Language of document : ECLI:EU:C:2016:325

Causa C‑547/14

Philip Morris Brands SARL e altri

contro

Secretary of State for Health

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)]

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2014/40/UE – Articoli 7, 18 e 24, paragrafi 2 e 3 – Articoli 8, paragrafo 3, 9, paragrafo 3, 10, paragrafo 1, lettere a), c), e g), 13 e 14 – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco – Validità – Base giuridica – Articolo 114 TFUE – Principio di proporzionalità – Principio di sussidiarietà – Diritti fondamentali dell’Unione – Libertà d’espressione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 11»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 maggio 2016

1.        Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Competenza del giudice nazionale – Necessità di una questione pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate – Valutazione da parte del giudice nazionale

(Art. 267 TFUE)

2.        Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Domanda di interpretazione di un atto dell’Unione di portata generale che non sia stato oggetto di misure di applicazione nell’ordinamento nazionale – Ricevibilità del ricorso dinanzi al giudice nazionale – Inclusione

(Art. 267 TFUE)

3.        Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Domanda che non fornisce alcuna precisazione sul contesto di fatto e di diritto né espone le ragioni che giustificano il rinvio alla Corte – Irricevibilità

[Art. 267 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23; regolamento di procedura della Corte, art. 94, c)]

4.        Ravvicinamento delle legislazioni – Articolo 114 TFUE – Ambito di applicazione – Divieto d’immissione sul mercato di taluni prodotti – Inclusione

(Art. 114 TFUE)

5.        Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione del diritto derivato conforme al Trattato FUE

6.        Ravvicinamento delle legislazioni – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco – Direttiva 2014/40 – Libera circolazione dei prodotti del tabacco – Facoltà per gli Stati membri di adottare norme relative agli aspetti del confezionamento non armonizzati – Compatibilità con l’articolo 114 TFUE

(Art. 114 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/40, art. 24, §§ 1 e 2)

7.        Ravvicinamento delle legislazioni – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco – Direttiva 2014/40 – Libera circolazione dei prodotti del tabacco – Facoltà per uno Stato membro di vietare taluni prodotti al fine di tutelare la salute pubblica – Compatibilità con l’articolo 114 TFUE

(Art. 114, § 4‑10, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/40, artt. 7 e 24, §§ 1 e 3)

8.        Ravvicinamento delle legislazioni – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco – Direttiva 2014/40 – Etichettatura e confezionamento – Obbligo di adeguamento in funzione delle peculiarità linguistiche e normative dello Stato membro di commercializzazione – Compatibilità con l’articolo 114 TFUE

(Art. 114 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/40, titolo II, Capo II)

9.        Ravvicinamento delle legislazioni – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco – Direttiva 2014/40 – Misure che possono essere adottate allo scopo di regolamentare gli ingredienti – Divieto di immissione sul mercato di prodotti del tabacco contenenti un aroma caratterizzante – Compatibilità con l’articolo 114 TFUE

(Art. 114 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/40, considerando 15 e art. 7)

10.      Ravvicinamento delle legislazioni – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco – Direttiva 2014/40 – Vendita a distanza transfrontaliera – Facoltà per gli Stati membri di vietarla – Applicazione di regole comuni agli Stati membri che hanno autorizzato tale modalità di commercializzazione – Compatibilità con l’articolo 114 TFUE

(Art. 114 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/40, art. 18)

11.      Ravvicinamento delle legislazioni – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco – Direttiva 2014/40 – Etichettatura e confezionamento – Divieto di apporvi informazioni promozionali – Ragione d’essere

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/40, considerando 27 e artt. 1 e 13, § 1)

12.      Diritti fondamentali – Libertà d’espressione – Riconoscimento agli articoli 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Senso e portata identici

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 11 e 52, § 3)

13.      Ravvicinamento delle legislazioni – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco – Direttiva 2014/40 – Etichettatura e confezionamento – Divieto di apporvi informazioni promozionali – Limitazione del diritto alla libertà di espressione e d’informazione – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

(Art. 5, § 4, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 11; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/40, art. 13, § 1)

14.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Proporzionalità – Portata – Potere discrezionale del legislatore dell’Unione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Art. 5, § 4, TUE)

