Language of document : ECLI:EU:C:2017:309

Causa C‑620/15

A-Rosa Flussschiff GmbH

contro

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf)
e
Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)]

«Rinvio pregiudiziale – Lavoratori migranti – Sicurezza sociale – Normativa da applicare – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 14, paragrafo 2, lettera a) – Regolamento (CEE) n. 574/72 – Articolo 12 bis, punto 1 bis – Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera – Personale navigante – Lavoratori distaccati in un altro Stato membro – Succursale svizzera – Certificato E 101 – Forza probatoria»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 aprile 2017

1.        Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Normativa da applicare – Lavoratori distaccati in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento del datore di lavoro – Certificato E 101 rilasciato dall’istituzione competente dello Stato membro di stabilimento – Efficacia probatoria nei confronti delle istituzioni di previdenza sociale degli altri Stati membri – Limiti – Obbligo di riconsiderazione in caso di dubbi emessi da un’istituzione di un altro Stato membro – Procedura di conciliazione dinanzi alla commissione amministrativa di previdenza sociale in caso di disaccordo – Procedimento per inadempimento in caso di mancata conciliazione

[Art. 4, § 3, TUE; art. 259 TFUE; regolamenti del Consiglio n. 1408/71, art. 14, § 2, a), e n. 574/72, art. 12 bis, punto 1 bis]

2.        Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Normativa da applicare – Lavoratori distaccati in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento del datore di lavoro – Certificato E 101 rilasciato dall’istituzione competente dello Stato membro di stabilimento – Efficacia probatoria nei confronti delle istituzioni di previdenza sociale degli altri Stati membri nonché nei confronti degli organi giurisdizionali di questi ultimi – Condizioni di svolgimento dell’attività del lavoratore non rientranti nella sfera di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71 – Irrilevanza

[Regolamenti del Consiglio n. 1408/71, art. 14, § 2, a), e n. 574/72, art. 12 bis, punto 1 bis]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 40-46)

2.      L’articolo 12 bis, punto 1 bis, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, dev’essere interpretato nel senso che un certificato E 101, rilasciato dall’istituzione designata dall’autorità competente di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, vincola tanto le istituzioni di sicurezza sociale dello Stato membro in cui l’attività lavorativa viene svolta quanto i giudici del medesimo Stato membro, anche qualora questi ultimi rilevino che le condizioni di svolgimento dell’attività del lavoratore interessato non rientrano manifestamente nella sfera di applicazione ratione materiae di tale disposizione del regolamento n. 1408/71.

Infatti, avendo la Corte, con la propria giurisprudenza, determinato la procedura da seguire per risolvere le eventuali controversie tra le istituzioni degli Stati membri interessati riguardanti la validità o l’esattezza di un certificato E 101, le istituzioni degli Stati chiamati ad applicare i regolamenti nn. 1408/71 e 574/72, compresa la Confederazione svizzera, conformemente all’accordo CE-Svizzera, devono attenersi alla procedura medesima, anche nel caso in cui risultasse che le condizioni di svolgimento dell’attività dei lavoratori interessati non rientrano manifestamente nella sfera di applicazione ratione materiae della disposizione sulla base della quale il certificato E 101 è stato rilasciato.

(v. punti 53, 61 e dispositivo)