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Ricorso presentato il 22 dicembre 2006 - Belgio / Commissione

(Causa T-403/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Regno del Belgio (Rappresentanti: L. Van den Broeck, agente e avv. J. Meyers)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione impugnata in applicazione dell'art. 230 CE

condannare la Commissione (EUROSTAT) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione contenuta nella lettera dell'Ufficio Statistico delle Comunità Europee (EUROSTAT) 18 ottobre 2006, di modificare i dati relativi al disavanzo pubblico e al debito pubblico del Belgio per l'anno 2005 e di pubblicare i dati così modificati, in applicazione dell'art. 8 nonies, n. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea1, come modificato. Il ricorrente contesta due modifiche apportate dalla Commissione, vale a dire di aver classificato il Fonds de l'infrastructure ferroviarie (FIF) nel settore delle amministrazioni pubbliche invece che nel settore delle società non finanziarie per l'applicazione del Sistema europeo dei conti 1995 (SEC 1995)2 e di aver registrato un trasferimento di capitale di EUR 7 400 milioni a causa dell'assunzione da parte dello Stato (FIF) nel 2005 dei debiti della Société nazionale des Chemins de fer belges (SNCB).

A sostegno della sua domanda di annullamento, il ricorrente fa valere i motivi seguenti.

Quanto alla classificazione del FIF nel settore delle amministrazioni pubbliche, esso fa valere un motivo relativo alla violazione dell'art. 8 nonies, n. 2, del regolamento (CE) n. 3605/93 e dei nn. 2.12, 3.19 e 3.27 - 3.37 del SEC 95. Il ricorrente ritiene che il FIF debba essere qualificato come ero un'"unità istituzionale " ai sensi del n. 2. 12 del SEC 95 e come "produttore di beni e servizi destinabili alla vendita " in applicazione dei criteri definiti ai nn. 3.19 e 3.27-3.37 del SEC 95, e non dev'essere dunque classificato come rientrare nel settore delle amministrazioni pubbliche. Esso fa così valere che la decisione impugnata considera erroneamente che il FIF non soddisfi tale doppia condizione per l'anno 2005.

In via subordinata, per quanto riguarda il trasferimento di capitale di EUR 7 400 milioni dallo Stato belga alla SNCB, in ragione dell'assunzione da parte del FIF nel 2005 di debiti di tale società, il ricorrente fa valere tre motivi. Il primo verte sulla violazione dell'art. 8 nonies, n. 2, del regolamento (CE) n. 3605/93 e dei nn. 1.33, 1.44( c ), 4.165 ( f ) e 6.30 del SEC 95. Il ricorrente sostiene che l'attribuzione del debito in questione al FIF non deriverebbe da un' "operazione" ai sensi del n. 1. 33 del SEC 95 ma da una "ristrutturazione" ai sensi dei nn 1.44 ( c ) e 6.30 del SEC 95. In subordine, esso sostiene che, anche qualora l'attribuzione del debito al FIF dovesse essere analizzata come un' "operazione" ai sensi del n. 1.33 del SEC 95, essa non implicherebbe un trasferimento di capitale ai sensi del n. 4.165 (f) del SEC 95. Il secondo motivo fatto valere nell'ambito della contestazione della registrazione del trasferimento di capitale di EUR 7400 milioni dallo Stato belga alla SNCB verte sulla violazione dell'art. 253 CE in quanto, secondo il ricorrente, la Commissione non avrebbe motivato sufficientemente la decisione contestata su tale punto. Inoltre, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata violerebbe il principio di tutela del legittimo affidamento in quanto si discosterebbe dal parere espresso dalla Commissione (Eurostat) nella sua lettera 13 agosto 2004 in cui un esperto della commissione aveva dato il suo accordo all'analisi sostenuta dal ricorrente nella presente causa.

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1 - GU L 332, pag. 7

2 - Approvato con il regolamento (CE) del Consiglio del 25 giugno 1996, n. 2223, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ( GU L 310, pag. 1)