Language of document : ECLI:EU:T:2024:456

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

10 luglio 2024 (*)

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante pali per sostenere piante – Disegno o modello anteriore – Causa di nullità – Divulgazione del disegno o modello anteriore – Prova della divulgazione – Articolo 7 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»

Nella causa T‑210/23,

Azienda Agricola F.lli Buccelletti Srl, con sede in Castiglion Fiorentino (Italia), rappresentata da A. Pagani, avvocata,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da M. Capostagno e R. Raponi, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:

Sunservice Srl, con sede in Castiglione del Lago (Italia), rappresentata da E. Verdelli e S. Papalini, avvocate,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da D. Spielmann, presidente, R. Mastroianni e T. Tóth (relatore), giudici,

cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 20 febbraio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, l’Azienda Agricola F.lli Buccelletti Srl, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 20 febbraio 2023 (procedimento R 370/2022-3) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Fatti

2        Il 6 novembre 2020 la Sunservice Srl, interveniente, ha depositato presso l’EUIPO una domanda di registrazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), del disegno o modello comunitario raffigurato nelle seguenti vedute:


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1.1

1.2



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1.3

1.4

1.5

3        I prodotti ai quali il disegno o modello di cui al precedente punto 2 è destinato a essere applicato rientrano nella classe 08.08 ai sensi dell’accordo di Locarno dell’8 ottobre 1968 che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, come modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Pali (per sostenere piante)».

4        Il 28 febbraio 2021 la ricorrente ha presentato all’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario di cui al precedente punto 2 ai sensi dell’articolo 52 del regolamento n. 6/2002.

5        I motivi dedotti a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità erano quelli di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento, nonché con l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

6        Il modello sul quale la ricorrente ha fondato la sua domanda di dichiarazione di nullità (in prosieguo: il «modello anteriore») è raffigurato come segue:

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7        Il 20 gennaio 2022 la divisione di annullamento ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità.

8        Il 7 marzo 2022 la ricorrente ha presentato ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento.

9        Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che la ricorrente, basandosi esclusivamente su dichiarazioni e altri documenti che non dimostravano la divulgazione con ragionevole certezza, non aveva fornito la prova di una divulgazione effettiva e sufficiente del disegno o modello anteriore prima della data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello contestato. Essa ha respinto il ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento recante rigetto della domanda di dichiarazione di nullità, senza esaminare se il disegno o modello contestato presentasse carattere di novità ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e carattere individuale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002.

 Conclusioni delle parti

10      La ricorrente conclude, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        riformare la decisione impugnata e dichiarare la nullità del disegno o modello contestato;

–        condannare l’interveniente alle spese, comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi all’EUIPO.

11      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese in caso di convocazione di un’udienza.

12      L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese, comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi all’EUIPO.

 In diritto

 Sulla ricevibilità dei documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale

13      L’EUIPO eccepisce l’irricevibilità dei documenti contenuti negli allegati A.22 e A.23 al ricorso, nonché quella delle tre immagini contenute a pagina 9 del ricorso, che riproducono ingrandimenti di dettagli della fotografia di cui all’allegato A.9 al ricorso. A sostegno della sua domanda di irricevibilità, l’EUIPO sostiene che tali documenti non sono stati prodotti nel corso del procedimento svoltosi dinanzi ad esso.

14      Dalla giurisprudenza risulta che il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo di legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell’EUIPO ai sensi dell’articolo 61 del regolamento 6/2002, ragion per cui la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati dinanzi ad esso per la prima volta [v. sentenza del 18 marzo 2010, Grupo Promer Mon Graphic/UAMI – PepsiCo (Rappresentazione di un supporto promozionale circolare), T‑9/07, EU:T:2010:96, punto 24 e giurisprudenza citata].

15      Nel caso di specie, occorre notare che i documenti, in data 21 aprile 2023, contenuti negli allegati A.22 e A.23 al ricorso, sono stati effettivamente prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale.

16      Pertanto, non ne va tenuto conto, senza che sia necessario esaminare il loro valore probatorio.

17      Occorre, invece, notare che le tre immagini contenute a pagina 9 del ricorso non sono che ingrandimenti della fotografia di cui all’allegato A.9. Ebbene, tale fotografia è stata prodotta sia dinanzi alla divisione di annullamento sia dinanzi alla commissione di ricorso. Pertanto, i suoi ingrandimenti non possono essere considerati documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale.

