Language of document : ECLI:EU:T:2018:726





Ordinanza del Presidente del Tribunale del 25 ottobre 2018 – Crédit agricole e Crédit agricole Corporate and Investment Bank / Commissione

(Causa T419/18 R)

«Procedimento sommario – Concorrenza – Euro Interbank Offered Rates (Euribor) – Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) – Rigetto della domanda di trattamento riservato di talune informazioni presenti in una decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE – Principio della presunzione d’innocenza – Domanda di provvedimenti provvisori – Mancanza di fumus boni iuris»

1.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari – Valutazione nell’ambito del contenzioso sulla protezione di informazioni riservate – Insussistenza del presupposto relativo al fumus boni iuris

(Artt. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)

(v. punti 13‑16, 20‑23, 26, 30)

2.      Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma – Esposizione dei motivi che giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti richiesti – Motivi di diritto non esposti nell’atto introduttivo – Rinvio globale ad altri scritti – Irricevibilità

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, §§ 4 e 5)

(v. punti 18, 19)

3.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Segreto professionale – Determinazione delle informazioni protette dal segreto professionale – Criteri – Interessi meritevoli di tutela che possono essere lesi dalla divulgazione delle informazioni – Bilanciamento tra l’interesse generale alla trasparenza dell’azione dell’Unione e i legittimi interessi che ostano alla divulgazione – Interesse di un’impresa a che certe informazioni relative al suo comportamento non siano rivelate – Interesse non meritevole di particolare tutela nel caso delle imprese che hanno partecipato a un’infrazione alle regole di concorrenza dell’Unione

(Art. 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 7, 23, 28 e 30)

(v. punti 34‑36, 38, 39)

4.      Concorrenza – Ammende – Decisione con cui vengono inflitte ammende – Contenuto – Opportunità dell’inclusione di constatazioni in fatto – Valutazione da parte della Commissione

(Art. 101 TFUE, Regolamento del Consiglio n. 1/2003)

(v. punto 37)

5.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Segreto professionale – Determinazione delle informazioni protette dal segreto professionale – Informazioni storiche – Esclusione – Informazioni che non possono essere considerate segrete o riservate

(Artt. 101 TFUE e 339 TFUE)

(v. punto 49)

6.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno causato dalla pubblicazione di informazioni nel corso di un procedimento in materia di concorrenza – Causa determinante del danno che non risiede nella divulgazione di informazioni utilizzabili come prova nell’ambito di un’azione per il risarcimento dei danni contro il responsabile dell’infrazione, bensì nell’infrazione alle regole di concorrenza – Interesse di tale responsabile alla non divulgazione che non giustifica la tutela provvisoria

(Artt. 15 TFUE, 101, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 30; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/104, art. 5, § 5)

(v. punti 5154)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta, da un lato, alla sospensione dell’esecuzione della decisione C(2018) 2743 final della Commissione, del 27 aprile 2018, relativa alle obiezioni, sollevate dal Crédit agricole e dal Crédit agricole Corporate and Investment Bank, alla divulgazione di informazioni mediante pubblicazione, conformemente all’articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza [caso AT.39914 – Derivati sui tassi di interesse in euro (EIRD)] e, dall’altro, a ordinare alla Commissione di astenersi dal pubblicare una versione della sua decisione C(2016) 8530 final, del 7 dicembre 2016, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo [caso AT.39914 – Derivati sui tassi di interesse in euro (EIRD)], contenente informazioni asseritamente riservate.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.