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Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2014 – Globosat Programadora/UAMI – Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL)

(Causa T-348/12)1

(«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo SPORT TV INTERNACIONAL – Marchio nazionale figurativo anteriore SPORTV – Impedimento relativo alla registrazione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 e regola 22 del regolamento (CE) n. 2868/95»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Globosat Programadora Ltda (Rio de Janeiro, Brasile) (rappresentante: S. Micallef, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Sport TV Portugal, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: B. Braga da Cruz e J. Pimenta, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 23 maggio 2012 (procedimento R 2079/2010-4), relativa ad un’opposizione tra la Globosat Programadora Ltda e la Sport TV Portugal, SA.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Globosat Programadora Ltda è condannata alle spese.

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1     GU C 311 del 13.10.2012.