18      Inoltre, l’interveniente chiede, in sostanza, che sia preso in considerazione l’allegato da essa prodotto come allegato B.5 contenente una perizia tecnica, in data 17 luglio 2023, che dimostrerebbe che il disegno o modello contestato non è simile al disegno o modello anteriore rivendicato dalla ricorrente.

19      Ebbene, tale documento, successivo alla decisione, è prodotto per la prima volta dinanzi al Tribunale e, pertanto, non può essere preso in considerazione, secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 14.

20      La domanda dell’interveniente al riguardo deve quindi essere respinta.

 Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata

21      La ricorrente deduce, in sostanza, due motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento e, il secondo, sulla violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

22      Con il primo motivo, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver commesso un errore di valutazione per aver ritenuto erroneamente che essa non avesse provato la divulgazione di un disegno o modello anteriore.

23      A tal fine, essa afferma, in sostanza, che la commissione di ricorso erroneamente non ha analizzato in maniera globale l’insieme delle prove da essa addotte e ha rifiutato di tener conto delle dichiarazioni delle persone con le quali lavorava, sebbene tali persone non fossero parti del procedimento e non avessero alcun interesse personale nella presente controversia.

24      L’EUIPO, sostenuto dall’interveniente, contesta gli argomenti della ricorrente.

25      Esso sostiene che le prove prodotte dalla ricorrente non consentono di identificare i pali che vi compaiono come corrispondenti a quelli ai quali è applicato il disegno o modello anteriore. Fa presente che le dichiarazioni e le analisi delle prove sono state effettuate da persone legate alla ricorrente da vincoli commerciali, come nel caso dell’attestazione del fabbricante di oggetti in ferro di cui all’allegato A.13 al ricorso, o da rapporti di collaborazione, come nel caso delle attestazioni redatte dall’esperto in materie tecniche, contenute negli allegati A.4, A.7 e A.11, allegate al ricorso.

26      Con specifico riferimento al documento accluso al ricorso come allegato A.9, nel quale compare la fotografia di un camion che trasporta diverse centinaia di pali, l’EUIPO sostiene che tale fotografia non consente di identificare i pali trasportati come corrispondenti a quelli ai quali sarebbe stato applicato il disegno o modello anteriore. Aggiunge che tale documento non può avere l’effetto di colmare le lacune delle altre prove, che non consentono di dimostrare la divulgazione del disegno o modello anteriore.

27      Quanto ai documenti di cui agli allegati A.9, A.10 e A.20 acclusi al ricorso e che contengono, rispettivamente, la fotografia del camion menzionata al precedente punto 26, la fotografia di picchetti piantati davanti a un fosso e un preventivo emesso dalla ricorrente nel settembre 2017, l’EUIPO sostiene che tali documenti non possono essere presi in considerazione, perché non avrebbero date certe o perché si riferiscono a pali non correlati al disegno o modello contestato.

28      Inoltre, l’EUIPO sostiene che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, l’interveniente avrebbe costantemente ribadito che i modelli di pali oggetto degli ordini menzionati dalla ricorrente e che dimostrerebbero la divulgazione non corrispondevano al disegno o modello anteriore, contenuto nell’allegato A.2 al ricorso.

29      L’EUIPO infine sostiene che, come espressamente dichiarato dal Tribunale, esso deve valutare la divulgazione indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, che non lo vincolano quando è chiamato ad analizzare una questione di diritto e a valutare elementi di fatto che le parti hanno l’onere di dimostrare con mezzi di prova adeguati.

30      L’interveniente afferma, in particolare, di produrre pali di sostegno per piante dal 2010 e di averne forniti alla ricorrente fino al 2018. Afferma che, avendo supervisionato le attività della ricorrente fino all’ottobre 2020, come risulta dalle fatture di cui all’allegato B.4, accluse al controricorso, l’aveva autorizzata ad utilizzare i pali oggetto del disegno o modello contestato.