15.      Ravvicinamento delle legislazioni – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco – Direttiva 2014/40 – Misure che possono essere adottate allo scopo di regolamentare gli ingredienti – Divieto di immissione sul mercato di prodotti del tabacco contenenti un aroma caratterizzante – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

(Art. 5, § 4, TUE; art. 9 TFUE, 114, § 3, TFUE e 168, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 35; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/40, art. 7)

16.      Ravvicinamento delle legislazioni – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco – Direttiva 2014/40 – Etichettatura e confezionamento – Requisiti delle avvertenze relative alla salute e alla forma delle confezioni unitarie – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

[Art. 5, § 4, TUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/40, considerando 25 e 28 e artt. 8, § 3, 9, § 3, 10, § 1, g), e 14]

17.      Ravvicinamento delle legislazioni – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco – Direttiva 2014/40 – Etichettatura e confezionamento – Requisiti delle dimensioni delle avvertenze relative alla salute – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

[Art. 5, § 4, TUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/40, art. 10, § 1, a) e c)]

18.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Principio di sussidiarietà – Sindacato giurisdizionale – Portata

(Art. 5, § 3, TUE; protocollo n. 2 allegato ai Trattati UE e FUE, art. 5)

19.      Ravvicinamento delle legislazioni – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco – Direttiva 2014/40 – Misure che possono essere adottate allo scopo di regolamentare gli ingredienti – Divieto di immissione sul mercato di prodotti del tabacco contenenti un aroma caratterizzante – Violazione del principio di sussidiarietà – Insussistenza

(Art. 5, § 3, TUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/40, artt. 1 e 7)

20.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Valutazione dell’obbligo di motivazione in funzione delle circostanze del caso di specie

(Art. 296 TFUE)

1.        V. il testo della decisione.

(v. punti 31, 32)

2.        Non si può validamente sostenere che un ricorso proposto dinanzi al giudice nazionale e diretto al controllo della legittimità dell’intenzione e/o dell’obbligo di uno Stato membro di recepire una direttiva, nel cui ambito sia stata formulata una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sulla validità di detta direttiva, configuri un metodo per aggirare il sistema dei mezzi di ricorso istituito dal Trattato FUE. Infatti, la possibilità per i singoli di invocare dinanzi ai giudici nazionali l’invalidità di un atto dell’Unione di portata generale non è subordinata alla condizione che tale atto sia già stato effettivamente oggetto di misure di applicazione adottate in forza del diritto nazionale. A tale proposito è sufficiente che al giudice nazionale sia sottoposta una controversia effettiva in cui si pone, incidentalmente, la questione della validità di un simile atto.

(v. punti 34, 35)

3.        Dallo spirito di cooperazione che deve caratterizzare il funzionamento del rinvio pregiudiziale discende che è indispensabile che il giudice nazionale esponga nella sua decisione di rinvio i motivi precisi per cui ritiene che una risposta alle sue questioni sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione sia necessaria alla soluzione della controversia. È quindi importante che il giudice nazionale indichi segnatamente i motivi precisi che l’hanno portato a interrogarsi sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione ed esponga i motivi d’invalidità che gli appaiono conseguentemente fondati. Una simile esigenza emerge anche dall’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte. Inoltre, le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di fornire soluzioni utili, ma anche a offrire ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte.

Da quanto precede discende da una parte che, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, la Corte esamina la validità di un atto dell’Unione o di determinate disposizioni di quest’ultimo alla luce dei motivi di invalidità riportati nella decisione di rinvio. Dall’altra, la totale mancanza di un’indicazione dei motivi precisi che hanno indotto il giudice del rinvio ad interrogarsi sulla validità di tale atto o di tali disposizioni comporta l’irricevibilità delle questioni relative alla validità degli stessi.

(v. punti 47‑50)

4.        Qualora sussistano ostacoli agli scambi, ovvero risulti probabile l’insorgere di tali ostacoli in futuro, per il fatto che gli Stati membri hanno assunto o stanno per assumere, riguardo a un prodotto o a una categoria di prodotti, provvedimenti divergenti tali da garantire un diverso livello di protezione e da ostacolare, perciò, la libera circolazione del prodotto o dei prodotti all’interno dell’Unione, l’articolo 114 TFUE consente al legislatore dell’Unione di intervenire assumendo le misure appropriate nel rispetto, da un lato, del paragrafo 3 di detto articolo e, dall’altro, dei principi giuridici sanciti dal Trattato FUE ovvero elaborati dalla giurisprudenza, segnatamente del principio di proporzionalità.

