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Ricorso proposto il 18 luglio 2023 – Evroins inshurans grup / EIOPA

(Causa T-416/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Evroins inshurans grup AD (Sofia, Bulgaria) (rappresentanti: A. Morogai, F. Giurgea e H. Drăghici, avvocati)

Convenuta: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia emanare una decisione che dichiari che:

l’EIOPA ha agito eccedendo i propri poteri disciplinati per legge in relazione al suo ruolo e al suo coinvolgimento nell’avvio, nella redazione e nella pubblicazione della valutazione dell’EIOPA della stima delle riserve tecniche al lordo e al netto della riassicurazione per il portafoglio responsabilità civile autoveicoli della Euroins Romania Asigurare — Reasigurare SA (EIOPA-23-149), del 28 marzo 2023, pubblicata dall’EIOPA (in prosieguo: la «relazione EIOPA»);

l’EIOPA ha violato i diritti della Evroins inshurans grup (in prosieguo: la «Euroins») e della Euroins Romania Asigurare-Reasigurare SA (in prosieguo: la «Euroins Romania») e ha agito in maniera eccessiva e discriminatoria, non richiedendo alla Euroins Romania di esprimersi in merito alle conclusioni della relazione EIOPA e non concedendo alla Euroins Romania l’accesso alla relazione EIOPA medesima;

l’EIOPA ha violato i principi di proporzionalità, indipendenza, obbiettività e trasparenza negando l’accesso alla relazione EIOPA alla Euroins e alla Euroins Romania; e

la relazione EIOPA è nulla e priva di effetti a partire dalla data della sua adozione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che l’EIOPA ha ecceduto i propri poteri disciplinati per legge nell’avviare, nel redigere e nell’adottare la relazione EIOPA:

i poteri dell’EIOPA, come disciplinati dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio1 , sono stati violati adottando la relazione EIOPA, in quanto il regolamento n. 1094/2010 non fornisce una base giuridica o alcun potere disciplinato per legge sulla cui base l’EIOPA avvia ed esegue le proprie valutazioni delle riserve tecniche al lordo e al netto della riassicurazione per il portafoglio responsabilità civile autoveicoli di una compagnia di assicurazioni operante in uno Stato Membro dell’UE, né sulla cui base adotta una relazione, quale la relazione EIOPA, che espone le conclusioni di tale valutazione;

l’EIOPA, effettuando la valutazione della stima delle riserve tecniche al lordo e al netto della riassicurazione per il portafoglio responsabilità civile autoveicoli della Euroins Romania Asigurare — Reasigurare SA e adottando la relazione EIOPA, ha ecceduto i propri poteri disciplinati per legge e la propria competenza ai sensi del regolamento n. 1094/2010, in quanto tali poteri sono riservati alle autorità nazionali di vigilanza, come previsto dalla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 .

Secondo motivo, vertente sul fatto che l’EIOPA, adottando la relazione EIOPA, ha violato le disposizioni del regolamento n. 1094/2010, della direttiva 2009/138 e del regolamento delegato (UE) 2015/351 della Commissione, nonché i principi di proporzionalità, indipendenza, obiettività e trasparenza:

l’EIOPA ha eseguito la valutazione della stima delle riserve tecniche al lordo e al netto della riassicurazione per il portafoglio responsabilità civile autoveicoli della Euroins Romania senza consentire alla compagnia di assicurazioni interessata, ovvero la Euroins Romania, di essere coinvolta in tale valutazione, di fornire all’EIOPA dati tecnici e finanziari aggiornati, completi e accurati ai fini di tale valutazione o di fornire i propri commenti sulle conclusioni della valutazione dell’EIOPA contenute nella relazione EIPO o, in ogni caso, prima dell’adozione della relazione EIOPA;

l’EIOPA ha negato l’accesso alla relazione EIOPA alla Euroins e alla Euroins Romania, pur consentendo la divulgazione di tale relazione EIOPA medesima alle autorità giurisdizionali rumene;

l’adozione della relazione EIOPA non era giustificata da nessuna emergenza, come disciplinata dall’articolo 18 del regolamento n. 1094/2010, ed era quindi eccessiva;

con la relazione EIOPA, l’EIOPA discrimina la Euroins Romania rispetto ad altre imprese di assicurazione in Romania e in altri Stati membri;

la relazione EIOPA comporta un trattamento iniquo della Euroins Romania, non offrendo a tale soggetto la possibilità di prendere atto, valutare e rispondere alle conclusioni dell’EIOPA;

la relazione EIOPA è stata adottata in violazione dei seguenti obblighi dell’EIOPA: «impedire l’arbitraggio regolamentare e promuovere pari condizioni di concorrenza», «rafforzare la convergenza in materia di vigilanza nel mercato interno» e «garantire che tutti le parti interessato siano trattate equamente», come disposto dall’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento n. 1094/2010.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la relazione EIOPA è stata adottata incorrendo in uno sviamento dei poteri dell’EIOPA:

(i) non avendo notificato alla Euroins Romania, in nessuna fase della valutazione, circa l’andamento della stessa, (ii) non avendo offerto alla Euroins Romania la possibilità di fornire all’EIOPA alcun dettaglio/alcun commento/alcuna informazione, etc. nel corso della valutazione e (iii) avendo consentito la divulgazione della relazione EIOPA alle autorità giurisdizionali, l’EIOPA ha sostenuto l’Autorità di vigilanza finanziaria della Romania nella sua indagine tendenziosa e illegittima nei confronti della Euroins Romania e nella definitiva eliminazione di tale soggetto dal mercato assicurativo rumeno;

vi è una divergenza tra gli obbietti per cui erano stati conferiti poteri di vigilanza all’EIOPA ai sensi del TFUE e del regolamento n. 1094/2010 e l’obbiettivo e l’esito effettivi della relazione EIOPA, ossia sostenere l’Autorità di vigilanza finanziaria della Romania nel contesto di un’indagine tendenziosa e illegittima nei confronti della Euroins Romania, consentire così la divulgazione della relazione EIOPA alle autorità giurisdizionali e comprimendo, da ultimo, il diritto della Euroins Romania a un’equa valutazione della sua reale situazione finanziaria e ad un processo equo.

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1 Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU 2010, L 331, pag. 48).

1 Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (GU 2009, L 335, pag. 1).

1 Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU 2015, L 12, pag. 1).