31      L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 prevede che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, un disegno o modello si consideri divulgato al pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione, salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell’Unione europea. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

32      Né il regolamento n. 6/2002 né il regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di applicazione del regolamento n. 6/2002 (GU 2002, L 341, pag. 28) specificano la forma obbligatoria degli elementi di prova che devono essere forniti dal richiedente la dichiarazione di nullità per giustificare la divulgazione del disegno o modello anteriore prima della data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello contestato. Ne consegue che, da un lato, il richiedente la dichiarazione di nullità è libero di scegliere la prova che ritiene utile presentare all’EUIPO a sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità e, dall’altro, l’EUIPO è tenuto ad analizzare tutti gli elementi presentati per concludere se essi siano effettivamente una prova della divulgazione del disegno o modello anteriore [v. sentenza del 13 giugno 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porta schede informative per veicoli), T‑74/18, EU:T:2019:417, punto 21 e giurisprudenza citata].

33      Oltre a ciò, la divulgazione di un disegno o modello anteriore non può essere dimostrata da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti e oggettivi che provino una divulgazione effettiva del disegno o modello anteriore nel mercato. Inoltre, gli elementi di prova forniti dal richiedente la dichiarazione di nullità devono essere valutati gli uni rispetto agli altri. Infatti, sebbene taluni di questi elementi possano essere insufficienti di per sé a dimostrare la divulgazione di un disegno o modello anteriore, tuttavia, associati o considerati congiuntamente ad altri documenti o informazioni, possono contribuire a costituire la prova della divulgazione. Infine, per valutare l’efficacia probatoria di un documento, si deve verificare la verosimiglianza e la veridicità dell’informazione in esso contenuta. Occorre tener conto, in particolare, della provenienza del documento, delle circostanze della sua elaborazione e del suo destinatario, nonché chiedersi se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile (v. sentenza del 13 giugno 2019, Porta schede informative per veicoli, T‑74/18, EU:T:2019:417, punto 22 e giurisprudenza citata).

34      In aggiunta, occorre sottolineare che un disegno o modello anteriore deve costituire un’anteriorità «compatta» o «di ogni componente» e non può essere il risultato di una combinazione [v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2022, Group Nivelles/EUIPO – Easy Sanitary Solutions (Canaletta di scarico per doccia), T‑327/20, EU:T:2022:263, punto 143 e giurisprudenza citata].

35      Infine, un disegno o modello si considera divulgato quando la parte che rivendica la divulgazione abbia provato i fatti costitutivi di tale divulgazione. Per confutare tale presunzione, spetta invece alla parte che contesta la divulgazione dimostrare in modo giuridicamente adeguato che le circostanze del caso di specie potevano ragionevolmente impedire che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti fossero conosciuti negli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell’Unione (v. sentenza del 13 giugno 2019, Porta schede informative per veicoli, T‑74/18, EU:T:2019:417, punto 23 e giurisprudenza citata).

36      Al fine di accertare la divulgazione di un disegno o modello anteriore, bisogna quindi procedere a un’analisi in due fasi, consistente nell’esaminare, in primo luogo, se gli elementi presentati nella domanda di dichiarazione di nullità dimostrino, da un lato, i fatti costitutivi di una divulgazione di un disegno o modello e, dall’altro, il carattere anteriore di tale divulgazione rispetto alla data di deposito o di priorità del disegno o modello contestato e, in secondo luogo, nell’ipotesi in cui il titolare del disegno o modello contestato abbia fatto valere il contrario, se tali fatti potessero, nel corso della normale attività commerciale, essere ragionevolmente conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell’Unione, in quanto altrimenti una divulgazione sarà considerata senza effetti e non sarà presa in considerazione (v. sentenza del 13 giugno 2019, Porta schede informative per veicoli, T‑74/18, EU:T:2019:417, punto 24 e giurisprudenza citata).

37      È alla luce di tali fattori che occorre stabilire se la commissione di ricorso abbia erroneamente ritenuto che la ricorrente non avesse sufficientemente provato l’esistenza della divulgazione del disegno o modello anteriore prima della data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello contestato, ossia il 6 novembre 2020.

38      Dalla decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso non ha messo in dubbio il fatto che la ricorrente avesse installato per i suoi clienti, dal 2017, i pali di cui alle attestazioni redatte dall’esperto in materie tecniche e accluse al ricorso agli allegati A.4, A.7 e A.11.

