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Ricorso della Fondazione europea per la formazione proposto il 22 dicembre 2006 avverso la sentenza pronunciata il 26 ottobre 2006 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-1/05, Landgren/Fondazione europea per la formazione

(Causa T-404/06 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fondazione europea per la formazione (Torino) (rappresentante: avv. G. Vandersanden )

Altra parte nel procedimento: Pia Landgren

Conclusioni della ricorrente

dichiarare ricevibile e fondato il presente ricorso;

di conseguenza, annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 26 ottobre 2006, nella causa F-1/05, Landgren/Fondazione europea per la formazione, oggetto del presente ricorso e riconoscere pertanto la legittimità della decisione di licenziamento della convenuta in data 25 giugno 2004, e conseguentemente l'assenza di fondamento giuridico di qualsiasi risarcimento:

condannare la convenuta alle spese, comprese le proprie spese sostenute nel procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

Con sentenza 26 ottobre 2006 il cui annullamento viene chiesto nell'ambito della presente impugnazione, il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione della Fondazione europea per la formazione 25 giugno 2004 relativa alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato della sig.ra Landgren in quanto agente temporanea e ha invitato le parti a concordare la compensazione pecuniaria derivante dall'illegittimità della decisione.

A sostegno della domanda di annullamento della detta sentenza, la Fondazione solleva due motivi di cui il primo verte sull'inosservanza della portata dell'obbligo di motivazione. La parte che ha proposto l'impugnazione sostiene che non vi è alcun fondamento giuridico che obblighi la convenuta a motivare la decisione di licenziamento di un agente temporaneo e che, avendo accertato il contrario, la sentenza avrebbe violato l'art. 47 del RAA1 e la giurisprudenza che applica tale disposizione. Inoltre, la parte che ha proposto l'impugnazione fa valere che la sentenza impugnata si baserebbe erroneamente su accordi e convenzioni che non si applicano nei rapporti tra le istituzioni e i loro dipendenti. Essa sostiene anche che la sentenza impugnata conterrebbe una contraddizione tra il requisito formale di motivazione e la legittimità della conoscenza che ha l'interessato dei motivi della decisione di risoluzione.

Nell'ambito del secondo motivo, la parte che ha proposto l'impugnazione fa valere che la sentenza impugnata conterrebbe un errore di diritto relativo, da una parte, allo snaturamento dei fatti e, dall'altro, all'inosservanza dell'interesse generale, in quanto effettuerebbe una valutazione erronea degli elementi materiali di cui la sig.ra Landgren è stata informata e che costituiscono la motivazione della decisione di licenziamento.

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1 - Il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (RAA) è stato definito dall'art. 3 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259/, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il RAA (GU L 56, pag. 1)