A tale proposito, con l’espressione «misure relative al ravvicinamento» di cui all’articolo 114 TFUE, gli autori del Trattato hanno voluto attribuire al legislatore dell’Unione, in funzione del contesto generale e delle circostanze specifiche della materia da armonizzare, un margine di discrezionalità in merito alla tecnica di ravvicinamento più appropriata per ottenere il risultato auspicato, in particolare in settori caratterizzati da particolarità tecniche complesse. A seconda delle circostanze, tali misure possono consistere nell’obbligare tutti gli Stati membri ad autorizzare la commercializzazione del prodotto o dei prodotti interessati, nel sottoporre a talune condizioni il suddetto obbligo di autorizzazione, ovvero nel vietare, in via provvisoria o definitiva, la commercializzazione di uno o più prodotti.

(v. punti 62‑64)

5.        V. il testo della decisione.

(v. punto 70)

6.        L’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2014/40, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori disposizioni per quanto riguarda gli aspetti del confezionamento dei prodotti del tabacco che non siano armonizzati da tale direttiva.

Al riguardo, è senz’altro vero che, autorizzando gli Stati membri a mantenere o a introdurre ulteriori disposizioni sugli aspetti del confezionamento che non siano stati armonizzati dalla direttiva 2014/40, l’articolo 24, paragrafo 2, di quest’ultima non garantisce che i prodotti il cui confezionamento sia conforme ai requisiti posti da tale direttiva possano circolare liberamente nel mercato interno. Tuttavia, tale circostanza è l’inevitabile conseguenza della tecnica di armonizzazione prescelta dal legislatore dell’Unione. Questi dispone di un margine di discrezionalità, in particolare per quanto riguarda la possibilità di procedere ad un’armonizzazione solo per tappe ed imporre soltanto una soppressione progressiva dei provvedimenti unilaterali adottati dagli Stati membri. Orbene, una misura di armonizzazione parziale in materia di etichettatura e di confezionamento dei prodotti del tabacco, come quella realizzata dalla direttiva 2014/40, non favorisce meno il funzionamento del mercato interno, posto che elimina, se non tutti gli ostacoli agli scambi, quantomeno un certo numero di essi. Pertanto, i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 24 di detta direttiva contribuiscono alla realizzazione dell’obiettivo di miglioramento delle condizioni di funzionamento del mercato interno e sono quindi conformi all’articolo 114 TFUE.

(v. punti 79‑82, 84, dispositivo 1)

7.        È certamente vero che, consentendo agli Stati membri di vietare una determinata categoria di prodotti del tabacco o di prodotti correlati, anche allorché questi siano conformi ai requisiti posti dalla direttiva 2014/40, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, l’articolo 24, paragrafo 3, di quest’ultima è atto ad ostacolare la libera circolazione dei prodotti. Tuttavia, tale disposizione verte su un aspetto che non è stato oggetto delle misure di armonizzazione stabilite dalla direttiva 2014/40 e che, pertanto, non deve essere sottoposto alle norme relative all’introduzione di disposizioni nazionali in deroga ad una misura di armonizzazione, di cui all’articolo 114, paragrafi da 4 a 10, TFUE.

Inoltre, non può validamente sostenersi che sussista un’incoerenza tra l’articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/40 e l’articolo 7 di questa, per il fatto che, da una parte, il divieto degli aromi caratterizzanti di cui a quest’ultima disposizione avrebbe l’obiettivo di eliminare le disparità tra le normative degli Stati membri, mentre, dall’altra, detto articolo 24, paragrafo 3, agevolerebbe l’insorgere di siffatte disparità. Infatti, tali disposizioni non entrano affatto in contraddizione, ma sono complementari. In proposito, vietando i prodotti del tabacco contenenti un aroma caratterizzante, il summenzionato articolo 7 mira ad eliminare le disparità esistenti al riguardo tra le normative degli Stati membri nell’intento, segnatamente, di assicurare la libera circolazione dei prodotti del tabacco in generale. In forza dell’articolo 24, paragrafo 1, di detta direttiva, simili prodotti, qualora siano conformi, in particolare, al suddetto articolo 7, fruiscono della libera circolazione nel mercato interno fintantoché la categoria di prodotti del tabacco a cui essi appartengono non sia vietata in quanto tale nello Stato membro della loro commercializzazione, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, della medesima direttiva.

