Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 15 ottobre 2013 –
Evropaïki Dynamiki / Commissione
(causa T‑474/10)
«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici (ESP DESIS II) – Classificazione di un offerente – Aggiudicazione dell’appalto – Obbligo di motivazione – Trasparenza – Parità di trattamento – Errore manifesto di valutazione – Responsabilità extracontrattuale»
1. Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di escludere dalla procedura un offerente che ha commesso un errore grave in ambito professionale – Offerente che invoca un presunto errore grave in ambito professionale commesso dalla società controllante di un membro del consorzio aggiudicatario dell’appalto – Esame da parte dell’amministrazione aggiudicatrice dei fatti dedotti e della questione dell’imputazione dell’errore della società controllante alla sua controllata [Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 93, § 1, c)] (v. punti 41, 45, 46)
2. Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Aggiudicazione degli appalti – Offerta economicamente più vantaggiosa – Criteri di aggiudicazione – Scelta da parte dell’amministrazione aggiudicatrice – Limiti – Rispetto dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non-discriminazione (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, artt. 89 e 97; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 138) (v. punti 66, 101-103, 106-108)
3. Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punti 72, 111, 121, 209)
4. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Presa in considerazione, come motivazione, delle risposte di un’istituzione alle domande di un offerente escluso – Presupposti – Mancata sostituzione di una motivazione nuova alla motivazione iniziale – Valutazione degli elementi d’informazione di cui il ricorrente dispone al momento della proposizione del ricorso (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, § 3) (v. punti 73-80)
5. Ricorso di annullamento – Oggetto – Domanda di annullamento di una decisione strettamente connessa a una decisione precedente – Rigetto della domanda di annullamento della decisione precedente che comporta il rigetto della domanda di annullamento della decisione susseguente (v. punto 212)
6. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, secondo comma, TFUE) (v. punto 215)
Oggetto
| Da un lato, domanda di annullamento di quattro decisioni della Commissione comunicate con quattro lettere distinte del 16 luglio 2010, di classificare l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto DIGIT/R2/PO/2009/045, concernente «Prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici» (ESP DESIS II) (GU 2009/S 198-283663), per il lotto n. 1 A al secondo posto, per il lotto n. 1 B al terzo posto, per il lotto n. 1 C al secondo posto e per il lotto n. 3 al terzo posto, nonché di tutte le decisioni della direzione generale dell’Informatica della Commissione ivi connesse, comprese quelle di attribuire i rispettivi contratti agli offerenti classificati al primo e al secondo posto e, dall’altro, domanda di risarcimento dei danni. |
Dispositivo
2) | | L’Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese. |