbliga le istituzioni a ritenere che solo detta entità unica possa essere qualificata come produttore esportatore. Una tale premessa infatti prescinderebbe dalla realtà economica consistente nel fatto che, nonostante la loro appartenenza, quali consociate detenute dagli stessi azionisti, a un medesimo gruppo, o addirittura, ammesso che sia dimostrata, a un’entità economica unica, due produttori possono costituire entità giuridiche distinte che, nell’inchiesta di restituzione, producono e commercializzano i loro prodotti a titolo individuale.

(v. punti 108‑112)

12.    In forza del considerando 3 del regolamento antidumping di base n. 1225/2009, tale regolamento mira a trasporre nel diritto dell’Unione, per quanto possibile, le norme contenute nell’accordo sull’attuazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo antidumping). Pertanto, le disposizioni del regolamento di base devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce delle disposizioni corrispondenti dell’accordo antidumping. Tuttavia, per quanto concerne il metodo di calcolo da applicare ai fini della valutazione di una domanda di restituzione di dazi antidumping pagati, l’accordo antidumping non contiene disposizioni equivalenti a quelle di cui all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, cosicché la regola che quest’ultima disposizione contiene non può essere considerata una trasposizione di una delle regole dettagliate di detto accordo, da interpretare in conformità del medesimo. Inoltre, dalla formulazione letterale e dal contesto degli articoli 18.3 e 18.3.1 dell’accordo antidumping risulta che, a differenza dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, che individua il metodo applicabile in qualsiasi inchiesta di restituzione, l’articolo 18.3.1 dell’accordo antidumping si inserisce nelle disposizioni finali di detto accordo, e più precisamente tra quelle enunciate nel suo articolo 18.3, che stabiliscono la sua applicabilità nel tempo.

(v. punti 135‑137, 139)

13.    V. il testo della decisione.

(v. punti 142‑144)