(v. punti 87, 90, 93, 94)

8.        La validità delle disposizioni del Titolo II, Capo II, della direttiva 2014/40, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, non può essere messa in discussione per il motivo che le stesse non contribuirebbero all’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti del tabacco, giacché talune di dette disposizioni imporrebbero, in ogni caso, ai fabbricanti l’obbligo di produrre confezioni diverse per ciascuno Stato membro.

Infatti, anche se talune delle succitate disposizioni prescrivono che determinati elementi dell’etichettatura e del confezionamento dei prodotti del tabacco siano adeguati in funzione, segnatamente, della/e lingua/e ufficiale/i o della normativa fiscale dello Stato membro di commercializzazione, tale direttiva armonizza nondimeno altri elementi dell’etichettatura e del confezionamento di siffatti prodotti, quali la forma delle confezioni unitarie, il numero minimo di sigarette per confezione unitaria, le dimensioni e il carattere combinato delle avvertenze relative alla salute. Le misure in discorso concorrono quindi all’eliminazione degli ostacoli agli scambi, in quanto consentono alle imprese interessate di ridurre i costi realizzando economie di scala.

(v. punti 102, 103)

9.        Il divieto di immissione sul mercato di prodotti del tabacco contenenti un aroma caratterizzante, che si tratti del mentolo o di un altro aroma, contenuto all’articolo 7 della direttiva 2014/40, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, è stato validamente adottato sul fondamento dell’articolo 114 TFUE.

Invero, da un lato, dal considerando 15 della direttiva 2014/40 risulta che, quando la direttiva di cui trattasi è stata adottata, sussistevano significative divergenze tra le normative degli Stati membri, in quanto alcuni di essi avevano predisposto diversi elenchi di aromi autorizzati o vietati, mentre altri non avevano adottato al riguardo alcuna regolamentazione specifica. Era altresì verosimile che, in assenza di misure adottate a livello dell’Unione, a livello nazionale sarebbero stati messi in atto regimi diversi applicabili ai prodotti del tabacco contenenti un aroma caratterizzante, tra cui il mentolo. Dall’altro, poiché il mercato dei prodotti del tabacco è un mercato nel quale gli scambi tra Stati membri rappresentano una quota relativamente importante, le norme nazionali relative ai requisiti ai quali devono conformarsi tali prodotti, segnatamente quelle che riguardano la loro composizione, per loro natura possono, in difetto di un’armonizzazione a livello dell’Unione, costituire ostacoli alla libera circolazione delle merci. Ne consegue che l’eliminazione delle differenze tra le normative nazionali per quanto riguarda la composizione dei prodotti del tabacco, o la prevenzione di uno sviluppo eterogeneo di queste, anche mediante il divieto a livello dell’Unione di determinati additivi, mira a agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti considerati.

(v. punti 117, 118, 123, 125)

10.      L’articolo 18 della direttiva 2014/40, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, che prevede, da un lato, che gli Stati membri possano vietare la vendita a distanza transfrontaliera di prodotti del tabacco ai consumatori e impone, dall’altro, una serie di norme comuni agli Stati membri che autorizzano tale modalità di commercializzazione, è stato validamente adottato sul fondamento dell’articolo 114 TFUE.

Difatti, la suddetta disposizione mira ad impedire l’elusione delle norme di conformità stabilite dalla direttiva 2014/40, al contempo fondandosi su un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i giovani. Orbene, un atto dell’Unione adottato sul fondamento dell’articolo 114 TFUE può includere disposizioni dirette ad evitare l’elusione delle prescrizioni aventi l’obiettivo di migliorare le condizioni di funzionamento del mercato interno. Inoltre, l’articolo 114 TFUE conferisce al legislatore dell’Unione un margine di discrezionalità, in particolare per quanto riguarda la possibilità di procedere ad un’armonizzazione per tappe e di imporre soltanto un’eliminazione progressiva dei provvedimenti unilaterali adottati dagli Stati membri. Pertanto, nel rispetto di tale margine di discrezionalità, il legislatore ha proceduto legittimamente all’armonizzazione di taluni aspetti delle vendite transfrontaliere dei prodotti del tabacco, lasciandone allo stesso tempo altri alla valutazione degli Stati membri.

