Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2014 – Globosat Programadora/UAMI – Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL)
(Causa T-348/12)1
(«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo SPORT TV INTERNACIONAL – Marchio nazionale figurativo anteriore SPORTV – Impedimento relativo alla registrazione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 e regola 22 del regolamento (CE) n. 2868/95»)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Globosat Programadora Ltda (Rio de Janeiro, Brasile) (rappresentante: S. Micallef, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Sport TV Portugal, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: B. Braga da Cruz e J. Pimenta, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 23 maggio 2012 (procedimento R 2079/2010-4), relativa ad un’opposizione tra la Globosat Programadora Ltda e la Sport TV Portugal, SA.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Globosat Programadora Ltda è condannata alle spese.
____________1 GU C 311 del 13.10.2012.