39      La commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che le dichiarazioni giurate, di cui la ricorrente si avvaleva nel caso di specie, redatte dall’esperto in materie tecniche e dal fabbricante di oggetto in ferro con cui la ricorrente aveva rapporti contrattuali, dovessero essere corroborate da altri elementi di prova, dal momento che tali dichiarazioni erano rese da persone legate alla ricorrente. A tal proposito, essa si è basata sul punto 30 della sentenza del 13 giugno 2012, Süd-Chemie/UAMI – Byk-Cera (CERATIX) (T‑312/11, non pubblicata, EU:T:2012:296), sul punto 29 della sentenza del 18 novembre 2015, Liu/UAMI – DSN Marketing (Custodia per computer portatile) (T‑813/14, non pubblicata, EU:T:2015:868), nonché sui punti 30 e 56 della sentenza del 2 marzo 2022, Fabryki Mebli “Forte”/EUIPO – Bog-Fran (Meuble) (T‑1/21, non pubblicata, EU:T:2022:108).

40      Per quanto riguarda specificamente le attestazioni redatte dall’esperto in materie tecniche, la commissione di ricorso ha rilevato, ai punti 45 e 46 della decisione impugnata, che tali attestazioni sembravano provenire da una persona legata alla ricorrente, dal momento che tale esperto era incaricato della supervisione dei lavori di installazione dei pali della ricorrente presso i suoi vari clienti, «ragione per la quale [era] ragionevole dedurre che [l’esperto in materie tecniche] a[vesse] una relazione di lavoro, (almeno) relativamente frequente con la [ricorrente]».

41      Va notato, tuttavia, che le circostanze di fatto presenti nelle tre sentenze menzionate al precedente punto 39 erano caratterizzate dal fatto che le dichiarazioni in questione erano state redatte o dal richiedente la dichiarazione di nullità del disegno o modello o da un dipendente di quest’ultimo e, di conseguenza, da un subordinato del richiedente la dichiarazione di nullità.

42      A tal riguardo, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, l’esistenza di un vincolo di subordinazione deve essere valutata caso per caso in funzione di tutti gli elementi e di tutte le circostanze che caratterizzano i rapporti esistenti tra le parti (sentenza del 10 settembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e a., C‑47/14, EU:C:2015:574, punto 46). Per di più, l’esistenza di un vincolo di subordinazione è caratterizzata dal fatto che un lavoratore si trovi sottoposto alla direzione di un’altra persona, la quale gli impone non solo le prestazioni da fornire, ma soprattutto il modo di eseguirle e della quale egli deve rispettare le istruzioni e le disposizioni interne. Al fine di determinare l’esistenza di un siffatto vincolo di subordinazione, occorre pertanto valutare l’autonomia e la flessibilità di cui dispone il lavoratore per scegliere l’orario, il luogo e le modalità di esecuzione dei compiti che gli sono stati affidati e/o la sorveglianza e il controllo che il datore di lavoro esercita sul modo in cui il lavoratore svolge le proprie funzioni [v. sentenze del 3 luglio 1986, Lawrie-Blum (66/85, EU:C:1986:284, punto 18), del 13 gennaio 2004, Allonby (C‑256/01, EU:C:2004:18, punto 72), del 4 dicembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media (C‑413/13, EU:C:2014:2411, punti 36 e 37), nonché del 20 novembre 2018, Sindicatul Familia Constantaria e a. (C‑147/17, EU:C:2018:926, punto 45)].

43      Ebbene, nel caso di specie, si deve rilevare che, come confermato all’udienza, l’esperto di materie tecniche è effettivamente intervenuto in cantieri agricoli come supervisore dei lavori svolti dalla ricorrente, nel corso dell’esecuzione dei contratti d’opera che aveva concluso con essa. Tuttavia, resta il fatto che, dal momento che tale esperto era vincolato alla ricorrente da un contratto d’opera in base al quale era incaricato di valutare la corretta esecuzione dei lavori e che, in particolare, tale incarico esclude, in linea di principio, qualsiasi rapporto di subordinazione con la ricorrente, si deve ritenere che tale esperto non possa essere considerato subordinato a quest’ultima. Inoltre, e in ogni caso, è giocoforza notare che non è dimostrato, e neppure asserito, che, alle date di redazione delle attestazioni, l’esperto in materie tecniche fosse vincolato alla ricorrente da un contratto. Ne consegue che il valore probatorio delle attestazioni redatte dall’esperto in materie tecniche non può essere invalidato in considerazione di un rapporto di subordinazione di tale esperto con la ricorrente.