(v. punti 128, 130, 131, 134, 135)

11.      L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/40, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, deve essere interpretato nel senso che vieta l’apposizione, sull’etichettatura delle confezioni unitarie, sull’imballaggio esterno nonché sui prodotti del tabacco in sé, delle informazioni oggetto di tale disposizione, anche se esatte.

Infatti, come indicato al considerando 27 della direttiva 2014/40, alcuni termini o espressioni, come «a basso tenore di catrame», «light», «ultra-light», «mild», «naturale», «biologico», «senza additivi», «senza aromi» o «slim», al pari di altri elementi o caratteristiche, potrebbero indurre in errore i consumatori, segnatamente i giovani, suggerendone una minore nocività ovvero effetti benefici. Siffatta interpretazione è conforme all’obiettivo perseguito dalla citata direttiva consistente, ai sensi del suo articolo 1, nell’agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, sulla base di un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i giovani. Un simile livello elevato di protezione esige che i consumatori dei prodotti del tabacco, che costituiscono una categoria di consumatori particolarmente vulnerabile a causa degli effetti in termini di dipendenza provocati dalla nicotina, non siano ulteriormente indotti a consumare simili prodotti per mezzo di informazioni, anche esatte, che gli stessi possano interpretare nel senso che attestano una riduzione dei rischi connessi alle loro abitudini o che sono tali da conferire ai suddetti prodotti determinati effetti benefici.

(v. punti 142‑145, dispositivo 2)

12.      V. il testo della decisione.

(v. punto 147)

13.      Il divieto di far figurare sull’etichettatura delle confezioni unitarie, sull’imballaggio esterno nonché sul prodotto del tabacco stesso gli elementi e le caratteristiche indicati all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/40, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, non viola né l’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea né il principio di proporzionalità.

Invero, tale divieto costituisce, in effetti, un’ingerenza nella libertà di espressione e di informazione dell’imprenditore, garantita dal succitato articolo 11. Tuttavia, il contenuto essenziale della libertà in parola non è pregiudicato dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/40, atteso che tale disposizione, lungi dal proibire la comunicazione di qualunque informazione sul prodotto, si limita, in un settore ben circoscritto, a disciplinare l’etichettatura di tali prodotti, vietando unicamente l’apposizione di determinati elementi e caratteristiche. Inoltre, l’ingerenza rilevata risponde ad un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione, vale a dire la protezione della salute. Infatti, posto che è pacifico che il consumo del tabacco e l’esposizione al fumo del tabacco sono cause di decesso, malattia e inabilità, il divieto sancito dall’articolo 13, paragrafo 1, contribuisce al conseguimento di detto obiettivo impedendo che i prodotti del tabacco siano promossi e che il loro consumo sia incoraggiato.

In aggiunta, il divieto di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/40 è, da una parte, idoneo a proteggere i consumatori contro i rischi correlati al tabagismo e, dall’altra, non eccede i limiti di quanto necessario alla realizzazione dell’obiettivo perseguito. Difatti, in primo luogo, la protezione dei consumatori non sarebbe sufficientemente garantita dalle avvertenze obbligatorie relative alla salute che menzionano i rischi connessi al tabagismo, giacché la consapevolezza di simili rischi può, al contrario, essere attenuata dalle indicazioni che possono suggerire che il prodotto interessato sia meno nocivo o che sia benefico sotto alcuni aspetti. In secondo luogo, altre misure meno vincolanti, quali la regolamentazione dell’utilizzo degli elementi e delle caratteristiche prevista dall’articolo 13 della direttiva di cui trattasi, non sarebbero altrettanto efficaci per garantire la protezione della salute dei consumatori, atteso che gli elementi e le caratteristiche citati al suddetto articolo 13 sono, per loro natura, tali da incoraggiare il tabagismo. Infatti, non può ammettersi che simili elementi e caratteristiche possano essere apposti in un intento di informazione chiara e precisa dei consumatori, dato che essi sono destinati maggiormente a sfruttare la vulnerabilità dei consumatori dei prodotti del tabacco che, in ragione della loro dipendenza dalla nicotina, sono particolarmente ricettivi nei confronti di qualunque elemento che suggerisca un qualsivoglia effetto benefico legato al tabagismo, per giustificare o attenuare i rischi correlati alle loro abitudini.

