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Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 gennaio 2010 - Química Atlântica / Commissione

(Causa T-71/09) 1

("Ricorso per carenza - Presa di posizione - Ricorso per il risarcimento del danno - Art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale - Irricevibilità")

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Química Atlântica Lda (con sede in Lisbona, Portogallo) (rappresentante: avv. J. Teixeira Alves)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: sigg. M. Afonso e L. Bouyon, agenti)

Oggetto

Domanda diretta a far dichiarare la carenza della Commissione nella parte in cui si è illegittimamente astenuta dall'adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'armonizzazione dei criteri di classificazione tariffaria del fosfato bicalcico, nonché domanda di rimborso della differenza tra le somme che la ricorrente ha dovuto versare dal 1995 in poi a titolo di dazi doganali e quelle che sarebbero risultate dall'applicazione del tasso relativo alla voce tariffaria 28 35 25 90 all'importazione di fosfato bicalcico proveniente dalla Tunisia ovvero domanda di risarcimento di importo equivalente.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Non occorre pronunciarsi sulla domanda di intervento della Timab Ibérica SL.

La Química Atlântica Lda sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.

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1 - GU C 113 del 16.5.2009.