44      In aggiunta, occorre rilevare che né l’EUIPO né l’interveniente contestano la qualità formale delle tre dichiarazioni in questione, le quali sono datate, firmate e contengono l’espressione «in fede», il che testimonia la natura solenne del documento redatto dall’esperto in materie tecniche. Del pari, né l’EUIPO né l’interveniente contestano che tale esperto sia stato un testimone diretto dei fatti su cui sta testimoniando.

45      Queste tre dichiarazioni costituiscono quindi una testimonianza solenne proveniente da un testimone diretto dei fatti, che attesta che i pali di sostegno per piante, piantati rispettivamente nel 2017 e nel 2019, corrispondono effettivamente a quelli che figurano nell’allegato A di ciascuna di dette dichiarazioni. Non si può fare a meno di rilevare che tali pali hanno un aspetto simile al disegno o modello anteriore rivendicato dalla ricorrente.

46      Inoltre, occorre rilevare che queste tre dichiarazioni sono corroborate dall’attestazione del fabbricante di oggetti in ferro di cui all’allegato A.13 al ricorso, la quale precisa che le fatture emesse tra il 2018 e il 2020 e che si riferiscono ai «pali con eliche» fanno riferimento ai pali che figurano nell’allegato A di tale dichiarazione. Non si può fare a meno di rilevare che anche tali pali che figurano nell’allegato A hanno un aspetto simile al disegno o modello anteriore, rivendicato dalla ricorrente.

47      Pertanto, alla luce degli elementi enunciati ai precedenti punti 45 e 46, le tre attestazioni redatte dall’esperto in materie tecniche, corroborate da quella del fabbricante di oggetti in ferro, devono essere considerate la dimostrazione che dei pali, come quelli che figurano nell’allegato A di ciascuna di tali attestazioni e che sono simili a quelli rivendicati dalla ricorrente, sono stati utilizzati tra il 2017 e il 2019 nei tre cantieri supervisionati da detto esperto.

48      Inoltre, va rilevato che, diversamente da quanto affermato dalla commissione di ricorso al punto 59 della decisione impugnata, l’attento esame della fotografia del camion che trasporta pali, acclusa al ricorso come allegato A.17, mette in evidenza che i pali trasportati sul camion presentano non solo le eliche di cui alle foto dell’allegato A.2, accluso al ricorso, ma anche una testata conformata a croce, preceduta da una caratteristica rientranza nel tubo, il che è caratteristica della cannula a forma di croce che compone tanto il disegno o modello contestato quanto il disegno o modello anteriore.

49      Ebbene, dalla relazione tecnica di cui all’allegato A.17 al ricorso risulta che la fotografia del camion che trasportava pali di sostegno per piante è stata scattata nel giugno 2017 e che la fotografia che mostra pali piantati davanti a un fosso è stata scattata nell’aprile 2018. Nel fascicolo non c’è nulla che possa mettere in dubbio l’imparzialità del consulente, autore di tale relazione tecnica, il che consente di ritenere con certezza che tali fotografie siano state scattate prima del 6 novembre 2020, data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello contestato.

50      Gli elementi menzionati ai precedenti punti 48 e 49 sono quindi tali da mettere in discussione il merito di quanto formulato al punto 60 della decisione impugnata, vale a dire che non esisterebbe una corrispondenza tra, da un lato, la data della commessa fatta dalla ricorrente, che è il 2 dicembre 2016 e che è stata accettata dalla sua cliente, acclusa come allegato A.8 al ricorso, e, dall’altro, la data del trasporto dei pali nel giugno 2017, nonché la fotografia dei pali piantati davanti a un fosso dell’aprile 2018.