(v. punti 148, 151, 152, 158‑160, 162)

14.      V. il testo della decisione.

(v. punti 165, 166, 185)

15.      Il divieto d’immissione sul mercato di prodotti del tabacco contenenti un aroma caratterizzante, quale il mentolo, di cui all’articolo 7 della direttiva 2014/40, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, non viola il principio di proporzionalità.

Infatti, tale divieto è idoneo ad agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati ed è altresì adeguato per garantire un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i giovani. Orbene, è pacifico che determinati aromi esercitino una particolare attrattiva su questi ultimi e incoraggino l’iniziazione al consumo del tabacco. In proposito, l’affermazione secondo cui i giovani non troverebbero attraente il mentolo e secondo cui l’utilizzo di quest’ultimo non faciliterebbe la suddetta iniziazione non può essere accolta, in quanto l’idoneità di tale divieto rispetto al conseguimento dell’obiettivo di protezione della salute umana non può essere rimessa in discussione per quanto riguarda soltanto un determinato aroma. Inoltre, la direttiva 2014/40 mira ad assicurare un livello elevato di protezione della salute per tutti i consumatori, sicché la sua idoneità a conseguire tale obiettivo non può essere valutata unicamente rispetto ad una sola categoria di consumatori.

Inoltre, si deve constatare che il legislatore dell’Unione ha fatto sì che le conseguenze economiche e sociali negative del divieto dell’immissione sul mercato di prodotti del tabacco contenenti un aroma caratterizzante siano attenuate. Difatti, il legislatore dell’Unione ha provveduto a un controbilanciamento tra, da un lato, le conseguenze economiche del divieto di cui trattasi e, dall’altro, l’imperativo consistente nell’assicurare, conformemente all’articolo 35, seconda frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché agli articoli 9 TFUE, 114, paragrafo 3, TFUE e 168, paragrafo 1, TFUE, un livello elevato di protezione della salute umana per quanto riguarda un prodotto caratterizzato dalle sue proprietà cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione. L’impatto del divieto previsto all’articolo 7 della direttiva 2014/40 non risulta quindi manifestamente sproporzionato.

(v. punti 172‑174, 176, 187, 190)

16.      Non si può ritenere che i requisiti prescritti dagli articoli 8, paragrafo 3, 9, paragrafo 3, 10, paragrafo 1, lettera g), e 14 della direttiva 2014/40, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, siano manifestamente inadeguati o vadano manifestamente al di là di quanto necessario per conseguire l’obiettivo consistente nel migliorare le condizioni di funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, sulla base di un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i giovani.

Infatti, da un lato, tali disposizioni, che contemplano diverse norme relative all’etichettatura e al confezionamento dei prodotti del tabacco, che fanno parte del Titolo II, Capo II, della direttiva in discorso, concorrono al miglioramento delle condizioni di funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco, eliminando le divergenze in materia tra le normative degli Stati membri. Dall’altro, le prescrizioni di cui trattasi contribuiscono alla realizzazione dell’obiettivo consistente nel garantire un livello elevato di protezione della salute umana. Infatti, forme innovative, inedite od originali possono concorrere a mantenere o ad aumentare l’attrattività del prodotto e ad incoraggiarne il consumo. Analogamente, determinate forme di confezionamento possono pregiudicare la visibilità delle avvertenze relative alla salute e, di conseguenza, ridurne l’efficacia, come risulta dai considerando 25 e 28 della direttiva 2014/40. Al riguardo, una prescrizione meno vincolante secondo cui le avvertenze relative alla salute debbano essere pienamente visibili e non possano essere alterate dalla forma del pacchetto non mirerebbe ad eliminare le divergenze tra le normative degli Stati membri in materia di etichettatura e di confezionamento dei prodotti del tabacco e, quindi, non sarebbe atta a realizzare l’obiettivo consistente nel migliorare il funzionamento del mercato interno.

