Language of document : ECLI:EU:C:2018:926

Causa C147/17

Sindicatul Familia Constanţa e altri

contro

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanţa)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 31 – Direttiva 2003/88/CE – Ambito di applicazione – Deroga – Articolo 1, paragrafo 3 – Direttiva 89/391/CEE – Articolo 2, paragrafo 2 – Attività di assistente genitoriale»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 novembre 2018

1.        Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 2003/88 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro – Ambito di applicazione – Nozione di lavoratore – Assistenti genitoriali – Inclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88)

2.        Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 89/391 concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro – Ambito di applicazione – Inapplicabilità a talune attività – Nozione di «funzione pubblica» – Portata

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88; direttiva del Consiglio 89/391, art. 2, § 2, comma 1)

3.        Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 89/391 concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro – Direttiva 2003/88 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro – Ambito di applicazione – Assistente genitoriale che accoglie durevolmente un minore nel proprio nucleo familiare – Esclusione – Limitazioni al diritto a periodi di riposo giornaliero e settimanale e a ferie annuali retribuite – Ammissibilità – Presupposto – Rispetto del contenuto essenziale di detto diritto

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 24, 31, § 2, e 52, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, artt. 1, § 3, 5, 6 e 7; direttiva del Consiglio 89/391, art. 2, § 2)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 43‑45, 48)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 54‑56, 58)

3.      L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, dev’essere interpretato nel senso che non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/88 l’attività di assistente genitoriale che consiste, nell’ambito di un rapporto di lavoro con un’autorità pubblica, nell’accogliere e integrare un minore nel proprio nucleo familiare e nel provvedere, continuativamente, allo sviluppo armonioso e all’educazione di tale minore.

L’integrazione, continuativa e per un lungo periodo, nel nucleo familiare di un assistente genitoriale, di minori che, a motivo della loro situazione familiare difficile, presentano una particolare vulnerabilità, costituisce una misura appropriata per tutelare l’interesse superiore del minore, come sancito dall’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

In tali circostanze, il fatto di dover concedere all’assistente genitoriale, a intervalli regolari, il diritto di separarsi dal minore a lui affidato dopo un determinato numero di ore di lavoro o durante periodi che, come i giorni di riposo settimanale o annuale, sono generalmente associati a momenti propizi allo sviluppo della vita familiare, si porrebbe in diretto contrasto con l’obiettivo perseguito dalle autorità rumene d’integrare il minore affidato a un assistente genitoriale, continuativamente e per un lungo periodo, nel nucleo familiare di quest’ultimo.

Pertanto, limitare le ore di lavoro settimanale degli assistenti genitoriali, conformemente all’articolo 6 della direttiva 2003/88, e obbligare il datore di lavoro a concedere a questi ultimi, conformemente agli articoli 5 e 7 di tale direttiva, il beneficio di giorni di riposo settimanale o annuale, durante i quali sarebbero dispensati dall’esercitare la loro attività e, di conseguenza, dall’occuparsi del minore loro affidato, non sarebbe compatibile con le particolarità inerenti a una siffatta attività, le quali necessitano che l’assistente genitoriale accolga nella propria famiglia, continuativamente e per un lungo periodo, il minore a suo carico.

Occorre altresì aggiungere che limitazioni al diritto, riconosciuto a ogni lavoratore dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, a periodi di riposo giornaliero e settimanale e a ferie annuali retribuite possono essere previste nel rispetto delle condizioni rigorose di cui all’articolo 52, paragrafo 1, di quest’ultima e, segnatamente, del contenuto essenziale di detto diritto (v., in tal senso, sentenze del 6 novembre 2018, Bauer e Willmeroth, C‑569/16 e C‑570/16, EU:C:2018:871, punto 59, nonché del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, punto 54).

Le limitazioni così apportate dalla legge al diritto di detti assistenti genitoriali a periodi di riposo giornaliero e settimanale e alle ferie annuali retribuite rispettano il contenuto essenziale di tale diritto. Inoltre, esse si rivelano necessarie alla realizzazione dell’obiettivo d’interesse generale riconosciuto dall’Unione costituito dalla tutela dell’interesse superiore del minore sancito dall’articolo 24 della Carta, come concepito dalla normativa rumena, e al quale risponde l’obbligo, per l’assistente genitoriale, di provvedere continuativamente all’integrazione del minore in affido nel suo nucleo familiare nonché allo sviluppo armonioso e alla cura di tale minore.

(v. punti 71, 72, 74, 83, 86, 88 e dispositivo)