51      Infatti, l’esistenza di un termine di sei mesi tra l’emissione di un’offerta e l’esecuzione di tale offerta non sembra essere di durata tale da mettere in discussione la datazione dei documenti accertata dalla relazione tecnica, di cui all’allegato A.17 al ricorso. Quanto alla fotografia dell’aprile 2018, occorre rilevare che essa permette solo di notare l’esistenza dell’installazione di pali davanti a un fosso, il che, di per sé, non è contraria all’esecuzione contrattuale, senza che la commissione di ricorso abbia fornito altri elementi esplicativi al riguardo.

52      La combinazione dei fattori di cui ai precedenti punti da 40 a 51 è sufficiente a configurare la divulgazione, almeno dal giugno 2017, del disegno o modello anteriore invocato dalla ricorrente.

53      A tal riguardo, occorre rilevare che, tenuto conto della specificità del prodotto che incorpora il disegno o modello contestato e del settore in cui è utilizzato, il fatto che tale disegno o modello abbia potuto essere divulgato in almeno tre cantieri rilevanti e che i prodotti che lo incorporano siano stati trasportati pubblicamente in bella vista più di un anno prima del deposito della domanda di registrazione del disegno o modello contestato, è sufficiente, nel caso di specie, per ritenere che un siffatto disegno o modello sia stato oggetto di divulgazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

54      Tale rilievo non è contraddetto dall’argomento dell’interveniente, secondo cui essa ha autorizzato la ricorrente ad utilizzare i pali a cui è applicato il disegno o modello registrato fino all’ottobre 2020. Infatti, l’interveniente non afferma che tale utilizzo fosse stato autorizzato sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza, come previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Inoltre, va notato che l’interveniente non fornisce neppure la prova che le circostanze del caso di specie potessero ragionevolmente impedire che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti fossero conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell’Unione.

55      Ne consegue che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che la ricorrente non avesse fornito prove concrete e oggettive di una divulgazione effettiva e sufficiente del disegno o modello anteriore.

56      Alla luce di quanto precede e senza che occorra statuire sulle domande della ricorrente di audizione di testimoni e di ispezione dei luoghi o esaminare il secondo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, la decisione impugnata deve essere annullata.

 Sulle domande di riforma della decisione impugnata e di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato

57      Per quanto riguarda la domanda della ricorrente diretta ad ottenere che il Tribunale riformi la decisione impugnata, occorre ricordare che, sebbene il potere di riforma riconosciuto al Tribunale non abbia l’effetto di conferire a quest’ultimo la facoltà di sostituire la propria valutazione a quella della commissione di ricorso e neppure di procedere ad una valutazione alla quale detta commissione non ha ancora proceduto, esso deve essere esercitato nelle situazioni in cui il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, è in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la commissione di ricorso era tenuta a prendere (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punto 72).

58      Nel caso di specie, occorre rilevare che la commissione di ricorso non ha preso posizione, nella decisione impugnata, sul carattere individuale e sulla novità del disegno o modello contestato, circostanza che non spetta al Tribunale valutare nell’ambito dell’esame della domanda di riforma di detta decisione.

59      La domanda di modifica della decisione impugnata e, di conseguenza, la domanda di dichiarazione di nullità del disegno contestato devono essere respinte.

 Sulle spese

60      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

61      Nel caso di specie, si deve ricordare che la ricorrente ha chiesto unicamente la condanna dell’interveniente, e non dell’EUIPO, alle spese.

62      L’interveniente, rimasta soccombente, dev’essere condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle della ricorrente, comprese quelle sostenute da quest’ultima dinanzi alla commissione di ricorso, in quanto, ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili. Lo stesso non vale tuttavia per le spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione, che non saranno quindi poste a carico dell’interveniente.

63      L’EUIPO, rimasto soccombente, si farà carico delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 20 febbraio 2023 (procedimento R 370/2022‑3) è annullata.

2)      L’EUIPO si farà carico delle proprie spese.

3)      La Sunservice Srl è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dall’Azienda Agricola F.lli Buccelletti Srl nel procedimento dinanzi al Tribunale e dinanzi alla commissione di ricorso.

Spielmann

Mastroianni

Tóth

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 luglio 2024.

Il cancelliere

 

Il presidente

V. Di Bucci

 

S. Papasavvas


*      Lingua processuale: l’italiano.