Inoltre, sebbene sia vero che i requisiti in questione siano, per la loro stessa natura, in una certa misura idonei ad aumentare la somiglianza tra i prodotti del tabacco, essi riguardano tuttavia soltanto taluni aspetti dell’etichettatura e del confezionamento di tali prodotti, di modo che lasciano sussistere sufficienti possibilità di differenziazione dei prodotti considerati.

(v. punti 192, 193, 195, 197‑200)

17.      Non risulta che, adottando l’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2014/40, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, il legislatore dell’Unione abbia manifestamente oltrepassato i limiti di quanto è adeguato e necessario per conseguire l’obiettivo di migliorare le condizioni di funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, sulla base di un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i giovani.

L’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2014/40, oggetto della terza questione, lettera c), prevede, essenzialmente, che ciascuna confezione unitaria o imballaggio esterno debba recare avvertenze combinate relative alla salute costituite da uno dei messaggi elencati nell’allegato I di detta direttiva e da una fotografia a colori corrispondente figurante nell’allegato II della stessa, i quali devono occupare il 65% della superficie esterna tanto del fronte quanto del retro di ciascuna confezione unitaria. Al riguardo, detta porzione del 65% non è manifestamente inadeguata per conseguire l’obiettivo considerato, dato che le avvertenze relative alla salute di maggiori dimensioni accompagnate da immagini presentano maggiore probabilità di essere notate, sono più efficaci a far conoscere i rischi per la salute, hanno un impatto emozionale più forte e incoraggiano maggiormente i consumatori del tabacco a ridurre o ad abbandonare il loro consumo. Simili avvertenze presentano altresì maggiore probabilità di rimanere efficaci nel tempo e sono particolarmente atte a far conoscere gli effetti sulla salute a persone poco istruite, ai bambini e ai giovani.

In più, per quanto riguarda l’ampiezza dello spazio riservato alle avvertenze combinate relative alla salute, in forza dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2014/40, non può rimproverarsi al legislatore dell’Unione di aver agito in modo arbitrario stabilendo una porzione del 65% per lo spazio riservato alle avvertenze in discorso, giacché tale scelta si fonda su criteri riconducibili alle raccomandazioni della Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo ed è operata nel rispetto dell’ampio potere discrezionale di cui detto legislatore dispone. Per quanto attiene al carattere necessario della misura in questione e ai suoi effetti sulla capacità dei produttori di comunicare ai consumatori le informazioni relative al prodotto interessato, si deve rilevare, da un lato, che la parte riservata a tali avvertenze lascia uno spazio sufficientemente ampio per questo tipo di informazioni sulle confezioni unitarie e che, dall’altro, le restrizioni così imposte devono essere commisurate all’imperativo consistente nell’assicurare un livello elevato di protezione della salute umana in un settore caratterizzato dalla tossicità del prodotto interessato e dagli effetti di questo in termini di dipendenza.

(v. punti 202, 204‑206, 208‑211)

18.      V. il testo della decisione.

(v. punti 215, 218)

19.      Il divieto d’immissione sul mercato di prodotti del tabacco contenenti un aroma caratterizzante, quale il mentolo, di cui all’articolo 7 della direttiva 2014/40, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, non viola il principio di sussidiarietà.

Infatti, anche supponendo che il secondo profilo del duplice obiettivo perseguito dalla direttiva 2014/40, vale a dire quello di garantire un livello elevato di protezione della salute umana, possa essere meglio realizzato a livello degli Stati membri, il perseguimento dell’obiettivo citato a tale livello potrebbe nondimeno consolidare, se non addirittura generare, situazioni in cui taluni Stati membri autorizzino l’immissione sul mercato di prodotti del tabacco contenenti alcuni aromi caratterizzanti, mentre altri la vietano, andando così nella direzione esattamente opposta rispetto all’obiettivo primario della medesima direttiva, vale a dire il miglioramento del funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati. Dall’interdipendenza dei due obiettivi cui mira la direttiva 2014/40 risulta che il legislatore dell’Unione poteva legittimamente ritenere che la sua azione dovesse implicare l’introduzione di un regime di immissione sul mercato dell’Unione dei prodotti del tabacco contenenti un aroma caratterizzante e che, in ragione di tale interdipendenza, questo duplice obiettivo potesse essere meglio realizzato a livello dell’Unione.

(v. punti 220‑222)

20.      V. il testo della decisione.

(v. punto 225)