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Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 – Regno di Spagna / Commissione

(Causa T-402/06)1

[«Fondo di coesione – Regolamento (CE) n. 1164/94 – Progetti di infrastrutture ambientali attuati nel territorio della Catalogna (Spagna) – Soppressione parziale del contributo finanziario – Appalti pubblici di servizi e di lavori – Criteri di attribuzione – Offerta economicamente più vantaggiosa – Parità di trattamento – Trasparenza – Offerta anormalmente bassa – Ammissibilità delle spese – Determinazione delle rettifiche finanziarie – Articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 – Proporzionalità»]

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente J. M. Rodríguez Cárcamo, successivamente A. Rubio González, abogados del Estado)

Convenuta: Commissione euroepa (rappresentanti: inizialmente A. Steiblytė e L. Escobar Guerrero, successivamente A. Steiblytė e S. Pardo Quintillán, agenti)Oggetto Domanda di annullamento della decisione C (2006) 5105 della Commissione, del 20 ottobre 2006, che riduce l’aiuto del Fondo di coesione a otto progetti in corso di esecuzione nel territorio della Comunità Autonoma della Catalogna (Spagna)Disp

– Proporz

ionalità»]Lingua processuale: lo spagnoloPartiRicorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente J. M. Rodríguez Cárcamo, successivamente A. Rubio González, abogados del Estado)Convenuta: Commissione euroepa (rappresentanti: inizialmente A. Steiblytė e L. Escobar Guerrero, successivamente A. Steiblytė e S. Pardo Quintillán, agenti)Oggetto Domanda di annullamento della decisione C (2006) 5105 della Commissione, del 20 ottobre 2006, che riduce l’aiuto del Fondo di coesione a otto progetti in corso di esecuzione nel territorio della Comunità Autonoma della Catalogna (Spagna)Dispositivo Il ricorso è respinto.Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.